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DOTTRINA
internazionali di ius cogens, sia con la legislazione ordinaria .
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In sif atto quadro, laddove le ROE dovessero risultare contra legem, attesa la
loro classif cazione di atti amministrativi, risulterebbero viziati da una carenza di
potere o anche eccesso di potere, a seconda della sfumatura del caso specif co. Si
conf gurerebbe, in tale contesto, un atto amministrativo di natura provvedimentale
che, quantunque espressione di potere autoritativo in virtù di una norma attribu-
tiva di potere, eccederebbe illecitamente i presupposti e i limiti normativi, in primis
il principio di legalità, che ne condizionano l’esercizio. Conseguentemente, si pro-
spetterebbe l’impugnabilità giurisdizionale delle ROE dinanzi al giudice ammini-
strativo, costituendo l’unica forma di controllo di legittimità nell’ipotesi di ROE in
contrasto con una norma sovraordinata. Tale impugnabilità, tuttavia, si rivela
impraticabile sul piano applicativo per una pluralità di ragioni, tra cui la possibilità
di una sospensiva cautelare sulle medesime ROE, la quale determinerebbe ef etti
paralizzanti sull’operatività di qualsiasi contingente .
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Oltre alla summentovata impugnabilità in via principale, sussiste la facoltà, di
maggiore concretezza ai f ni della tutela della posizione giuridica dell’imputato,
attribuita al giudice penale di accertare, incidenter tantum e in presenza dei relativi
presupposti, l’illegittimità della regola di ingaggio, qualora da tale statuizione
dipenda la decisione nel merito dell’imputazione .
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Alla luce del quadro normativo vigente, testé riepilogato, si può af ermare che
il controllo di legittimità delle ROE si esercita ex ante, nell’ambito del procedimen-
to di redazione delle medesime, ed ex post, in via incidentale , da parte dell’organo
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42 La dottrina sostiene che le ROE non possono derogare alle leggi interne ordinarie né alle norme
internazionali di diritto umanitario e penale. Cfr. S. Manacorda, Il diritto penale e gli interventi
militari all’estero, in Rassegna della Giustizia Militare, dicembre 2006; G. Carlizzi, Profili di ope-
ratività delle regole di ingaggio nell’ordinamento penale italiano, in Modelli di integrazione penale
europea nelle missioni all’estero, Atti del seminario di Studi, Roma, novembre 2004/Consiglio della
Magistratura militare, stampa 2006 (Gaeta: Stabilimento Graf co Militare); M. Tondini, La nuova
disciplina delle missioni militari italiane all’estero: una questione di coerenza, in Forum costituziona-
le, febbraio 2010, 401 ss.; L. D’angelo, Missioni militari all’estero: ampliate le possibilità di utiliz-
zare le armi, in Altalex, maggio 2010.
43 Cfr. S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, 77.
44 La questione del sindacato del giudice penale sugli atti amministrativi costituisce un tema di elevata
complessità nel panorama dottrinale e giurisprudenziale. Nonostante l’entrata in vigore del c.p.p.
del 1988, la prolungata rif essione ha condotto alla consolidata e condivisa interpretazione secondo
cui il giudice penale è legittimato a disapplicare in bonam partem l’atto amministrativo che risulti
illegittimamente limitativo di diritti, qualora dalla legittimità di quest’ultimo dipenda la stessa inte-
grazione del reato (cfr. Cass. sez. III, 28 gennaio 2009, n. 243401). Permane, viceversa, controverso
il potere del giudice penale di sindacare in malam partem la legittimità degli atti amministrativi rico-
gnitivi o espansivi di diritti soggettivi. Cfr. S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia
militare, 2019, IV, 76 ss.
45 Si pensi, ad esempio, ad un procedimento penale a carico di un militare la liceità della condotta del
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