Page 50 - Rassegna 2025-2
P. 50
DOTTRINA
La mancata conoscibilità delle ROE da parte delle Camere non consente a
queste di valutare senza intermediari la piena rispondenza di tutti gli aspetti della
missione con le norme costituzionali e del diritto sovraordinato. Ad ogni modo,
resta possibile la conoscibilità di queste da parte del Presidente della Repubblica
quale detentore dell’alto comando delle FF.AA. nonché posto a capo del
32
Consiglio supremo di difesa , con conseguente facoltà di giudizio sulle ROE
33 34
anche in ordine di compatibilità costituzionale .
35
Alla luce del quadro f n qui esposto, per soddisfare l’esigenza dogmatico-clas-
sif catoria, si può convenire con la dottrina che generalmente concorda nell’esclu-
dere che le ROE, non emanate da una fonte abilitata a stabilire norme giuridiche,
possano considerarsi una fonte di diritto . Alcune interpretazioni includono le
36
ROE nel campo delle direttive o regolamenti di rango amministrativo, evidenzian-
do la loro produzione da parte di un vertice ministeriale (il Dicastero della Difesa) ;
37
area?, in Informazioni della Difesa, n. 2, 2009, 37). In molte occasioni, in seguito a indiscrezioni
riportate dalla stampa, il Governo ha incluso le attività di fuoco dei militari italiani all’estero nel con-
cetto di legittima difesa (cfr., ex multis, la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-01750 della IV
commissione difesa, in BGCP, Roma, 14 novembre 2007, 116). Cfr. anche O. Sillitti, Regole di
ingaggio flessibili nelle operazioni di sostegno alla Pace, in Informazioni della Difesa, n. 6, 2004, 24 -
29. Si è inoltre consapevoli delle difficoltà che gli scenari tipici dei conflitti armati, caratterizzati anche
da imprevedibile mutevolezza, possono opporre alla predeterminazione ex ante di regole cautelari pre-
cise e ben collaudate, alla enucleazione di plausibili agenti modello e alla predisposizione di posizioni
di garanzia compatibili con le peculiarità strutturali dei modelli di organizzazione militare. Quella
militare è infatti anch’essa un’organizzazione complessa, anzi lo è in senso prototipico, per cui pure al
suo interno si sviluppa un agire collettivo non riconducibile nella logica delle singole azioni individua-
li, G. Fiandaca, Quale specialità per il diritto penale militare?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 1078.
32 Cfr. A. Manzella, Il Capo dello Stato in “Consiglio supremo di difesa”, in Quaderni costituzionali,
1987, 231 ss.
33 Il Consiglio supremo di difesa è un organo nominato all’art. 87, c. 9, Cost. con la precipua f nalità
di consentire al Presidente della Repubblica, che lo presiede, l’esercizio della sua specif ca funzione
di garanzia dei valori costituzionali in materia di difesa. Si può ritenere che, nella sostanza, esso rivesta
un ruolo indirizzo strategico-militare e non meramente consultivo. Cfr. M. Cavino, Il governo della
guerra, in Quaderni costituzionali Fascicolo 4, dicembre 2022, Bologna, 774. Cfr. anche T.
Martines, Diritto costituzionale, XV ed., Milano, 2020, 470-471.
34 Del Consiglio supremo di difesa fa parte, tra gli altri, il Capo di stato maggiore della difesa (art. 3, c.
1, lett. g), d.lgs. 66/2010) e che possono parimenti essere convocati alle relative riunioni, tra gli altri,
i Capi di stato maggiore dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare (art. 4, c. 2,
d.lgs. 66/2010).
35 Cfr. R. Ursi, L’amministrazione militare, Torino, 2019, 155.
36 Cfr. P. M. Ortolani, F. Zamponi, La rilevanza penale delle regole d’ingaggio, in Informazioni della Difesa,
n. 4, 2010, 25, cfr. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, VI ed., Torino, 2017, 166.
37 Cfr. R. Dickmann, Funzioni parlamentari non legislative e forma di governo, Milano, 2008, 424. Cfr.
anche G. Acquaviva, La repressione dei crimini di guerra, Milano, 2014, 98. In punta di dottrina si
specif ca che pur riconoscendo alle ROE il carattere di fonte normativa, si sottolinea che tali norme
non hanno carattere di legge formale, essendo più verosimilmente assimilabili ai regolamenti ammini-
strativi. Cfr. anche S. Setti, Le regole di ingaggio, in Rassegna della giustizia militare, 2019, IV, 76 ss.
48

