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LE REGOLE DI INGAGGIO
➣ all’invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio naziona-
le, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e
delle f nalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi
internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari .
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Le regole in argomento costituiscono peraltro un elemento di rilievo - nel
diritto interno - ai f ni dell’integrazione della causa di giustif cazione di cui all’art. 19,
comma 3, l. 145/2016, per il personale impegnato nelle missioni militari , di cui
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tuttavia non si tratterà nel presente.
In tale quadro, questo elaborato mira a compiere un punto di situazione,
aggiornato ad oggi, delle ROE nell’ambito del diritto interno, in prospettiva sostan-
ziale e procedurale.
2. Profili definitori e comparazione internazionale
Passando in rassegna l’ambito internazionale è possibile rinvenire alcune def -
nizioni di ROE, utili altresì per def nirle nel contesto del diritto nazionale:
➣ l’ONU le def nisce come norme di impiego della forza, da parte di un con-
tingente impiegato in operazioni di mantenimento della pace, adattate allo specif -
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co mandato della missione ed alla situazione sul terreno ;
➣ la NATO le intende come direttive rivolte alle forze militari (e ai singoli
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individui) che def niscono le circostanze, le condizioni, il grado ed il modo in cui la
forza, ovvero altri tipi di azioni che possano essere qualif cate come ostili, possa esse-
re impiegata .
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materia militare, prevenzione dei conf itti, mantenimento della pace, gestione delle crisi o ristabili-
mento della pace attraverso lo stanziamento di unità di combattimento, stabilizzazione post-conf ict.
9 Cfr. art. 1, c. 1, l. 145/2016.
10 Cfr. art. 1, c. 2, l. 145/2016.
11 L’articolo statuisce che: non è punibile il personale [...] che, nel corso delle missioni internazionali, in con-
formità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero
ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, ovvero di apparecchiature,
dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei
delitti di cui alle sezioni IV e V del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, per le necessità
delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono
colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legitti-
mamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni
concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
12 Cfr. ONU, Manuale delle Nazioni Unite sulle Operazioni multidimensionali di mantenimento
della pace, New York, dicembre 2003, p. 140.
13 North Atlantic Treaty Organization.
14 Cfr. V. Poli, V. Tenore, L’ordinamento militare, Vol. I, in Commentario di legislazione ammini-
strativa, Milano, 2006, 142. Cfr. anche NATO, Pubblicazione MC 362/1, c.d. RoE della NATO,
14 luglio 2003.
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