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LE REGOLE DI INGAGGIO
In sintesi, le ROE:
➣ def niscono circostanze, condizioni, grado e modo in cui la forza può essere
esercitata;
➣ autorizzano o limitano il ricorso alle armi durante la conduzione di opera-
zioni militari;
➣ non limitano, in ogni caso, il diritto naturale alla legittima difesa o autodi-
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fesa ;
➣ non si utilizzano per assegnare compiti o dare istruzioni tattiche.
Il diritto internazionale stabilisce i principi che governano i limiti legali al
ricorso al ricorso ad azioni cinetiche durante le operazioni militari, mentre la legisla-
zione nazionale può limitarle ulteriormente in determinate operazioni o situazioni.
Ad ogni modo, le ROE sono elaborate sempre nel rispetto del DIU pertanto
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devono sempre rispettare i principi di:
➣ necessità militare, che nel DIU assume la duplice veste di limite generale
all’azione bellica e di giustif cazione (o di legittimazione) di condotte altrimenti vie-
tate per raggiungere obiettivi militari legittimi;
➣ distinzione, che impone che gli attacchi debbano essere diretti esclusiva-
mente contro obiettivi militari (art. 52 I Protocollo Aggiuntivo);
➣ proporzionalità, che consiglia che la prevista perdita di vite umane o lesioni
a civili o danni a beni civili non superi i vantaggi militari previsti da un atto specif co
(art. 57 I Protocollo Aggiuntivo).
Dalla disamina delle prefate def nizioni emerge l’intento comune di vedere le
ROE come una direttiva dedicata alla regolamentazione pratica del lecito uso delle
armi nel corso delle operazioni in cui siano coinvolte entità a vario titolo.
In questo senso, le ROE assurgono a fondamentale e concreto strumento giu-
ridico di impiego della forza nel corso delle operazioni militari realizzate nell’ambito
rights negotiated, Paper presented at the XV International Congress of Social Defence entitled:
th
‘‘Criminal Law between war and peace: Justice and cooperation in criminal matters in international
military interventions’’, Toledo - September 2007, 3 ss.
21 La Carta delle NU ha infatti proibito il ricorso alle armi (uso della forza) per fini diversi dall’au-
todifesa (cfr. UN Chart, art. 2(4) e art. 51). Il diritto naturale all’autodifesa non può essere
comunque limitato dalle ROE, costituendo un principio desumibile dal diritto consuetudina-
rio. In punto di diritto interno, rileva la definizione estraibile dagli artt. 52 c.p., 42 e 44 c.p.m.p.,
per cui l’autodifesa è l’azione, dettata dalla necessità, rivolta alla difesa di un diritto proprio o
altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale
all’offesa.
22 Nonostante, infatti, sia astrattamente possibile che il provvedimento con cui vengono disposte le
ROE vieti, ad esempio, una coercizione economica, è assai improbabile che questa possa realizzarsi
da un combattente tattico e, d’altra parte, i divieti di af amare i civili o distruggere risorse economi-
che sono già contenuti in norme cogenti di diritto di guerra.
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