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LE REGOLE DI INGAGGIO




                    In sintesi, le ROE:
                    ➣ def niscono circostanze, condizioni, grado e modo in cui la forza può essere
               esercitata;
                    ➣ autorizzano o limitano il ricorso alle armi durante la conduzione di opera-
               zioni militari;
                    ➣ non limitano, in ogni caso, il diritto naturale alla legittima difesa o autodi-
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               fesa ;
                    ➣ non si utilizzano per assegnare compiti o dare istruzioni tattiche.
                    Il diritto internazionale stabilisce i principi che governano i limiti legali al
               ricorso al ricorso ad azioni cinetiche durante le operazioni militari, mentre la legisla-
               zione nazionale può limitarle ulteriormente in determinate operazioni o situazioni.
               Ad ogni modo, le ROE sono elaborate sempre nel rispetto del DIU  pertanto
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               devono sempre rispettare i principi di:
                    ➣ necessità militare, che nel DIU assume la duplice veste di limite generale
               all’azione bellica e di giustif cazione (o di legittimazione) di condotte altrimenti vie-
               tate per raggiungere obiettivi militari legittimi;
                    ➣ distinzione, che impone che gli attacchi debbano essere diretti esclusiva-
               mente contro obiettivi militari (art. 52 I Protocollo Aggiuntivo);
                    ➣ proporzionalità, che consiglia che la prevista perdita di vite umane o lesioni
               a civili o danni a beni civili non superi i vantaggi militari previsti da un atto specif co
               (art. 57 I Protocollo Aggiuntivo).
                    Dalla disamina delle prefate def nizioni emerge l’intento comune di vedere le
               ROE come una direttiva dedicata alla regolamentazione pratica del lecito uso delle
               armi nel corso delle operazioni in cui siano coinvolte entità a vario titolo.
                    In questo senso, le ROE assurgono a fondamentale e concreto strumento giu-
               ridico di impiego della forza nel corso delle operazioni militari realizzate nell’ambito



                  rights negotiated, Paper presented at the XV  International Congress of Social Defence entitled:
                                                    th
                  ‘‘Criminal Law between war and peace: Justice and cooperation in criminal matters in international
                  military interventions’’, Toledo - September 2007, 3 ss.
               21  La Carta delle NU ha infatti proibito il ricorso alle armi (uso della forza) per fini diversi dall’au-
                  todifesa (cfr. UN Chart, art. 2(4) e art. 51). Il diritto naturale all’autodifesa non può essere
                  comunque limitato dalle ROE, costituendo un principio desumibile dal diritto consuetudina-
                  rio. In punto di diritto interno, rileva la definizione estraibile dagli artt. 52 c.p., 42 e 44 c.p.m.p.,
                  per cui l’autodifesa è l’azione, dettata dalla necessità, rivolta alla difesa di un diritto proprio o
                  altrui  contro  il  pericolo  attuale  di  un’offesa  ingiusta,  sempre  che  la  difesa  sia  proporzionale
                  all’offesa.
               22  Nonostante, infatti, sia astrattamente possibile che il provvedimento con cui vengono disposte le
                  ROE vieti, ad esempio, una coercizione economica, è assai improbabile che questa possa realizzarsi
                  da un combattente tattico e, d’altra parte, i divieti di af amare i civili o distruggere risorse economi-
                  che sono già contenuti in norme cogenti di diritto di guerra.

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