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DOTTRINA
In prospettiva comparatista, si può altresì osservare la def nizione fornita dal:
➣ Dipartimento della Difesa statunitense, per cui …le regole di ingaggio sono
le direttive che delineano le circostanze e le limitazioni in base alle quali le forze sta-
tunitensi sono legittimate ad iniziare o proseguire un ingaggio in combattimento ;
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➣ Ministero della Difesa (Ministère des Armées) francese che definisce le
ROE come le …istruzioni fornite da una specifica autorità militare (e validate
dall’autorità politica) al personale militare dispiegato in una data operazione
all’estero, che definiscono le circostanze e le condizioni in cui possono usare la forza
o intraprendere qualsiasi azione che possa essere interpretata come provocatoria .
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Invece, nel diritto interno italiano non è rinvenibile un’interpretazione
autentica delle ROE, dunque, anche nei testi di supporto al decisore politico è
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uso prendere a riferimento la def nizione dottrinale di direttive che un governo sta-
bilisce per individuare le circostanze e i limiti entro cui le sue FF.AA., di mare, terra
ed aria inizieranno o continueranno un combattimento con le forze nemiche . Lo
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Stato Maggiore della Difesa ha comunque elaborato una def nizione, collocata in
fonte di rango amministrativo, mutuandola da quella adottata dalla NATO appe-
na recitata, per cui le ROE …sono la formalizzazione di facoltà - espresse mediante
l’emanazione di ordini, direttive, etc. - concesse alle forze militari (comprese i singo-
li) per l’utilizzo della forza ai fini dell’assolvimento della missione; esse definiscono
circostanze, condizioni, grado e modo in cui la forza può essere esercitata .
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In punto di principi generali su cui è basata l’elaborazione delle ROE, si può
ritenere vi siano tre pilastri fondamentali, ricavabili analogicamente dal processo
di predisposizione delle ROE in ambito NATO: un pilastro politico, con cui si
assicura che le operazioni militari siano conformi agli obiettivi politici dello Stato
o dell’organizzazione internazionale, uno militare, essenziale per garantire che le
ROE siano formulate in modo da facilitare il più possibile il compimento della
missione e la protezione della forza, e quello legale, che è di primaria importanza
poiché gli stati sono vincolati da obblighi giuridici nazionali e internazionali .
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15 Cfr. S. POE, Rules of engagement: complexities of coalition interaction in military operations other
than war, in U.S. Naval War College, Newport, RI, 13 febbraio 1995, 12.
16 Ministère des Armées, Manual of the law of military operations, 2022, 218 ss.
17 Cfr. N. Ronzitti, Il diritto applicabile alle Forze Armate italiane all’estero: problemi e prospettive, in
Contributi di Istituti di ricerca specializzati, n. 90 aprile 2008, XV Legislatura, Senato della
Repubblica, Servizio Studi, Servizio Af ari Internazionali, 5.
18 Cfr. A. J. Roach, Rules of Engagement, in Readings on International Law, in the Naval War
College Review, vol. XXXVI, Arlington, VA, 479.
19 Cfr. SMD-UGAG -002/2013, Catalogo nazionale delle regole di ingaggio, edizione 2013.
20 Cfr. S. Fournier, NATO military interventions abroad: how ROE are adopted and jurisdictional
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