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LE mODALITà DI ACqUISIzIOnE DELLE ChAT CIFRATE




                    In seguito alle sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite, la Cassazione ha confer-
               mato l’orientamento in parola e si è spinta oltre, ammettendo anche l’utilizzabilità
               dello strumento dell’ImSI Catcher nelle indagini. Quest’ultimo è in grado di ef et-
               tuare un monitoraggio delle utenze che si trovano all’interno di un’area tramite
               l’identif cazione  del  codice  univoco  ImSI  (International  mobile  Subscriber
               Identity) delle sim telefoniche. non consente dunque di intercettare il contenuto
               di comunicazioni, bensì solo di individuare le utenze che operano le stesse; pertan-
               to, è un’attività utile e prodromica a quella di successiva intercettazione.
                    nonostante essa sia, rispetto alle informazioni ottenute, attività molto simile
               a quella di acquisizione dei tabulati telefonici, la Corte ha ritenuto che possa essere
               invece ricondotta tra gli atti d’iniziativa della Polizia Giudiziaria e che non possa
               essere assimilata ad un mezzo di ricerca della prova, costituendo unicamente il pre-
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               supposto operativo dell’attività captativa delle conversazioni .
                    Di contrario avviso è invece, la Corte EDU, che ha riscontrato la violazione
               dell’art. 8 CEDU nell’ottenimento di informazioni capaci di individuare il singolo
               utente (nel caso di specie informazioni associate ad un indirizzo IP), laddove la nor-
               mativa non preveda adeguate protezioni da interferenze arbitrarie e abusi o super-
               visioni indipendenti dell’operato della polizia giudiziaria .
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                    Le ricadute delle recenti pronunce della Cassazione iniziano a manifestarsi
               nelle prassi operative delle Autorità giudiziarie. In particolare, sono di recente pub-
               blicazione le linee guida della Procura della Repubblica di Roma in materia di
               sequestro di telefoni e altri strumenti informatici . Quest’ultime, preso atto della
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               corposa giurisprudenza in materia, hanno ritenuto, tra le varie indicazioni, di dover
               aderire  all’orientamento  secondo  cui  il  provvedimento  di  sequestro  di  dispositivi
               informatici e la relativa analisi possono essere disposti dal pubblico ministero senza
               l’autorizzazione preventiva del giudice.
                    La posizione assunta dalla Procura di Roma in merito si inserisce in un dibat-
               tito molto acceso, anche a fronte del discusso iter legislativo  che in questi mesi sta
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               cercando di disciplinare in maniera organica la materia dei sequestri di dispositivi

               20  Cass. Pen. 44047/2024 cit.
               21  CEDU, Benedik c. Slovenia, ricorso n. 62357/14, 24 aprile 2018.
               22  Procura della Repubblica presso il tribunale Ordinario di Roma, n. 1637/2025 Prot. Gab. CIRC.
                  n. 10, 9 giugno 2025, https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1749504886_circ-n-10-del-9-
                  giugno-2025-linee-guida-in-materia-di-sequestri-di-telefoni-e-altri-strumenti-informatici.pdf.
               23  A proposito del d.d.l. in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memo-
                  rie digitali: le osservazioni del Procuratore nazionale antimaf a e del Presidente dell’Anm, Sistema
                  Penale, 25 maggio 2025, https://www.sistemapenale.it/it/documenti/a-proposito-del-ddl-in-mate-
                  ria-di-sequestro-di-dispositivi-sistemi-informatici-o-telematici-o-memorie-digitali-le-osservazioni-
                  del-procuratore-nazionale-antimaf a-e-del-presidente-dellanm.

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