Page 36 - Rassegna 2025-2
P. 36
DOttRInA
importante punto di riferimento interpretativo quantomeno nel nostro Paese .
11
Per quanto riguarda la qualif cazione giuridica, la Corte ha chiarito che tali
operazioni non possono essere considerate come una acquisizione di documenti e
dati informatici conservati all’estero (art. 234-bis c.p.p.). Quest’ultima disciplina,
infatti, è stata ritenuta un’alternativa incompatibile con la normativa relativa
all’OEI, poiché essa non presuppone alcuna forma di cooperazione con le autorità
giudiziarie di altri Stati. Inoltre, il considerando 35 della Direttiva stabilisce espres-
samente che l’OEI prevale su qualsiasi altro strumento internazionale applicabile
nella medesima materia.
Di conseguenza, nei casi di ricorso all’OEI, devono essere rispettate le garanzie
previste per la raccolta delle prove mediante questo strumento. tra queste, spicca
il principio di equivalenza, in base al quale l’atto d’indagine richiesto tramite OEI
dovrebbe poter essere adottato alle stesse condizioni previste per un caso interno
analogo. Un altro elemento chiave è il principio di proporzionalità, che impone di
limitare eventuali restrizioni ai diritti fondamentali solo a quanto strettamente
necessario, senza comprometterne i contenuti essenziali.
La questione centrale riguarda l’applicazione di tali principi a prove già raccol-
te autonomamente da autorità straniere, le quali sono state formate secondo la nor-
mativa del Paese di origine e non in conformità con le regole previste dall’ordina-
mento nazionale interno.
Poiché né la Direttiva né il D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108 (che ha introdotto
12
l’OEI attuando la Direttiva citata) forniscono indicazioni specif che su questo punto,
il riferimento normativo diventa l’art. 78 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., che
disciplina l’acquisizione della documentazione relativa ad atti compiuti da un’autorità
giudiziaria straniera nell’ambito di un procedimento penale secondo le disposizioni
dell’art. 238 c.p.p. (che regolano il trasferimento delle prove da un procedimento
all’altro all’interno dello stesso ordinamento). Questa norma, concepita in un periodo
in cui l’unico strumento di cooperazione internazionale per la raccolta delle prove era
rappresentato dalle rogatorie, può essere considerata applicabile anche all’OEI.
11 Cass. Pen., SS.UU., 29 febbraio - 14 giugno 2024, n. 23755 e Cass. Pen., SS. UU., 29 febbraio - 14
giugno 2024, n. 23756. In senso conforme, cfr. Cass. Pen., Sez. III, 26 settembre - 3 dicembre 2024,
n. 44046; Cass. Pen., Sez. IV, 21 maggio - 22 agosto 2024, n. 32961; Cass. Pen., Sez. IV, 10 aprile -
3 luglio 2024, n. 25912; Cass. Pen., Sez. III, 22 gennaio - 3 marzo 2025, n. 8865 che, sulla base dei
principi espressi dalle Sezioni Unite, ha ribadito, tra gli altri, il “principio della presunzione di legit-
timità delle misure mediante la quali lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove e di conformità ai
diritti fondamentali dell’attività svolta dall’autorità giudiziaria estera nell’ambito di rapporti di col-
laborazione ai f ni dell’acquisizione di prove, e dell’onere per la difesa di allegare e provare il fatto dal
quale dipende la violazione denunciata”.
12 D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108, norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale.
34

