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LE mODALITà DI ACqUISIzIOnE DELLE ChAT CIFRATE
Le Sezioni Unite hanno tratto da questa disposizione un principio generale
che orienta l’intero ragionamento: nel caso di prove già raccolte all’estero prima del-
l’emissione dell’OEI, l’equivalenza con i procedimenti interni non deve essere valu-
tata rispetto alla fase di formazione della prova, ma in relazione alla sua circolazione
tra diversi procedimenti.
ne consegue che, secondo la Cassazione, le uniche norme probatorie rilevanti
per l’acquisizione in Italia di prove raccolte all’estero sono quelle previste dall’art.
238 c.p.p., richiamato dall’art. 78 disp. att. c.p.p. Inoltre, se le prove sono state otte-
nute tramite intercettazioni, trova applicazione anche l’art. 270 c.p.p. sull’utilizza-
zione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti .
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Le Sezioni Unite, poi, hanno escluso la necessità di un’autorizzazione preven-
tiva da parte di un giudice dello Stato di emissione per la richiesta di un OEI f na-
lizzato all’acquisizione di comunicazioni criptate già raccolte autonomamente
all’estero.
Se, a livello nazionale, il trasferimento di prove tra procedimenti non richie-
derebbe un’autorizzazione preventiva, lo stesso principio si applica all’OEI. Infatti,
né l’art. 238 né l’art. 270 c.p.p. prevedono tale obbligo.
In virtù del principio di equivalenza, la Corte di Cassazione ha quindi stabili-
to che un OEI di questo tipo può essere emesso direttamente dal pubblico ministe-
ro, anche quando le prove siano state raccolte all’estero tramite intercettazioni o
acquisizione di tabulati.
Questa conclusione è supportata anche dalla sentenza della Corte di Giustizia
sul caso EncroChat : il pubblico ministero rientra tra i soggetti autorizzati a emet-
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tere un OEI, purché sia competente, in un caso interno analogo, a disporre un atto
d’indagine per ottenere prove già detenute dalle autorità nazionali.
Sempre secondo la Corte, in materia di emissione di un OEI per acquisire
comunicazioni criptate già raccolte all’estero, sebbene non sia richiesta l’autorizza-
zione preventiva di un giudice, non si può escludere qualsiasi forma di controllo giu-
risdizionale nello Stato di emissione. Infatti, il sistema dell’OEI prevede necessaria-
mente un controllo giudiziario sul rispetto dei diritti fondamentali e del principio di
proporzionalità. Inoltre, è essenziale garantire che gli atti istruttori richiesti possano
essere impugnati con strumenti equivalenti a quelli previsti per casi interni .
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13 Cass. Pen., SS.UU., 28 novembre 2019 - 2 gennaio 2020, n. 51; Cass. Pen., Sez. VI, 20 gennaio - 11
giugno 2021, n. 23148; Cass. Pen., Sez. IV, 25 giugno - 8 luglio 2020, n. 20127.
14 CGUE, C-670/22, cit.
15 La Corte di Giustizia, nella sentenza Gavanozov II (causa C-852/19, 11 novembre 2021) ha stabilito
che deve esistere un mezzo di impugnazione anche quando non è previsto per un caso analogo nel dirit-
to interno, in applicazione del diritto a un ricorso ef ettivo sancito dall’art. 47 della Carta di nizza.
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