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In primo luogo, la Corte si è soffermata sul soggetto competente ad
emettere un OEI teso ad ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle
autorità nazionali competenti: esso, infatti, non deve essere necessariamente
un giudice, purché ciò sia conforme alle disposizioni di legge dello Stato di
emissione.
In Germania, un ordine per la trasmissione di dati già raccolti può essere
emesso da un pubblico ministero, a dif erenza di quanto accade per un provvedi-
mento per intercettare dati (che richiede l’emissione da parte di un giudice). nel
caso di specie, dunque, un pubblico ministero poteva emettere un OEI per richie-
dere la trasmissione dei dati di EncroChat già raccolti dallo Stato di esecuzione (in
questo caso le autorità francesi).
In secondo luogo, il pubblico ministero può emettere un OEI per la trasmis-
sione di prove già in possesso delle autorità del paese esecutore, se tali prove sono
state ottenute tramite l’intercettazione di telecomunicazioni cifrate da parte delle
autorità del Paese emittente, purché un tale ordine di indagine rispetti tutte le con-
dizioni eventualmente previste dal diritto dello Stato di emissione per la trasmissio-
ne di tali prove in un caso interno a detto Stato.
Laddove la misura non sia consentita in un caso analogo a livello nazionale,
tale notif ca consente all’autorità competente dello Stato notif cato di indicare
che l’intercettazione non può essere ef ettuata o deve essere interrotta o, se del
caso, che il materiale già intercettato non può essere utilizzato o può essere usato
solo a determinate condizioni. Questo non solo garantisce il rispetto della sovra-
nità dello Stato notif cato, ma protegge anche i diritti delle persone coinvolte
nell’intercettazione.
Inf ne, la Corte ha af ermato che l’obbligo di escludere informazioni e
prove ottenute in violazione dei requisiti del diritto dell’UE sussiste solo se un tri-
bunale conclude che un OEI è stato emesso illegalmente. In ogni caso, le regole
relative all’ammissibilità delle prove e alla valutazione delle informazioni nei pro-
cedimenti penali rientrano nel diritto nazionale, ma il diritto di difesa e il diritto
ad un processo equo devono essere garantiti: se un imputato non può esaminare
o commentare informazioni o prove importanti ottenute tramite l’OEI, e tali
prove hanno una probabile inf uenza predominante sui fatti e sulla decisione del
giudice, queste ultima devono essere escluse dai procedimenti penali dai tribunali
nazionali.
3. I casi nazionali: da Encrochat a Sky-ECC
In Italia, la Corte di Cassazione ha esaminato una decisione del tribunale
di Roma, che aveva respinto la richiesta di un imputato di rendere noti i metodi
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