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                  In  primo  luogo,  la  Corte  si  è  soffermata  sul  soggetto  competente  ad
             emettere un OEI teso ad ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle
             autorità nazionali competenti: esso, infatti, non deve essere necessariamente
             un giudice, purché ciò sia conforme alle disposizioni di legge dello Stato di
             emissione.
                  In Germania, un ordine per la trasmissione di dati già raccolti può essere
             emesso da un pubblico ministero, a dif erenza di quanto accade per un provvedi-
             mento per intercettare dati (che richiede l’emissione da parte di un giudice). nel
             caso di specie, dunque, un pubblico ministero poteva emettere un OEI per richie-
             dere la trasmissione dei dati di EncroChat già raccolti dallo Stato di esecuzione (in
             questo caso le autorità francesi).
                  In secondo luogo, il pubblico ministero può emettere un OEI per la trasmis-
             sione di prove già in possesso delle autorità del paese esecutore, se tali prove sono
             state ottenute tramite l’intercettazione di telecomunicazioni cifrate da parte delle
             autorità del Paese emittente, purché un tale ordine di indagine rispetti tutte le con-
             dizioni eventualmente previste dal diritto dello Stato di emissione per la trasmissio-
             ne di tali prove in un caso interno a detto Stato.
                  Laddove la misura non sia consentita in un caso analogo a livello nazionale,
             tale notif ca consente all’autorità competente dello Stato notif cato di indicare
             che l’intercettazione non può essere ef ettuata o deve essere interrotta o, se del
             caso, che il materiale già intercettato non può essere utilizzato o può essere usato
             solo a determinate condizioni. Questo non solo garantisce il rispetto della sovra-
             nità dello Stato notif cato, ma protegge anche i diritti delle persone coinvolte
             nell’intercettazione.
                  Inf ne,  la  Corte  ha  af ermato  che  l’obbligo  di  escludere  informazioni  e
             prove ottenute in violazione dei requisiti del diritto dell’UE sussiste solo se un tri-
             bunale conclude che un OEI è stato emesso illegalmente. In ogni caso, le regole
             relative all’ammissibilità delle prove e alla valutazione delle informazioni nei pro-
             cedimenti penali rientrano nel diritto nazionale, ma il diritto di difesa e il diritto
             ad un processo equo devono essere garantiti: se un imputato non può esaminare
             o commentare informazioni o prove importanti ottenute tramite l’OEI, e tali
             prove hanno una probabile inf uenza predominante sui fatti e sulla decisione del
             giudice, queste ultima devono essere escluse dai procedimenti penali dai tribunali
             nazionali.

             3.  I casi nazionali: da Encrochat a Sky-ECC
                  In Italia, la Corte di Cassazione ha esaminato una decisione del tribunale
             di Roma, che aveva respinto la richiesta di un imputato di rendere noti i metodi

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