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anche calandosi nei meccanismi derogatori propri dell’attività interpretativa. in
ultima analisi, la forza equitativa del e nel diritto si potrebbe risolvere in un obietti-
vo, tanto ‘ontologico’ quanto ‘metodologico’: rendere giustizia signif ca prima di
tutto non fare ingiustizia .
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58 Anche nell’ambito dell’azione pubblica che ogni amministrazione è chiamata a svolgere, potrebbe
essere riconosciuto questo valore dell’aequitas, la cui voce sembra f ltrare tra le pieghe della f gura
sintomatica dell’eccesso di potere inteso come vizio di legittimità del provvedimento amministrati-
vo; e potrebbe emergere attraverso la f gura paradossalmente meno sviluppata, perché rilegata ai
margini dell’ordinamento dalla visione moderna della legalità stringente: l’ingiustizia manifesta. Una
sola sentenza l’ha dichiarata incisivamente ed è la sola che si trovava spesso citata, quando ancora se
ne parlava: TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 19 luglio 1982, n. 182, in Foro amm., 1983, i, p. 729
(la cita fra i primi S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Torino, 1989, p. 245).
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