Page 30 - Rassegna 2025-2
P. 30

DOTTRiNA




             anche calandosi nei meccanismi derogatori propri dell’attività interpretativa. in
             ultima analisi, la forza equitativa del e nel diritto si potrebbe risolvere in un obietti-
             vo, tanto ‘ontologico’ quanto ‘metodologico’: rendere giustizia signif ca prima di
             tutto non fare ingiustizia .
                                    58
















































             58  Anche nell’ambito dell’azione pubblica che ogni amministrazione è chiamata a svolgere, potrebbe
               essere riconosciuto questo valore dell’aequitas, la cui voce sembra f ltrare tra le pieghe della f gura
               sintomatica dell’eccesso di potere inteso come vizio di legittimità del provvedimento amministrati-
               vo; e potrebbe emergere attraverso la f gura paradossalmente meno sviluppata, perché rilegata ai
               margini dell’ordinamento dalla visione moderna della legalità stringente: l’ingiustizia manifesta. Una
               sola sentenza l’ha dichiarata incisivamente ed è la sola che si trovava spesso citata, quando ancora se
               ne parlava: TAR Emilia-Romagna, sez. Parma, 19 luglio 1982, n. 182, in Foro amm., 1983, i, p. 729
               (la cita fra i primi S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Torino, 1989, p. 245).

             28
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35