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AEQuItAS E PrIncìPI gIurIDIcI
Questi principi e tali criteri, come si diceva, rappresentano un ‘punto d’arrivo’
di un cammino lento nei primi decenni e accelerato dopo che:
➣ in materia ambientale, la dottrina (si pensi al celebre articolo di m.S.
Giannini del 1973 su ambiente come il risultato di urbanistica, paesaggio e salute) ,
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nonché la giurisprudenza (soprattutto costituzionale) avevano avviato negli anni
Settanta (poi il TFUE europeo ne ha dato la spinta finale) una lettura incisiva, sto-
rica, prismatica e trasversale della categoria dell’ambiente, fino all’inserimento
recente di una così importante tutela nella Carta costituzionale;
➣ in materia dei diritti sociali, la proprietà urbana cominciava ad allontanarsi
dai suoi vecchi connotati. in tale contesto, come postilla, il riferimento corre veloce
all’emblematico incontro di Studio dal titolo “Giuristi e legislatori. Pensiero giuri-
dico e innovazione legislativa nel processo di produzione del diritto”, organizzato a
Firenze da Paolo Grossi dal 26 al 28 settembre del 1996, nel quale intervenne
Stefano Rodotà con una relazione dedicata ai Diritto sociali. in apertura, come caso
esemplare del processo a due vie, delle interazioni fra i due mondi di giuristi e legi-
slatore, Rodotà faceva riferimento alla vicenda del diritto di proprietà, che da indi-
viduale per eccellenza, la costituzione ha cercato di collocare all’interno di una
trama di rapporti tendenzialmente capace di dare rilevanza all’interesse sociale; sic-
ché, da questa premessa, considerava come negli anni Sessanta viene tentata una
ridefinizione dello statuto della proprietà urbana che non soltanto opera una scissione
fra titolarità e facoltà di edificare, ma arriva alla conclusione che al proprietario di
un’area urbana possa spettare, ai fini dell’edificazione, solo un diritto di superficie e
che, in ogni caso, il plusvalore generato dall’intervento pubblico debba tornare alla
collettività .
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È tempo di concludere.
Anche in questa coralità di valori, di istanze e di fatti come non riconoscere
un’eco di quell’idea di equità che ha animato per secoli la dinamica del diritto,
indirizzata a una delle nipoti del Verri; le riferisce che “La strada poi di Ponte mollo [Ponte milvio,
passaggio obbligato per chi uscisse dal Nord della Città] alla Porta del Popolo [Porta Flaminia] che
f n ora era selciata [l’attuale via Flaminia], si fa di breccia come le strade di posta, e i selci dalla mede-
sima servono a lastricare tutta la Piazza del Popolo la quale era di terreno. Si crede però che la strada
da Ponte molle al Popolo non potrà lungamente resistere, essendo di breccia, al passo continuo di
carri, strascini, e barrozze [carro a trazione animale, caratteristico della campagna romana]”, (biblio-
teca-collezione privata dell’autore).
56 Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in riv. trim. dir. pubbl., 1973, pp. 15 ss.
57 S. Rodotà, Diritto sociali, in Atti dell’Incontro, a cura di P. Grossi, milano, 1996, pp. 61 e 62. Furono
queste le considerazioni giuridiche “di una commissione nominata dal ministro dei Lavori Pubblici,
Fiorentino Sullo, nella quale furono particolarmente attivi giuristi come massimo Severo Giannini
e Domenico Rubino”. Le conclusioni della linea interpretativa proposta da quella commissione
furono respinte radicalmente e l’ef etto politico di quella spinta in avanti per una nuova legge urba-
nistica travolse il ministro Sullo, anche alla luce delle elezioni politiche del 1963.
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