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DOTTRiNA




             rio fu facile anche per la dottrina specif care che i principi generali non sono quelli
             del diritto naturale o razionale, né quelli del diritto romano o comune . Dunque,
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             non più rinvii né all’equità, né al diritto comune, né tanto meno allo ius naturale.
                  La piattaforma artif ciale e antistorica del diritto cominciò a fratturarsi quan-
             do, a seguito della Prima guerra mondiale, il baricentro dell’ordinamento giuridico
             si decentrò a favore di una normazione speciale e d’emergenza; si cominciò a pren-
             der coscienza della ‘complessità’ della realtà e della corrispondente incapacità per
             un ordinamento ‘semplicistico’, perché assoluto, di difenderla e guidarla. Ecco allo-
             ra che si cominciò a ri-osservare anche la ‘estratestualità del diritto’ , a cominciare
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             proprio da coloro che, come Filippo Vassalli, comunque furono poi i compositori
             nel 1942 del nuovo Codice civile.
                  Fra queste crepe del sistema legalistico della f ne dell’Ottocento s’insinuarono
             le voci di alcuni giuristi lungimiranti sia del polo civilistico, sia del polo pubblicisti-
             co; non mancarono f losof  del diritto capaci di stimolare lo sguardo verso nuovi
             orizzonti. Nel primo ambito, quello civilistico, s’è detto di Vassalli e si potrebbe
             emblematicamente citare Enrico Finzi (1884-1973) , il quale nel discorso f orenti-
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             no,  inaugurale  dell’anno  accademico  1932/33,  tenuto  presso  il  Regio  istituto
             Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, aveva lucidamente riconosciuto
             che la riforma delle leggi presuppone la conoscenza profonda e sicura di quel tempo,
             perché: Immersi nella storia, inconsapevolmente ci muoviamo con essa; e come non
             avvertiamo il moto della terra che ci ospita, così ci sfugge, spesso la percezione delle tra-
             sformazioni lente, ma profonde e radicali, del mezzo sociale, economico, morale entro
             il quale la nostra vita si svolge . Un’introduzione, questa di Finzi, alla quale fa eco
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             con immagini non dissimili, ma che tuttavia hanno un signif cato diametralmente
             opposto, il contenuto di un articolo di retroguardia scritto da Vincenzo miceli
             (1858-1932), apparso nella rivista di diritto civile dieci anni prima e dedicato pro-
             prio ai Princìpi generali del diritto. miceli, a difesa del sistema completo dell’ordi-
             namento e capace di sanare da sé le lacune interne come la pelle umana sana le pro-
             prie  lacerazioni,  continuava  a  invitare  a  superare  i  grandi  cambiamenti  sociali  e

             34  Spinosa, Il novecento dei principi, op. cit., p. 699, il quale rimanda a N. Coviello, Manuale di diritto
               civile italiano, Parte generale, Società Editrice Libraria, milano, 1910, §29.
             35  F. Vassalli, Estratestualità del diritto civile, in Studi in onore di Antonio cicu, vol. ii, milano, 1951,
               pp. 481-484.
             36  Paolo Grossi ne ha curato una nuova edizione degli Scritti minori: “L’of  cina delle cose”, milano
               2013, premettendolo con un bellissimo saggio: Enrico Finzi: un innovatore solitario, pp. V-LXi.
             37  Proseguendo: “E come solo un’osservazione attenta, uno sforzo consapevole di rilevanza scientif ca
               può fornirci i mezzi per una esatta valutazione del moto della terra, così il rilievo del divenire storico
               dei fatti sociali esige insieme non comune facoltà di osservazione e potenza di astrazione”, così in
               Verso un nuovo diritto del commercio, 1933, ora in E. Finzi, L’officina delle cose, op. cit. p. 72.

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