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DOTTRiNA
rio fu facile anche per la dottrina specif care che i principi generali non sono quelli
del diritto naturale o razionale, né quelli del diritto romano o comune . Dunque,
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non più rinvii né all’equità, né al diritto comune, né tanto meno allo ius naturale.
La piattaforma artif ciale e antistorica del diritto cominciò a fratturarsi quan-
do, a seguito della Prima guerra mondiale, il baricentro dell’ordinamento giuridico
si decentrò a favore di una normazione speciale e d’emergenza; si cominciò a pren-
der coscienza della ‘complessità’ della realtà e della corrispondente incapacità per
un ordinamento ‘semplicistico’, perché assoluto, di difenderla e guidarla. Ecco allo-
ra che si cominciò a ri-osservare anche la ‘estratestualità del diritto’ , a cominciare
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proprio da coloro che, come Filippo Vassalli, comunque furono poi i compositori
nel 1942 del nuovo Codice civile.
Fra queste crepe del sistema legalistico della f ne dell’Ottocento s’insinuarono
le voci di alcuni giuristi lungimiranti sia del polo civilistico, sia del polo pubblicisti-
co; non mancarono f losof del diritto capaci di stimolare lo sguardo verso nuovi
orizzonti. Nel primo ambito, quello civilistico, s’è detto di Vassalli e si potrebbe
emblematicamente citare Enrico Finzi (1884-1973) , il quale nel discorso f orenti-
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no, inaugurale dell’anno accademico 1932/33, tenuto presso il Regio istituto
Superiore di Scienze Economiche e Commerciali, aveva lucidamente riconosciuto
che la riforma delle leggi presuppone la conoscenza profonda e sicura di quel tempo,
perché: Immersi nella storia, inconsapevolmente ci muoviamo con essa; e come non
avvertiamo il moto della terra che ci ospita, così ci sfugge, spesso la percezione delle tra-
sformazioni lente, ma profonde e radicali, del mezzo sociale, economico, morale entro
il quale la nostra vita si svolge . Un’introduzione, questa di Finzi, alla quale fa eco
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con immagini non dissimili, ma che tuttavia hanno un signif cato diametralmente
opposto, il contenuto di un articolo di retroguardia scritto da Vincenzo miceli
(1858-1932), apparso nella rivista di diritto civile dieci anni prima e dedicato pro-
prio ai Princìpi generali del diritto. miceli, a difesa del sistema completo dell’ordi-
namento e capace di sanare da sé le lacune interne come la pelle umana sana le pro-
prie lacerazioni, continuava a invitare a superare i grandi cambiamenti sociali e
34 Spinosa, Il novecento dei principi, op. cit., p. 699, il quale rimanda a N. Coviello, Manuale di diritto
civile italiano, Parte generale, Società Editrice Libraria, milano, 1910, §29.
35 F. Vassalli, Estratestualità del diritto civile, in Studi in onore di Antonio cicu, vol. ii, milano, 1951,
pp. 481-484.
36 Paolo Grossi ne ha curato una nuova edizione degli Scritti minori: “L’of cina delle cose”, milano
2013, premettendolo con un bellissimo saggio: Enrico Finzi: un innovatore solitario, pp. V-LXi.
37 Proseguendo: “E come solo un’osservazione attenta, uno sforzo consapevole di rilevanza scientif ca
può fornirci i mezzi per una esatta valutazione del moto della terra, così il rilievo del divenire storico
dei fatti sociali esige insieme non comune facoltà di osservazione e potenza di astrazione”, così in
Verso un nuovo diritto del commercio, 1933, ora in E. Finzi, L’officina delle cose, op. cit. p. 72.
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