Page 20 - Rassegna 2025-2
P. 20

DOTTRiNA




             4.  Dal Diritto comune alle Codificazioni: l’aequitas assorbita dai princìpi di
               diritto
                  Quel sistema a cerchi concentrici , compreso quindi il diritto naturale , e il
                                                18
                                                                                   19
             ritmo dialettico dell’aequitas animarono, a mano a mano, il sistema del Diritto
             comune, estendendo la dialettica derogatoria al rapporto fra diritto giustinianeo
             (corpus juris) e le normative locali, sempre più intense e pullulanti nei molteplici
             ordinamenti speciali. il sistema del Diritto comune di valenza europea era composto
             di due blocchi dialetticamente interdipendenti, da una parte le leggi romane e cano-
             niche omnibus communes, in quanto di efficacia universale, dall’altra gli infiniti
             iura propria di corporazioni, città, principati e regni che vigevano come iura singula-
             ria solo localmente .
                             20
                  in questa veste, il diritto romano continuò a incombere f no alle soglie del
             Novecento  giuridico,  attraversando  anche  la  stagione  delle  codif cazioni  tardo
             Settecentesche, sorte sulla spinta rivoluzionaria della Francia giacobina. infatti, per
             tutti questi anni il diritto giustinianeo contenuto nel corpus juris civilis era ritenuto
             un diritto sussidiario a cui si poteva ricorrere sia per l’interpretazione sia per l’appli-
             cazione di norme; c’era l’idea che il complesso giustinianeo aveva avuto lunghissima
             vita e la sua tradizione millenaria avesse continuato ad avere vigore sempre con lo
             stesso volto, rimanendo quindi lo stesso attore sulla scena . Si pensava che il diritto
                                                                 21
             romano, tornato in auge all’epoca della scuola di Bologna, esprimesse sempre se
             stesso, con un’identica voce.


             18  L’immagine è di Cortese ed è declinata per un intero Capitolo nella sua opera La norma giuridica.
               mi  permetto  di  rinviare  a  Ennio  cortese:  filologia  ed  erudizione  per  la  storia  giuridica,  in
               “Letteratura e Pensiero”, n. 22 (2024), pp. 263-277.
             19  È noto che il diritto naturale è un concetto che af onda le sue radici dall’esperienza del diritto roma-
               no f no a trasformarsi nella forma elaborata dalla dottrina moderna; dunque, si tratta di “Tre varianti
               fondamentali di giusnaturalismo, elaborate dalla tradizione f losof ca occidentale, quella biologico-
               naturalistica, quella teologica e quella razionalistica (…). La prima prospettiva, resa celebre in un
               frammento di Ulpiano19 (…), che def nisce appunto il diritto naturale come l’insieme dei precetti
               prescritti dalla natura a tutti gli animali, sta alla radice di prospettive insieme antichissime e nuovis-
               sime. (…) Nella prospettiva del giusnaturalismo teologico la natura non possiede alcuna rilevanza
               intrinseca, se non per il fatto che in essa e da essa traluce la volontà normativa divina. (…) Secondo
               la terza prospettiva, quella del c.d. giusnaturalismo razionale o moderno, che comunemente si con-
               sidera inaugurata dalla grande personalità di Ugo Grozio, a fondamento del diritto naturale non può
               essere considerata né la natura nel senso generale, ‘f sico’, del termine, né la volontà divina (…), ma la
               natura specif ca dell’essere dell’uomo, che è propria di tutti gli esseri umani: la ragione, intesa non
               come facoltà di attingere ai principi (…), ma come facoltà calcolante, cioè di stabilire relazioni”, F.
               D’Agostino, Filosofia del diritto, Torino 2000, pp. 65-67.
             20  E. Cortese, Immagini di diritto comune medievale: semper aliud et idem, in Il diritto patrio tra dirit-
               to comune e codificazione (secoli XVi-XiX), a cura di i. Birocchi e A. mattone, Roma 2006, p. 4.
             21  E.  Cortese,  un  personaggio  in  cerca  di  autore.  la  compilazione  giustinianea  nel  medioevo,  in
               Diritto@Storia. rivista Internazionale di Scienze giuridiche e tradizione romana, n. 3 (2004).

             18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25