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DOTTRiNA
4. Dal Diritto comune alle Codificazioni: l’aequitas assorbita dai princìpi di
diritto
Quel sistema a cerchi concentrici , compreso quindi il diritto naturale , e il
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ritmo dialettico dell’aequitas animarono, a mano a mano, il sistema del Diritto
comune, estendendo la dialettica derogatoria al rapporto fra diritto giustinianeo
(corpus juris) e le normative locali, sempre più intense e pullulanti nei molteplici
ordinamenti speciali. il sistema del Diritto comune di valenza europea era composto
di due blocchi dialetticamente interdipendenti, da una parte le leggi romane e cano-
niche omnibus communes, in quanto di efficacia universale, dall’altra gli infiniti
iura propria di corporazioni, città, principati e regni che vigevano come iura singula-
ria solo localmente .
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in questa veste, il diritto romano continuò a incombere f no alle soglie del
Novecento giuridico, attraversando anche la stagione delle codif cazioni tardo
Settecentesche, sorte sulla spinta rivoluzionaria della Francia giacobina. infatti, per
tutti questi anni il diritto giustinianeo contenuto nel corpus juris civilis era ritenuto
un diritto sussidiario a cui si poteva ricorrere sia per l’interpretazione sia per l’appli-
cazione di norme; c’era l’idea che il complesso giustinianeo aveva avuto lunghissima
vita e la sua tradizione millenaria avesse continuato ad avere vigore sempre con lo
stesso volto, rimanendo quindi lo stesso attore sulla scena . Si pensava che il diritto
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romano, tornato in auge all’epoca della scuola di Bologna, esprimesse sempre se
stesso, con un’identica voce.
18 L’immagine è di Cortese ed è declinata per un intero Capitolo nella sua opera La norma giuridica.
mi permetto di rinviare a Ennio cortese: filologia ed erudizione per la storia giuridica, in
“Letteratura e Pensiero”, n. 22 (2024), pp. 263-277.
19 È noto che il diritto naturale è un concetto che af onda le sue radici dall’esperienza del diritto roma-
no f no a trasformarsi nella forma elaborata dalla dottrina moderna; dunque, si tratta di “Tre varianti
fondamentali di giusnaturalismo, elaborate dalla tradizione f losof ca occidentale, quella biologico-
naturalistica, quella teologica e quella razionalistica (…). La prima prospettiva, resa celebre in un
frammento di Ulpiano19 (…), che def nisce appunto il diritto naturale come l’insieme dei precetti
prescritti dalla natura a tutti gli animali, sta alla radice di prospettive insieme antichissime e nuovis-
sime. (…) Nella prospettiva del giusnaturalismo teologico la natura non possiede alcuna rilevanza
intrinseca, se non per il fatto che in essa e da essa traluce la volontà normativa divina. (…) Secondo
la terza prospettiva, quella del c.d. giusnaturalismo razionale o moderno, che comunemente si con-
sidera inaugurata dalla grande personalità di Ugo Grozio, a fondamento del diritto naturale non può
essere considerata né la natura nel senso generale, ‘f sico’, del termine, né la volontà divina (…), ma la
natura specif ca dell’essere dell’uomo, che è propria di tutti gli esseri umani: la ragione, intesa non
come facoltà di attingere ai principi (…), ma come facoltà calcolante, cioè di stabilire relazioni”, F.
D’Agostino, Filosofia del diritto, Torino 2000, pp. 65-67.
20 E. Cortese, Immagini di diritto comune medievale: semper aliud et idem, in Il diritto patrio tra dirit-
to comune e codificazione (secoli XVi-XiX), a cura di i. Birocchi e A. mattone, Roma 2006, p. 4.
21 E. Cortese, un personaggio in cerca di autore. la compilazione giustinianea nel medioevo, in
Diritto@Storia. rivista Internazionale di Scienze giuridiche e tradizione romana, n. 3 (2004).
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