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AEQuItAS E PrIncìPI gIurIDIcI
il dissidio fra l’astrattezza della norma e le difficoltà della sua applicazione ai casi
singoli che la norma stessa non ha saputo né potuto prevedere, non sia uno dei tanti
frutti di quel “decantamento” dominato dal confessato terrore per il pre-giuridico
e il meta-giuridico che avrebbe turbato la mente del devoto della “giuridicità
pura”. Questo dissidio, che al giovanissimo Scialoja apparve come “guerra”, non lo
vediamo oggi ridotto (…) nelle dimensioni modeste di “una piccola difficoltà, in cui
incappano necessariamente gli interpreti del codice”? E noi invece ingenuamente la
penseremmo come l’impegno più alto dell’operatore del diritto nel suo quotidiano
travaglio.
La storia dell’equità è invero la storia della giustizia: la norma giuridica segue
al dato naturale, che è manifesto nelle cose. Talvolta, l’azione di costituzione dal
‘rude’ esistente in natura non ritiene o non riesce ancora a raccogliere dalla natura
una maggior quantità di materia. Quel ‘di più’ che manca alla norma scritta lo potrà
scorgere poi il giudice nel rispetto delle coordinate di riferimento proprie del foro.
ratio legis, si trova ripetuto oggi nei manuali, e più ancora principi generali del
diritto .
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L’aequitas, da tecnica processuale, è divenuta, via via, un modello, un princi-
pio, per l’appunto. Se continuasse ad accadere quello che Francesco Calasso aveva
già riconosciuto più di sessant’anni fa, rimarrebbe ora - come allora - da domandar-
ci che senso avrebbe parlare da un lato di applicazione del diritto e d’altra parte di
questioni storiche, viste più come erudizione che come valore della tradizione.
La domanda di Calasso, che anche il giurista si deve porre come uno dei poli
di partenza per la propria rif essione, aiuta a trovare la ‘continuità’ fra passato e pre-
sente giuridico e a tentare di ricomporre, se l’immagine ci è consentita, l’inconsutile
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tunica che non era lecito dividere e affidare alle sorti .
2. Voci dal medioevo del diritto
La natura dell’aequitas si ascrive giuridicamente anche nell’idea del diritto
naturale; essa, infatti, si svilupperà nel tempo trasformandosi da strumento appli-
cativo per il caso concreto, a modulo - con il Diritto comune - per mezzo del quale
realizzare la dialettica interna e derogatoria dell’unico sistema giuridico composto
dagli ordinamenti civile e canonico.
3 Sulle considerazioni svolte in tema di principi generali, cfr., tra i tanti, F. Ferrara, I principi generali
dell’ordinamento giuridico, Pisa, 1943; S. Cotta, I principi generali del diritto: considerazioni filoso-
fiche, in Atti dei convegni Lincei dal titolo “i principi generali del diritto”, Roma, 1991; E. Picozza,
Introduzione al diritto amministrativo, Padova 2006, p. 6; A. Spinosa, il novecento dei principi, in
Quaderni Fiorentini “il diritto come forma dell’esperienza. Per Paolo Grossi”, vol. 52, n. 1, (2023),
pp. 687-710.
4 Calasso, Premessa storica, op. cit., XV.
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