Page 14 - Rassegna 2025-2
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DOTTRiNA




                  in quelle brevi e intense pagine s’incidono le rif essioni del grande storico del
             diritto, che suonano ormai come un ‘discorso compiuto’. Quasi una melanconia
             aleggia nelle considerazioni di Calasso: l’equità  nel sistema delle fonti del diritto è
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             trattata dai giuristi con cenni rapidi e stanchi .
                  Eppure, l’equità è innegabilmente connessa al sentimento di giustizia.
                  insomma, come concludeva Calasso in quel testamento culturale non a caso
             dedicato all’equità, domandiamoci sinceramente, sollecitati da questa confidenza illu-
             minante, se per avventura quella tal indifferenza che il giurista teorico oggi confessa per

             1  Dedico queste pagine al mio maestro, il prof. Ennio Cortese.
               La tradizione dell’aequitas af onda le sue radici nel mondo greco, in particolar modo nei celebri testi
               aristotelici dell’Etica Nicomachea e dell’Ars rethorica, con riferimento al concetto di epeicheia intesa
               come manifestazione di giustizia; nel mondo romano classico designava un principio unicamente
               giuridico assumendo la sostanza di f ne supremo di tutto il diritto, ossia l’aequalitas “Quae in pari-
               bus causis paria iura desiderat”. Una tale concezione era stata ampliata f no al punto che lo stesso
               Cicerone def nisce lo ius civile come Aequitas constituta iis qui eiusdem civitatis sunt”.
               Decisiva fu l’istituzione nel 242 a.C. del Praetor peregrinus “Qui inter cives et peregrinos vel inter pere-
               grinos ius dicit”; egli, inoltre, non era legato né all’antico ius civile, così come invece lo era ancora il
               Praetor urbanus per i casi da disciplinare fra soli cives, né era la sua attività appesantita dalla lunga
               procedura delle leges actiones.
                il Praetor peregrinus faceva spessissimo uso nelle sue pronunce, cui perveniva mediante il procedi-
               mento per formulas, ai concetti di aequum bonum e di bona fides, con l’ef etto di creare nuovi istituti
               giuridici.
               Con la Lex Aebutia fu consentito anche ai cives di rivolgersi al Praetor urbanus utilizzando il proce-
               dimento per formulas in luogo di quello per legis actiones, e si iniziò in sif atta maniera, anche attra-
               verso la concessione di nuove actiones o exceptiones e il rif uto di talune actiones che nascevano diret-
               tamente dallo ius civile, a introdurre delle novità giuridiche in nome di valutazioni formulate unica-
               mente sul concetto di equità: “Saepe enim accidit, ut quis iure civili teneatur, sed inuquum sit eum
               iudicio condemnari”.
               Questa attività derogatoria che lo ius honorarium compiva nei riguardi dello ius civile, senza, però,
               mai sostituirsi ad esso ma sempre “Adiuvandi vel supplendi vel corrigendi (...) gratia”, così come
               af erma Papiniano, spinse la scienza giuridica ad armonizzare i concetti di ius e di aequitas e quindi
               i due sistemi normativi ad essi sottesi: celebre e nello stesso tempo emblematica è, in tale contesto, la
               def nizione di Celso, ripresa da Dante Alighieri nel primo capitolo del Convivio: “Ius est ars boni et
               aequi”.
               ma sul f nire dell’epoca classica, che aveva inteso l’aequitas come manifestazione del principio di giu-
               stizia, quasi con una trasposizione in termini giuridici del concetto che già i greci avevano elaborato,
               si tende a spezzare il rapporto di complementarità ormai raggiunto e ad indicare una prevalenza
               dell’aequitas sullo ius.
               Nel basso impero l’idea della funzione dell’aequitas, quale strumento di cui si serve il princeps per
               modellare e trasformare il diritto vigente, si accentua con più vigore rispetto al passato; infatti, già il
               pretore aveva innovato aequitate motus quando aveva inventato la restitutio in integrum; ora l’aequi-
               tas appariva quale f ne superiore verso il quale tutto il diritto deve tendere per trovare lì la sua uni-
               formità.  Tutto  ciò  trova  l’espressione  più  compiuta  nella  celebre  Costituzione  del  314  di
               Costantino: “Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris
               rationem”.
               Comunque, nonostante le varie strutture che la storia sempre porta con sé, l’aequitas classica era
               stata qualcosa di sempre intrinseco all’ordinamento giuridico positivo (ius) e una possibilità di anti-
               tesi fra ius ed aequitas aveva avuto una ragion d’essere solo, però, come una discrepanza fra una sin-
               gola norma del sistema ed il sistema positivo nella sua globalità.
             2 Calasso, Premessa storica, sub voce Equità, in Enc. Dir., milano 1966, XV.
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