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DOTTRiNA
il momento critico, non solo per la politica ma anche per il problema ideolo-
gico, fu quello che iniziò con lo spostamento, attuato dalla riforma di Diocleziano,
del centro dell’impero in Oriente, a cui si aggiungevano, per conseguenza, l’inf uen-
za del pensiero f losof co greco e il messaggio cristiano.
L’aequitas dei testi giustinianei è già ben lontana dal concetto che fu dell’epo-
ca classica; infatti, tutte le elaborazioni dottrinali sorte soprattutto nell’ultima fase
dell’età romana, cedono di fronte alla nuova idea medievale di aequitas quale supre-
mo principio di giustizia umana, sintesi di elementi sia giuridici che extragiuridici,
situata al di sopra dello ius e verso la quale lo ius stesso deve tendere.
Stando così le cose, soprattutto nel pensiero maturato con la prima scienza
canonistica, ogni antitesi che si fosse venuta a realizzare fra ius ed aequitas, avrebbe
mostrato una portata ben diversa rispetto al passato, poiché si cominciò a ricono-
scere l’iniquità di una norma solo in seguito a una valutazione non desunta dall’or-
dinamento giuridico positivo, ma dal mondo ideale ad esso sovraordinato, secondo
un’ottica di auctoritates dif erenti.
Questa idealità si incentra, nel diritto giustinianeo riscoperto dalla scienza
medievale, attorno a un concetto di ius naturale che risulta essere il luogo d’unione
del pensiero ellenico e di quello cristiano: esso è un sistema normativo che supera lo
ius gentium e lo ius civile: è il diritto Semper aequum ac bonum , Semper firmum
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atque immutabile (...) Divina quadam providentia constitutum .
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il diritto naturale è inteso, allora, come attuazione dell’aequitas, è esso stesso -
secondo le fonti - aequitas naturalis; si spiega così oltre alla nuova portata dell’an-
titesi fra aequitas e il sistema positivo, anche la ragione della nascita dell’edulcorato
concetto giustinianeo di aequitas quale benignitas (o humanitas o pietas) contrap-
posta al rigor iuris; signif cati questi che vengono utilizzati già presso le scuole di arti
liberali.
ma su tale coscienza, vista in genere dal romanista come epoca della decaden-
za rispetto al volto che l’aequitas aveva mostrato nella classicità, si apre una nuova
prospettiva storica che appare, in tutta la sua portata, come una crisi generale, un
cataclisma - come ebbe ad af ermare il Calasso - dal cui travaglio nascerà un’epoca
espressiva di forze ideali e di un antico patrimonio giuridico. Quest’ultimo non era
stato in precedenza né disfatto né messo in disparte, in attesa di una renovatio per
cinque secoli di silenzio durante i quali sarebbe stato pronto a risorgere, ma fu uti-
lizzato ancora nella disciplina di vari istituti e mai dimenticato, nemmeno dal
mondo barbarico.
5 D. 1,1,11
6 inst. i. 2. 11
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