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AEQuItAS E PrIncìPI gIurIDIcI
Non a caso, a proposito dell’espressioni utilizzate dall’expositor nell’Expositio
ad Librum Papiensem (risalente agli ultimi anni dell’Xi secolo) , dalle quali si evi-
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denzia il carattere della legge Romana come Lex generalis omnium, il Calasso vi
lesse i primi segni di una rivoluzione che stava per investire la vita intera del diritto .
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E quegli insegnamenti dei testi romani salvati dal naufragio dei secoli, sempre
presenti anche durante il periodo che si crede di loro ossif cazione, rinvigoriti da
motivi dif usi dalle autorità (come quella di Gregorio magno) , f nirono col frutta-
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re un ulteriore nuovo canone del giusto e dell’iniquo, espresso in quel concetto di
valutazione intrinseca di tutto il diritto. Di qui il nuovo concetto di aequitas: non
più strumento di interpretazione, e neanche forza evolutiva del sistema normativo,
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ma ragione ed esistenza della stessa norma giuridica .
Dunque, è la base sulla quale si fonda il diritto umano a innalzarsi verso la
fonte eterna, il principio ideale sovraordinato, f no al punto di assumere connotati
altamente spirituali nell’età più matura del medioevo. Assume rilevanza particolare
il celebre insegnamento del glossatore civilista che così af erma: Auctor iuris homo,
iustitiae Deus.
Era, pertanto, non già un’attività moraleggiante quella che veniva in questo
periodo praticata nel diritto, ma una vera ricerca della giustizia più semplice e sin-
cera, intrinseca alla realtà delle cose, risiedente in rebus ipsis, nei singoli rapporti fra
uomini; essa doveva essere, poi, commisurata ad un praeceptum che il legislatore
umano discerneva e cristallizzava tramite il passaggio dalla aequitas rudis, cosiddet-
ta dai primi maestri medievali, alla aequitas constituta, secondo una terminologia
che già Cicerone aveva coniato .
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L’origine del diritto si esaurisce nella disciplina del caso concreto: è una for-
7 Cfr. Exp. a Rotari 359, § 4: “Ideoque, quando rotharis leges suas componere cepit, qualiter suarum
legum placita diffinirentur non ubique diffinivit, sed secundum legis romanae diffinitionem dimi-
sit”; in argomento cfr. G. Diurni, L’Expositio ad Librum papiensem e la scienza giuridica preirneria-
na, Roma, 1976, pp. 124-127.
8 Cfr. F. Calasso, Il Medio Evo del diritto, vol. i, milano, 1954 (ora anche 2021), p. 504. in realtà:
“Quell’af ermazione di universalità non va tuttavia intesa come la bandiera di una rivoluzione teori-
ca (...). L’intera scuola si limita a riaf ermare quella territorialità del diritto romano che nel regno lon-
gobardo era stata of uscata ma mai negata (...). il marchio della generalitas della norma giustinianea,
insomma, si era forse appannato nell’Alto medioevo, ma non era stato mai cancellato: e ora la nuova
scienza non faceva che restituirgli lucentezza”, (E. Cortese, Il diritto nella storia medievale, ii,
Roma, 1995, pp. 23-24).
9 Che così invitava i fedeli: Vos, quidquid agitis, prius quidem servata iustitia, deinde custodia per
omnia libertate, operis debetis, (Epist. Li).
10 Cfr. F. Calasso, Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti del diritto (sec. V-XV), milano, 1948,
pp. 256 e ss.
11 Cic., topica, 2.9.
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