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meglio a integrare le immature leggi locali e ad assicurare la formazione dei giuristi
nel mare mutevole e tempestoso della storia . Così il vecchio diritto di Giustiniano
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soccorse ai nova iura, echeggiando in sordina anche dietro ai Codici che dal perio-
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do rivoluzionario francese e napoleonico cominciarono a cambiare la visione giuri-
dica delle cose.
Con le codif cazioni illuministiche si ebbe un ritorno alla superiorità della
valenza della littera legis sulla ratio della legge: la norma giuridica è dettata dal pote-
re sovrano e imposta dall’alto; non si modella alle situazioni concrete, ma ne rimane
distante, osservatrice implacabile e forza capace di piovere dal cielo sulle teste dei
destinatari. Un astrattismo uniformante , fuori alla storia reale e particolare della
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società, sordo alle istanze, debellatore delle corporazioni e delle associazioni, sin da
quando nel 1791 la Legge “Le Chapelier” ne aveva sancito la cancellazione. Le
Carte dei diritti che erano state dettate, pur se nobili cataloghi di principi astratti
contro i privilegi cetuali, si rivolgevano però al legislatore e non già al cittadino, che
rimaneva un suddito destinatario degli interventi che solo lo Stato, come un gigante
che per la sua grandezza aveva perso la sensibilità, gli concedeva quasi rif ettendoli
da se stesso . La sempre crescente forma del dogmatismo legale e la generale aspira-
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zione alla purezza del diritto portarono negli anni Ottanta dell’Ottocento alla
intensif cazione del sistema giuridico positivo, racchiuso nel Codice civile o nelle
‘corpus’ pubblicistico del diritto amministrativo (materia ancora informe f no ad
allora, nella quale si mescolavano, con giudizio in quel tempo negativo, aspetti di
scienza dell’amministrazione, antropologici e sociologici), branca del diritto pla-
smata e purif cata appunto dalla peritissime mani di Vittorio Emanuele Orlando e
della ‘sua’ scuola dagli ultimi due decenni del XiX secolo .
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24 E. Cortese, Immagini di diritto comune medievale, op. cit., p. 15.
25 E. Cortese, Immagini di diritto comune medievale, op. cit., p. 16.
26 Su tali importanti aspetti, P. Grossi, Oltre la legalità, Bari, 2020; id., Epicedio per l’assolutismo giu-
ridico (dietro gli ‘atti’ di un Convegno milanese e alla ricerca di segni), in G. Alpa (a cura di), Paolo
Grossi, Roma-Bari 2011; id., Assolutismo giuridico e diritto privato, milano, 1998.
27 Nella relazione della i Sottocommissione per i lavori della Carta costituzionale, Giorgio La Pira par-
lerà della teoria dei diritti rif essi.
28 il lavoro della scuola orlandiana culminò emblematicamente nel celebre Primo Trattato completo
di Diritto amministrativo italiano, curato dal maestro, edito dalla Società Editrice Libraria di
milano: il vol. i uscì nel 1900. Nella introduzione all’Opera, lo stesso V. E. Orlando, allora
Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Palermo, così def niva unidirezio-
nalmente il diritto (pubblico) con formula tagliente che esprime l’idea ‘semplice’ di Stato: la “regola
che accompagna qualsiasi rapporto sociale, creando negli individui correlative facoltà e doveri,
munita di una forza esteriore capace di costringere gli individui conviventi all’osservanza di quelle
norme, è precisamente il diritto”, (introduzione al Diritto amministrativo (i presupposti, il sistema,
le fonti), vol. i, op. cit., p. 12). Nel Diritto amministrativo, dopo il 1918, si assiste a una sorta di ‘corsi
e ricorsi storici’: mentre la visione di Santi Romano (allievo di Orlando e giunto ad altro lido rispetto
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