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DOTTRiNA




             meglio a integrare le immature leggi locali e ad assicurare la formazione dei giuristi
             nel mare mutevole e tempestoso della storia . Così il vecchio diritto di Giustiniano
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             soccorse ai nova iura, echeggiando in sordina  anche dietro ai Codici che dal perio-
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             do rivoluzionario francese e napoleonico cominciarono a cambiare la visione giuri-
             dica delle cose.
                  Con le codif cazioni illuministiche si ebbe un ritorno alla superiorità della
             valenza della littera legis sulla ratio della legge: la norma giuridica è dettata dal pote-
             re sovrano e imposta dall’alto; non si modella alle situazioni concrete, ma ne rimane
             distante, osservatrice implacabile e forza capace di piovere dal cielo sulle teste dei
             destinatari. Un astrattismo uniformante , fuori alla storia reale e particolare della
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             società, sordo alle istanze, debellatore delle corporazioni e delle associazioni, sin da
             quando nel 1791 la Legge “Le Chapelier” ne aveva sancito la cancellazione. Le
             Carte dei diritti che erano state dettate, pur se nobili cataloghi di principi astratti
             contro i privilegi cetuali, si rivolgevano però al legislatore e non già al cittadino, che
             rimaneva un suddito destinatario degli interventi che solo lo Stato, come un gigante
             che per la sua grandezza aveva perso la sensibilità, gli concedeva quasi rif ettendoli
             da se stesso . La sempre crescente forma del dogmatismo legale e la generale aspira-
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             zione  alla  purezza  del  diritto  portarono  negli  anni  Ottanta  dell’Ottocento  alla
             intensif cazione del sistema giuridico positivo, racchiuso nel Codice civile o nelle
             ‘corpus’ pubblicistico del diritto amministrativo (materia ancora informe f no ad
             allora, nella quale si mescolavano, con giudizio in quel tempo negativo, aspetti di
             scienza dell’amministrazione, antropologici e sociologici), branca del diritto pla-
             smata e purif cata appunto dalla peritissime mani di Vittorio Emanuele Orlando e
             della ‘sua’ scuola dagli ultimi due decenni del XiX secolo .
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             24  E. Cortese, Immagini di diritto comune medievale, op. cit., p. 15.
             25  E. Cortese, Immagini di diritto comune medievale, op. cit., p. 16.
             26  Su tali importanti aspetti, P. Grossi, Oltre la legalità, Bari, 2020; id., Epicedio per l’assolutismo giu-
               ridico (dietro gli ‘atti’ di un Convegno milanese e alla ricerca di segni), in G. Alpa (a cura di), Paolo
               Grossi, Roma-Bari 2011; id., Assolutismo giuridico e diritto privato, milano, 1998.
             27  Nella relazione della i Sottocommissione per i lavori della Carta costituzionale, Giorgio La Pira par-
               lerà della teoria dei diritti rif essi.
             28  il lavoro della scuola orlandiana culminò emblematicamente nel celebre Primo Trattato completo
               di  Diritto  amministrativo  italiano,  curato  dal  maestro,  edito  dalla  Società  Editrice  Libraria  di
               milano:  il  vol.  i uscì nel 1900. Nella  introduzione  all’Opera,  lo  stesso  V.  E.  Orlando,  allora
               Professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Palermo, così def niva unidirezio-
               nalmente il diritto (pubblico) con formula tagliente che esprime l’idea ‘semplice’ di Stato: la “regola
               che  accompagna  qualsiasi  rapporto  sociale,  creando  negli  individui  correlative  facoltà  e  doveri,
               munita di una forza esteriore capace di costringere gli individui conviventi all’osservanza di quelle
               norme, è precisamente il diritto”, (introduzione al Diritto amministrativo (i presupposti, il sistema,
               le fonti), vol. i, op. cit., p. 12). Nel Diritto amministrativo, dopo il 1918, si assiste a una sorta di ‘corsi
               e ricorsi storici’: mentre la visione di Santi Romano (allievo di Orlando e giunto ad altro lido rispetto

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