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AEQuItAS E PrIncìPI gIurIDIcI
ordinamento: risiedono nelle nervature dell’esperienza , f nendo per essere essi i
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creatori delle norme , il loro antecedente logico e il presupposto , assumendo
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così la funzione che all’inizio della scienza giuridica medioevale era stata ricono-
sciuta proprio all’aequitas seguendo la dialettica fra aequitas rudis (esperienza,
diremmo oggi) e l’aequitas constituta (attualizzando: la ‘legge’ capace di respirare
grazie ai ‘principi’ che la animano, a sua volta è tratta dalla ‘fattualità’ attraverso
un ‘diritto’ che come ‘ordinamento’ si serve di ‘categorie’ ed esprime i ‘valori’ di
un dato momento storico della società).
6. Conclusioni. La legislazione ‘per princìpi’ nell’età del ‘neo-realismo giu-
ridico’. Esempio nella materia urbanistica. L’aequitas come divieto d’in-
giustizia
Siamo abituati ancora a considerare la legge da una visuale che ce la fa appa-
rire spesso come il frutto d’un assolutismo giuridico sorto in epoca moderna .
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invece, senza accorgerci del presente immersi come ne siamo, ci troviamo nel bel
mezzo di una nuova epoca, che in genere è stata qualif cata come post-modernità
giuridica e che potremmo anche indicare come ‘neo-realismo giuridico’. La
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società, anche attraverso le sue forme di aggregazione, custodisce i valori, i quali
attraverso l’uso e il tempo manifestano la loro cangiante natura. Ad essi si rivolge
lo sguardo del diritto (civile e amministrativo) e le leggi cominciano a mostrare la
propria debolezza se continuano a guardare questo magma vitale dall’alto, rima-
nendone sconnesse. Come più volte è stato sottolineato da Paolo Grossi in nume-
rosi scritti, nel mondo giuridico s’af acciano perciò nuovi protagonisti: gli inter-
preti (giurisprudenza e scienza giuridica) passano dalla mera esegesi del testo legale,
alla ‘scoperta’ di ciò che il diritto già possiede; la tecnica legislativa comincia a
muoversi dai princìpii dai quali derivano le singole disposizioni, spettrograf che
proiezioni di quei valori riletti nei fatti e attraverso i fatti, secondo categorie ordi-
nanti, (ordinamento giuridico, appunto) non dogmatiche. È proprio nel risultato
di questa dialettica, non più un’antitesi fra Stato e sudditi, che si possono indivi-
duare quelle aperture multilivello del diritto verso la società, l’ambiente, la cultura
50 P. Grossi, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017.
51 C. Jannaccone, I principi generali dell’ordinamento giudicio statale enunciativi in un sistema di pre-
cetti legislativi, in Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico fascista, Pisa 1943, p. 279.
52 C. mortati, Osservazioni sulla natura e funzione di una codificazione dei principi generali del dirit-
to, in Studi sui principi generali, op. cit., p. 125.
53 P. Grossi, Prima lezione di diritto, Bari-Roma, 2003, p. 18.
54 P. Grossi, Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno, in Id., Oltre la legali-
tà, op. cit., pp. 79-98.
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