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AEQuItAS E PrIncìPI gIurIDIcI




               ordinamento: risiedono nelle nervature dell’esperienza , f nendo per essere essi i
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               creatori delle norme , il loro antecedente logico e il presupposto , assumendo
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               così la funzione che all’inizio della scienza giuridica medioevale era stata ricono-
               sciuta proprio all’aequitas seguendo la dialettica fra aequitas rudis (esperienza,
               diremmo oggi) e l’aequitas constituta (attualizzando: la ‘legge’ capace di respirare
               grazie ai ‘principi’ che la animano, a sua volta è tratta dalla ‘fattualità’ attraverso
               un ‘diritto’ che come ‘ordinamento’ si serve di ‘categorie’ ed esprime i ‘valori’ di
               un dato momento storico della società).

               6.  Conclusioni. La legislazione ‘per princìpi’ nell’età del ‘neo-realismo giu-
                  ridico’. Esempio nella materia urbanistica. L’aequitas come divieto d’in-
                  giustizia
                    Siamo abituati ancora a considerare la legge da una visuale che ce la fa appa-
               rire spesso come il frutto d’un assolutismo giuridico sorto in epoca moderna .
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               invece, senza accorgerci del presente immersi come ne siamo, ci troviamo nel bel
               mezzo di una nuova epoca, che in genere è stata qualif cata come post-modernità
               giuridica  e  che  potremmo  anche  indicare  come  ‘neo-realismo  giuridico’.  La
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               società, anche attraverso le sue forme di aggregazione, custodisce i valori, i quali
               attraverso l’uso e il tempo manifestano la loro cangiante natura. Ad essi si rivolge
               lo sguardo del diritto (civile e amministrativo) e le leggi cominciano a mostrare la
               propria debolezza se continuano a guardare questo magma vitale dall’alto, rima-
               nendone sconnesse. Come più volte è stato sottolineato da Paolo Grossi in nume-
               rosi scritti, nel mondo giuridico s’af acciano perciò nuovi protagonisti: gli inter-
               preti (giurisprudenza e scienza giuridica) passano dalla mera esegesi del testo legale,
               alla ‘scoperta’ di ciò che il diritto già possiede; la tecnica legislativa comincia a
               muoversi dai princìpii dai quali derivano le singole disposizioni, spettrograf che
               proiezioni di quei valori riletti nei fatti e attraverso i fatti, secondo categorie ordi-
               nanti, (ordinamento giuridico, appunto) non dogmatiche. È proprio nel risultato
               di questa dialettica, non più un’antitesi fra Stato e sudditi, che si possono indivi-
               duare quelle aperture multilivello del diritto verso la società, l’ambiente, la cultura


               50  P. Grossi, L’invenzione del diritto, Roma-Bari, 2017.
               51  C. Jannaccone, I principi generali dell’ordinamento giudicio statale enunciativi in un sistema di pre-
                  cetti legislativi, in Studi sui principi generali dell’ordinamento giuridico fascista, Pisa 1943, p. 279.
               52  C. mortati, Osservazioni sulla natura e funzione di una codificazione dei principi generali del dirit-
                  to, in Studi sui principi generali, op. cit., p. 125.
               53  P. Grossi, Prima lezione di diritto, Bari-Roma, 2003, p. 18.
               54  P. Grossi, Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno, in Id., Oltre la legali-
                  tà, op. cit., pp. 79-98.

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