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DOTTRiNA




                  D’altra parte - e qui sta l’apporto notevole della Prolusione di Del Vecchio - il
             richiamo fatto di nuovo alla ratio scripta, alla natura dei fatti, all’equità (che riaf on-
             dava di nuovo all’interno dei principi generali di diritto), al diritto naturale e al
             Diritto comune aveva spinto la scienza giuridica a riallacciare il codice al lungo
             tracciato della tradizione giuridica nazionale , f no a che sorgesse all’orizzonte un
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             nuovo signif cato e un nuovo metodo per l’ordinamento: l’ordine giuridico non è
             più da considerare come un ‘dato di partenza’ da cui fa discendere la forma della
             società, bensì un ‘punto di arrivo’  per progettare e custodire ; da qui, la funzione
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             ordinante. Nel 1920 aveva già scritto Enrico Finzi nel suo Studio sulle nullità del
             negozio giuridico (i, Bologna), che Quando una disposizione non soltanto è scritta
             nella legge, ma da secoli viene osservata e sancita dall’universa giurisprudenza, la
             scienza giuridica, - che sostanzialmente è riflessione sistematica sulle norme al fine di
             ordinarle, - non può condannarla come spuria solo perché non rientra negli schemi
             astratti che essa ha costruito, ma deve, al contrario, sottoporre a revisione gli schemi
             stessi e domandarsi dove e perché essa abbia errato se davvero sono inconciliabili con
             l’ordinamento giuridico positivo; e concludeva: Il diritto oggettivo è una formazione
             storica ,  riecheggiando  quello  che  già  Vico  aveva  attestato  nella  sua  Scienza
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             nuova . Come non scorgere in questa dinamica derogatoria della fattispecie con-
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             cretamente osservata rispetto a quella posta in astratto, un’eco della funzione ch’eb-
             be l’aequitas per la scienza giuridica medievale e nel Diritto comune?
                  Dunque, alla norma ‘generale’ e ‘astratta’ si preferiscono sempre più il diritto
             per ‘principi’ e il diritto per ‘casi’ .
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                  il ruolo dei principi riprende, a mano a mano, tutta la sua vitalità in paralle-
             lo con la presa d’atto del diverso ruolo del diritto, sempre più aperto alla ‘fattua-
             lità’  e sempre meno attratto dalla necessità di ‘prevedere’ tutto e di render ‘certa’
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             ogni cosa a-priori. in questo rinnovata prospettiva i princìpi perdono la loro irri-
             levanza tecnica e la loro esternalità e assumono il ruolo di fondamento dello stesso


             43  Spinosa, Il novecento dei principi, op. cit., p. 706.
             44  Spinosa, Il novecento dei principi, op. cit., p. 707.
             45  P. Costa, civitas. Storia della cittadinanza in Europa, IV, L’età dei totalitarismi e della democrazia,
               Roma-Bari 2001, p. 271.
             46 Pp. 1 e 2.
             47  S. Frangipane, Il problema delle origini del diritto, Loescher, Roma, 1896, pp. 36-43; i. Vanni, Il
               problema della filosofia del diritto, Tedeschi, Verona, 1890.
             48  Spinosa, Il novecento dei principi, op. cit., p. 693; sul tema si veda E. Chiti, A. di martino, G.
               Palombella, L’era dell’interlegalità, Bologna, 2021.
             49  P. Grossi, Sulla odierna fattualità del diritto (2013), in Id., ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, pp.
               33-50.

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