Page 23 - Rassegna 2025-2
P. 23

AEQuItAS E PrIncìPI gIurIDIcI




                    Fu tale la stretta legalistica degli anni Ottanta che vennero inglobati nel siste-
               ma anche i principi generali, i quali comunque f no ad allora, pur restando ai mar-
               gini del diritto positivo e dei relativi commentari, erano rimasti principi di diritto e
               non della legislazione . in altri termini, considerare il Codice, soprattutto dopo
                                    29
               l’Unità d’italia, come precipitato storico necessario alla gloriosa e ininterrotta tradi-
               zione giuridica ha signif cato in parallelo leggere i principi richiamati nelle preleggi
                                                                       30
               non altro “che i principi del diritto romano-comune-italiano , cioè come idee fon-
               damentali del giusto tratte dal diritto naturale . Tra i principii di diritto era entra-
                                                          31
               ta l’aequitas, che con le codif cazioni aveva perso la sua funzione di chiave di volta
               capace di sorreggere dapprima la dialettica tra i sistemi concentrici (ius naturale, ius
               gentium, ius civile) e in seguito il rapporto di specialità esistente fra legislazioni loca-
               li e il Diritto comune; s’era ridotta, in questo caso sì, a una matrice logica per inter-
               pretare le disposizioni in senso derogatorio al rigor legis e in casi limitatissimi per
               riempire le lacune. Dagli anni Ottanta dell’Ottocento invece la compagine del siste-
               ma si fa tanto larga da non aver più bisogno di ricorrere a elementi o ausili fuori da
               esso; dall’eterointegrazione si è passati abbastanza rapidamente alla ‘completezza’
                                32
               dell’ordinamento , capace di generarsi e di alimentarsi da solo, senza sussidi estra-
               nei. in questo geometrico e artif ciale paesaggio, i principi divennero prodotti del-
               l’astrazione logica di quanto deducibile dalla littera legis ; in questa serra-laborato-
                                                                   33

                  al suo maestro) si declinava principalmente grazie a Federico Cammeo, Guido Zanobini e massimo
                  Severo Giannini, negli anni Cinquanta, da Firenze, Giovanni miele, un altro discepolo del Romano,
                  scriveva un importante saggio sistematico sui Principi di Diritto amministrativo e nel trattare dei
                  fatti di produzione giuridica, attraverso la consuetudine difendeva, invece, la posizione della tradi-
                  zione orlandiana: “Non solo per l’accentramento operato dallo Stato della direzione della vita socia-
                  le, ma altresì per l’intensif cazione ognora crescente della sua attività di produzione giuridica, la con-
                  suetudine, già rigogliosa in passato, è discesa al rango di una fonte secondaria: essa ormai vive al mar-
                  gine della legge, di cui costituisce un complemento negli spazi lasciati liberi da essa”; miele ne spie-
                  gava poi la ragione: “la consuetudine si forma attraverso la pratica uniforme, prolungata e costante
                  di un dato comportamento e non può vantare per sé altra autorità (…) che la tradizione. Dietro la
                  legge, invece, v’è l’autorità dello Stato, che, quanto è più forte, tanto maggiormente interviene nei
                  vari settori della vita sociale, imponendo le proprie statuizioni e comprimendo ogni formazione del
                  diritto da parte di altri soggetti”, (Principi di diritto amministrativo. introduzione - Nozioni generali
                  - Le fonti, vol. i, seconda ed., Padova, 1953, p. 209).
               29  Spinosa, Il novecento dei principi, op. cit., p. 699.
               30  Spinosa, Il novecento dei principi, op. cit., pp. 696 - 97.
               31  V. Cattaneo, C. Borda, Il codice civile annotato, Società l’unione tipograf co-editrice, Torino 1865,
                  p. 30.
               32  Sulla correlata questione delle ‘lacune’ dell’ordinamento, uno dei saggi più importanti che riaccese-
                  ro nei primi anni del secolo scorso il dibattito è quello di D. Donati, Il problema delle lacune dell’or-
                  dinamento giuridico, Società Editrice Libraria, Napoli-Roma-milano, 1909.
               33  L. Landucci, trattato di diritto civile italiano, in trattato storico-teorico-pratico di diritto civile fran-
                  cese ed italiano, i, UTE, Torino, 1900.

                                                                                         21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28