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AEQuItAS E PrIncìPI gIurIDIcI




               antropologici del Novecento rimanendo attaccat[i] al sistema (…) come ci muovia-
               mo con la terra intorno al sole, rimanendo attaccati alla terra .
                                                                        38
                    Nell’ambito pubblicistico è noto il grande signif cato che ebbe la Prolusione di
               Santi Romano pronunciata all’Università di Pisa nel 1909, intitolata Lo Stato moder-
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               no e la sua crisi ; seguì nel 1918 con densità di rif essioni perlopiù innovative il cele-
               bre L’Ordinamento giuridico, nel cui sostantivo s’avverte più la funzione del diritto
               ‘ordinante’ dal basso, piuttosto che un sistema statico calato dall’alto. Fra le voci che
               dopo il primo conf itto mondiale cominciarono a indicare una diversa funzionalità
               dello  stesso  diritto  va  annoverata  anche  quella,  pressocché  sconosciuta,  di  Ugo
               Bassani, un recensore del libro che Vittorio Scialoja dedicò ai Problemi dello Stato
               Italiano dopo la guerra, edito a Bologna, Zanichelli, nel 1919. Alla visione di Scialoja
               veniva contestato il fatto che egli avesse una fede in uno Stato omnibus, in uno stato
               accentratore, in uno Stato che tutto vede e a tutto provveda (...). Occorre decentrare,
               non monopolizzare (…). Lo Stato in un transitorio periodo di guerra può e deve sosti-
               tuirsi ai singoli cittadini e annullarli nella sua compagine e tutto usare come stru-
               mento di vittoria, ma cessato il pericolo deve liberare tutte le molteplici energie e
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               lasciarle operare secondo le contingenze del momento . indubbia visione ‘profetica’.
                    Chi fece davvero ‘detonare’  la discussione circa i principi generali di diritto
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               - tenuti f no ad allora a bada o perché idee ‘oltre le nuvole’, o perché astrazioni di
               norme, dunque, loro frammenti innocui in quanto non dotati nemmeno di sanzio-
               ne  -  fu  la  voce  di  un  f losofo  del  diritto:  quella  di  Giorgio  Del  Vecchio.
               Nell’altrettanto  celebre  Prolusione  letta  il  13  dicembre  1920  nell’Università  di
               Roma  aveva raccolto la voce secolare per raccogliere le voci del suo tempo, tanto
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               inquiete (quelle dei giuristi) e inascoltate (quelle della collettività). insomma, occor-
               reva dotare nuovamente l’ordinamento giuridico di valvole respiratorie per aderire
               alla realtà e raccoglierne le istanze; nello stesso tempo occorreva spostare il baricen-
               tro normativo statale a favore di una legislazione particolare e - perché no? - anche
               locale. Pur se in nuova veste e con nuovi colori, tornava in italia, in quanto invoca-
               to, lo schema dialettico del Diritto comune che per secoli aveva animato l’Europa
               tardo medievale e moderna.


               38  XV (1923), p. 11.
               39  S. Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi, discorso per l’inaugurazione dell’anno accademico nella
                  r. università di Pisa, letto il 4 novembre 1909, Tipograf a Vannucchi, Pisa, 1909, pp. 13 e 15.
               40  U.  Bassani,  recensione  in  I  libri  del  giorno,  in  rassegna  mensile  internazionale,  Fratelli  Treves,
                  milano, anno ii, n. 3, marzo 1919, pp. 125 e 126.
               41  Spinosa, Il novecento dei principi, op. cit., p. 705.
               42  Poi pubblicata con il titolo Sui principi generali del diritto, in Archivio giuridico, LXXXV (1921),
                  pp. 33-90.

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