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AEQuItAS E PrIncìPI gIurIDIcI
A partire dagli studi di Calasso negli anni Trenta del Novecento s’è chiarito
sempre più che le cose non stavano così : dal basso medioevo in avanti le leggi loca-
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li, anche di Regni, gli Statuti e un pullulare di disposizioni normative d’ambiti spe-
ciali hanno convissuto in maniera diversa da quella che aveva concepito
Giustiniano; per l’imperatore il diritto contenuto nel Codice e nel Digesto era inde-
rogabile dalla stessa consuetudine, come disponeva una Costituzione di
Costantino; d’altro lato, localmente non si sarebbe potuto contravvenire nemme-
no alla ratio del sistema giustinianeo. Dal medioevo, invece, la situazione ha comin-
ciato a ribaltarsi. Dopo la prima fase dei glossatori e dei loro lavori f lologici, di risco-
perta dei testi giustinianei e della spiegazione letterale dei passi mediante le glosse,
ch’erano infatti agganciate alle parole, invero il diritto giustinianeo comincia a cam-
biare per opera delle Lecturae e dei Commenti diretti alla ricerca della ratio delle
leggi; dall’epoca di Azzone si credette che il potere vincolante risiedesse nella ratio
legis, la quale era def nita, colorata, riempita dai giuristi mediante le adozioni dei
signif cati che adattavano quella disposizione ai loro tempi e ai loro casi particolari.
Così, allora, si cominciò a falsare il volto della legislazione giustinianea e a dare altri
signif cati alle sue parole: come ef cacemente af ermato da Ennio Cortese il diritto
giustinianeo venne ridotto a svolgere umili funzioni servili nei confronti delle leggi
locali che pullulavano: non più il grande sistema unico del diritto, ma un diritto
sussidiario, invocato per riempire le lacune delle norme statutarie e per illuminare il
contenuto di certe leggi. Dunque, il diritto romano cominciò così a trasformarsi nel
Diritto comune, derogato dai diritti speciali nei quali si facevano rientrare le leggi
locali. Tutto al contrario, quindi, rispetto alla Costituzione di Costantino.
5. Il ruolo dei princìpi dal tardo Ottocento italiano: da astrazioni interne
alla legislazione a fondamenti informatori delle norme. Un ritorno del-
l’aequitas
il quadro nel Cinquecento si mescola ancora di più, f no a che, il succedersi
delle enucleazioni delle rationes a scàpito della lettera delle leggi portò al conio,
anche ardito talvolta, delle soluzioni consegnate ai giudici perché divenissero ef ca-
ci e vincolanti. Sicché, il diritto comune, imperniato alla nascita su un sistema di
leggi imperiali, finirà col diventare anche da noi, nella vecchiaia, un diritto sostan-
zialmente giurisprudenziale . Comunque, il diritto giustinianeo mantenne parte
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della sua vocazione universale in tutta l’Europa non solo per il mito di Roma, ma
soprattutto perché nessun’altra tradizione giuridica presente sul mercato serviva
22 Francesco Calasso raccolse queste sue conclusioni nella Introduzione al diritto comune, milano, 1951.
23 E. Cortese, Immagini di diritto comune medievale, op. cit., p. 15.
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