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AEQuItAS E PrIncìPI gIurIDIcI




                    A partire dagli studi di Calasso negli anni Trenta del Novecento s’è chiarito
               sempre più che le cose non stavano così : dal basso medioevo in avanti le leggi loca-
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               li, anche di Regni, gli Statuti e un pullulare di disposizioni normative d’ambiti spe-
               ciali  hanno  convissuto  in  maniera  diversa  da  quella  che  aveva  concepito
               Giustiniano; per l’imperatore il diritto contenuto nel Codice e nel Digesto era inde-
               rogabile  dalla  stessa  consuetudine,  come  disponeva  una  Costituzione  di
               Costantino; d’altro lato, localmente non si sarebbe potuto contravvenire nemme-
               no alla ratio del sistema giustinianeo. Dal medioevo, invece, la situazione ha comin-
               ciato a ribaltarsi. Dopo la prima fase dei glossatori e dei loro lavori f lologici, di risco-
               perta dei testi giustinianei e della spiegazione letterale dei passi mediante le glosse,
               ch’erano infatti agganciate alle parole, invero il diritto giustinianeo comincia a cam-
               biare per opera delle Lecturae e dei Commenti diretti alla ricerca della ratio delle
               leggi; dall’epoca di Azzone si credette che il potere vincolante risiedesse nella ratio
               legis, la quale era def nita, colorata, riempita dai giuristi mediante le adozioni dei
               signif cati che adattavano quella disposizione ai loro tempi e ai loro casi particolari.
               Così, allora, si cominciò a falsare il volto della legislazione giustinianea e a dare altri
               signif cati alle sue parole: come ef  cacemente af ermato da Ennio Cortese il diritto
               giustinianeo venne ridotto a svolgere umili funzioni servili nei confronti delle leggi
               locali che pullulavano: non più il grande sistema unico del diritto, ma un diritto
               sussidiario, invocato per riempire le lacune delle norme statutarie e per illuminare il
               contenuto di certe leggi. Dunque, il diritto romano cominciò così a trasformarsi nel
               Diritto comune, derogato dai diritti speciali nei quali si facevano rientrare le leggi
               locali. Tutto al contrario, quindi, rispetto alla Costituzione di Costantino.

               5.  Il ruolo dei princìpi dal tardo Ottocento italiano: da astrazioni interne
                  alla legislazione a fondamenti informatori delle norme. Un ritorno del-
                  l’aequitas
                    il quadro nel Cinquecento si mescola ancora di più, f no a che, il succedersi
               delle enucleazioni delle rationes a scàpito della lettera delle leggi portò al conio,
               anche ardito talvolta, delle soluzioni consegnate ai giudici perché divenissero ef  ca-
               ci e vincolanti. Sicché, il diritto comune, imperniato alla nascita su un sistema di
               leggi imperiali, finirà col diventare anche da noi, nella vecchiaia, un diritto sostan-
               zialmente giurisprudenziale . Comunque, il diritto giustinianeo mantenne parte
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               della sua vocazione universale in tutta l’Europa non solo per il mito di Roma, ma
               soprattutto perché nessun’altra tradizione giuridica presente sul mercato serviva


               22  Francesco Calasso raccolse queste sue conclusioni nella Introduzione al diritto comune, milano, 1951.
               23  E. Cortese, Immagini di diritto comune medievale, op. cit., p. 15.

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