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                  Di conseguenza, nello Stato di emissione deve comunque essere previsto un
             controllo giurisdizionale, anche se posticipato. La Corte di Cassazione ritiene che
             tale verif ca spetti al giudice nazionale chiamato a utilizzare le prove raccolte all’este-
             ro tramite l’OEI, come il giudice di merito o quello che deve decidere su una misura
             cautelare, i quali hanno il potere di valutare se sussistano i presupposti per ammet-
             tere e utilizzare tali prove. Inoltre, questo controllo ex post sarebbe suf  ciente per
             garantire il diritto all’impugnazione previsto dall’art. 14 della Direttiva.
                  La posizione assunta dalle Sezioni Unite in tali ultime pronunce non è stata
             esente da critiche. Come notato in dottrina, infatti, il vero tema non riguarda l’esi-
             stenza di un controllo giurisdizionale, ma i suoi limiti, atteso che le norme che rego-
             lano l’utilizzabilità delle prove acquisite con l’OEI nei processi nazionali risultano
             poco chiare. Infatti, nonostante la normativa comune in tema di OEI, i singoli Stati
             membri non sarebbero ad oggi in grado di accordarsi su regole armonizzate in tema
             di ammissibilità probatoria, elemento che rimane un ostacolo alla cooperazione
             giudiziaria europea .
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                  Inoltre, ciò comporta che, se si dovesse seguire in maniera rigida il principio
             di equivalenza delle forme e garanzie di acquisizione delle prove, la maggior parte di
             esse f nirebbe per non essere utilizzabile nei nostri procedimenti domestici; soprat-
             tutto quando, come in questi casi, le prove sono state raccolte ben prima e a pre-
             scindere dall’emissione dell’OEI .
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                  tuttavia, diversi commentatori hanno osservato come l’attività svolta dalla
             polizia giudiziaria francese non sarebbe mai potuta entrare all’interno di un proces-
             so italiano se fosse stata operata secondo le regole del nostro diritto domestico: si è
             trattato, di fatto, di una sorveglianza di massa priva di obiettivi specif ci, con una
             ricaduta a strascico su tutti gli utenti coinvolti . Peraltro, non convince il modello
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             del controllo posticipato, che appare ad alcuni come la mera possibilità di dire la
             propria, priva di qualsivoglia verif ca di ef ettività, che poco ha a che vedere con la
             formazione della prova in un contraddittorio immediato e contestuale .
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             16  marcello Daniele, Le sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite sui criptofonini, in Sistema Penale, 17
               luglio  2024,  https://www.sistemapenale.it/it/scheda/daniele-le-sentenze-gemelle-delle-sezioni-
               unite-sui-criptofonini#_ftn9.
             17  marcello Daniele, OEI e messaggi digitali già acquisiti all’estero, Riflessioni a partire dal caso Sky ECC, cit.
             18  Gian Domenico Caiazza, Il Grande Fratello, l’incubo delle intercettazioni di massa è già realtà:
               siamo già tutti dentro minority Report, in Il Riformista, 7 dicembre 2025, https://www.ilriformi-
               sta.it/il-grande-fratello-lincubo-delle-intercettazioni-di-massa-e-gia-realta-siamo-gia-tutti-dentro-
               minority-report-448364/.
             19  Luca maraf oti, Sezioni Unite e tirannie tecnologiche: diritto di difesa, contraddittorio e “criptofo-
               nini”, in Diritto di Difesa, 18 settembre 2024, https://dirittodidifesa.eu/sezioni-unite-e-tirannie-
               tecnologiche-diritto-di-difesa-contraddittorio-e-criptofonini-di-luca-maraf oti/.

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