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OSSERvATORIO INTERNAzIONAlE
4.6. espulsione di stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo
le previsioni normative attualmente in vigore che permettono di espellere dal
territorio nazionale uno straniero per motivi di terrorismo sono tre.
4.7. espulsione amministrativa disposta dal ministro dell’interno ai sensi dell’art.13
comma 1 del decreto legislativo 286/1998
Questo provvedimento amministrativo viene emesso per motivi di ordine pub-
blico e sicurezza dello Stato. È concepito come un atto politico altamente discrezionale
tanto da essere attribuito solo alla competenza del ministero dell’Interno, al quale spet-
ta unicamente il vincolo di una preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio
e al ministro degli A&ari Esteri. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato,
indicare la “pericolosità” dell’espulso in relazione alla sicurezza dello Stato, non essendo
su ciente la sola sicurezza pubblica . l’espulsione comporta il divieto di reingresso
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nel territorio nazionale per un periodo di dieci anni e l’arresto in caso di inosservanza
di tale divieto. Il fondamento giuridico della norma risiede nell’art. 1 del protocollo n.
7 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo del 22 novembre 1984 che fa salva
la possibilità di espulsione dello straniero senza concedergli il diritto di difesa se l’espul-
sione viene eseguita per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Nel caso in
cui lo straniero sia sottoposto a procedimento penale, occorre il preventivo nulla osta
dell’Autorità Giudiziaria procedente. l’espulsione amministrativa avviene con il coat-
tivo accompagnamento del soggetto alla frontiera, il tutto necessita di una preventiva
convalida del giudice di pace . la casistica che durante gli anni ha permesso di proce-
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dere ad espulsioni amministrative di tale natura è variegata, ma vi sono dei fattori ricor-
renti: soggetti già noti perché emersi a vario titolo in indagini sull’estremismo islamico
e che appaiano inseriti in ambienti di radicalizzati anche attuando comportamenti tipi-
ci quali il disprezzo della società occidentali e dei suoi valori, nonché il ri<uto di rappor-
tarsi con persone di diversa religione; soggetti (anche indicati dalle Agenzie di intelli-
gence) che manifestino simpatia e sostegno per formazioni estremiste, esaltando i mar-
tiri responsabili di azioni terroristiche come quanto accaduto a seguito degli attac-
chi di Parigi del 2015, quando alcuni detenuti hanno inneggiato alle azioni terroristi-
che in questione, addirittura assumendo un atteggiamento ostile nei confronti del per-
sonale della Polizia Penitenziaria; reduci dalle aree di con itto, coinvolti nelle esperien-
ze di combattimento, che manifestino l’intenzione di raggiungere nuovamente quelle
52 l’art.159 comma 2 del decreto legislativo 112/1998 ha previsto che l’ordine pubblico vada inteso
come quel “complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si
regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale”.
53 In virtù di quanto previsto dal decreto-legge 241/2004 convertito dalla legge 271/2004 successiva-
mente alla sentenza n.222/2004 della Corte Costituzionale.
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