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ANALIsI e coNfroNTo deLLe LeggI ANTITerrorIsmo IN gIordANIA, IsrAeLe ed ITALIA
4.5. colloqui investigativi: l’autorizzazione
I soggetti autorizzati a svolgere i colloqui investigativi sono gli u ciali di poli-
zia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale o dai responsabili a livello
provinciale della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri competenti per le
indagini in materia di antiterrorismo. Nelle ipotesi di <nanziamento del terrorismo,
i colloqui, con gli stessi parametri di cui sopra, possono essere svolti anche da appar-
tenenti del Corpo della Guardia di Finanza. In generale, gli u ciali di polizia giudi-
ziaria selezionabili per tali colloqui possono essere individuati dal Servizio Centrale
Antiterrorismo della Polizia di Stato (incardinato nella Direzione Centrale della
Polizia di Prevenzione), dal ROS dei Carabinieri e dal competente u cio centrale
del Corpo della Guardia di Finanza e dai Questori e dai Comandanti provinciali
dell’Arma dei Carabinieri a livello provinciale.
Per quanti riguarda il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei colloqui
investigativi, il tema non è molto lineare.
Nell’eventualità in cui si tratti di soggetti internati, condannati o imputati,
l’autorizzazione è concessa dal ministro della Giustizia o da un suo delegato, nel
caso in cui il colloquio riguardi persone sottoposte ad indagini, la competenza sarà
del Pubblico ministero competente sulle indagini. Nel rispetto di un sempre auspi-
cabile coordinamento tra i protagonisti istituzionali che operano anche nelle fasi
dei colloqui investigativi, giunge in supporto l’art. 13, comma 14, del d.l. 15/1991
che vede l’interessamento della struttura in grado di centralizzare i dati acquisiti e di
avere una panoramica esaustiva dei colloqui, si tratta della Procura Nazionale
Antima<a (e dal 2015) Antiterrorismo. Da ciò si desume che il primo rilascio per
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l’autorizzazione allo svolgimento dei colloqui dovrà essere richiesto al Procuratore
Nazionale Antima<a e Antiterrorismo.
la facoltà di e&ettuare colloqui investigativi è chiaramente attribuita allo
stesso Procuratore Nazionale, con la particolarità che costui non ha la necessità
(ovviamente) di essere autorizzato . In casi di particolare urgenza, attestati con
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provvedimento del ministro dell’Interno o, per sua delega, del Capo della Polizia,
l’autorizzazione da parte del ministro della Giustizia per colloqui con internati,
condannati o imputati non è richiesta e del colloquio viene data immediata
comunicazione alla stessa Autorità che poi provvederà ad annotarlo nel citato
registro.
50 Con il decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito con modi<cazioni dalla legge 17 aprile 2015,
n. 43, si è aggiunta la competenza della trattazione di procedimenti in materia di terrorismo, anche
internazionale.
51 Norma modi<cata dal decreto-legge 7/2015. Precedentemente questa competenza era riservata al
solo Procuratore Nazionale Antima<a per i reati di criminalità organizzata.
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