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ANALIsI e coNfroNTo deLLe LeggI ANTITerrorIsmo IN gIordANIA, IsrAeLe ed ITALIA




               4.5. colloqui investigativi: l’autorizzazione
                    I soggetti autorizzati a svolgere i colloqui investigativi sono gli u ciali di poli-
               zia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale o dai responsabili a livello
               provinciale della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri competenti per le
               indagini in materia di antiterrorismo. Nelle ipotesi di <nanziamento del terrorismo,
               i colloqui, con gli stessi parametri di cui sopra, possono essere svolti anche da appar-
               tenenti del Corpo della Guardia di Finanza. In generale, gli u ciali di polizia giudi-
               ziaria selezionabili per tali colloqui possono essere individuati dal Servizio Centrale
               Antiterrorismo della Polizia di Stato (incardinato nella Direzione Centrale della
               Polizia di Prevenzione), dal ROS dei Carabinieri e dal competente u cio centrale
               del Corpo della Guardia di Finanza e dai Questori e dai Comandanti provinciali
               dell’Arma dei Carabinieri a livello provinciale.
                    Per quanti riguarda il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei colloqui
               investigativi, il tema non è molto lineare.
                    Nell’eventualità in cui si tratti di soggetti internati, condannati o imputati,
               l’autorizzazione è concessa dal ministro della Giustizia o da un suo delegato, nel
               caso in cui il colloquio riguardi persone sottoposte ad indagini, la competenza sarà
               del Pubblico ministero competente sulle indagini. Nel rispetto di un sempre auspi-
               cabile coordinamento tra i protagonisti istituzionali che operano anche nelle fasi
               dei colloqui investigativi, giunge in supporto l’art. 13, comma 14, del d.l. 15/1991
               che vede l’interessamento della struttura in grado di centralizzare i dati acquisiti e di
               avere  una  panoramica  esaustiva  dei  colloqui,  si  tratta  della  Procura  Nazionale
               Antima<a (e dal 2015)  Antiterrorismo. Da ciò si desume che il primo rilascio per
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               l’autorizzazione allo svolgimento dei colloqui dovrà essere richiesto al Procuratore
               Nazionale Antima<a e Antiterrorismo.
                    la facoltà di e&ettuare colloqui investigativi è chiaramente attribuita allo
               stesso Procuratore Nazionale, con la particolarità che costui non ha la necessità
               (ovviamente) di essere autorizzato . In casi di particolare urgenza, attestati con
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               provvedimento del ministro dell’Interno o, per sua delega, del Capo della Polizia,
               l’autorizzazione da parte del ministro della Giustizia per colloqui con internati,
               condannati  o  imputati  non  è  richiesta  e  del  colloquio  viene  data  immediata
               comunicazione alla stessa Autorità che poi provvederà ad annotarlo nel citato
               registro.


               50  Con il decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, convertito con modi<cazioni dalla legge 17 aprile 2015,
                  n. 43, si è aggiunta la competenza della trattazione di procedimenti in materia di terrorismo, anche
                  internazionale.
               51  Norma modi<cata dal decreto-legge 7/2015. Precedentemente questa competenza era riservata al
                  solo Procuratore Nazionale Antima<a per i reati di criminalità organizzata.

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