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ANALIsI e coNfroNTo deLLe LeggI ANTITerrorIsmo IN gIordANIA, IsrAeLe ed ITALIA
A tal proposito, si è avuta la conferma di una prassi normativa ormai consoli-
data nel tempo, in virtù della quale il nostro legislatore ha da sempre evitato inter-
venti unitari, preferendo invece soluzioni ad hoc di volta in volta, creando sistemi
normativi molto aderenti alle precipue minacce da a&rontare. Questa impostazione
ha permesso al legislatore italiano di non avere macroaree di azione nelle quali inter-
venire con leggi lacunose ma, tutt’altro, ha portato i Governi a creare leggi dettaglia-
te che potessero nascere già pronte per contrastare il fenomeno terroristico.
l’art. 4 del d.l. 374/2001 amplia ulteriormente l’operatività della scriminante
di cui all’art. 51 del c.p. e prevede la non punibilità per gli ufficiali di polizia giudi-
ziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia nell’ambito del contrasto al
terrorismo acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, docu-
menti, sia direttamente che per interposta persona. Il riferimento all’interposta per-
sona amplia di gran lunga la sfera d’azione dell’agente sotto copertura. A questa
apertura del legislatore segue, come sembrerebbe anche ovvio, una più penetrante
verifica giudiziaria sulle attività.
le operazioni sotto copertura in esame possono essere espletate solo dagli
ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso gli organismi investigativi specializ-
zati nell’attività di contrasto al terrorismo o all’eversione. Inoltre, viene anche spe-
cificato che l’organo che dispone l’operazione è individuato in capo all’amministra-
zione alla quale appartiene l’ufficiale di polizia giudiziaria operante. Quindi, l’ope-
razione viene autorizzata dai massimi vertici dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di
Finanza e Polizia di Stato, i quali sono organi sottratti (in linea astratta) dalla dipen-
denza funzionale dall’Autorità Giudiziaria e, aspetto centrale, sono i titolari dell’at-
tività preventiva nell’ambito della materia in esame. È chiaro che esista anche un
evidente obbligo di informazione dell’Autorità Giudiziaria; infatti, l’organo che
dispone l’attività deve dare preventiva comunicazione al Pubblico ministero com-
petente per le indagini (con eventuale nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria
che opera) e dovrà, successivamente, informare lo stesso magistrato del pubblico
ministero in relazione ai risultati conseguiti ed alle modalità adottate. Analizzato il
“vincolo informativo” che lega il vertice della forza di polizia (titolare dell’attività
preventiva che coinvolge il proprio ufficiale di polizia giudiziaria), si può affermare
che c’è un vuoto normativo che non permette interventi da parte dell’ufficio del
pubblico ministero per eventuali poteri di direttiva e controllo.
A ben vedere, questa mancanza non rappresenta tanto un minus della norma-
tiva di settore quanto una peculiarità della legislazione, la quale preferisce concede-
re all’Autorità Giudiziaria il sacrosanto diritto ad essere informata ma nulla più;
mettendo in luce che, in tale ambito, i protagonisti indiscussi delle operazioni sono
i vertici delle forze di polizia.
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