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ANALIsI e coNfroNTo deLLe LeggI ANTITerrorIsmo IN gIordANIA, IsrAeLe ed ITALIA
3.2. Legge fondamentale antiterrorismo giordana
la legge antiterrorismo n. 55 del 2006 - detta anche legge sulla prevenzione del ter-
rorismo - contiene un’ampia de<nizione di terrorismo, utile alle autorità giordane per “per-
seguire” soggetti che possano disturbare l’ordine pubblico, talvolta anche nell’ambito di
manifestazioni per il diritto di espressione e di riunione politica. Il 1° giugno 2014 la legge
in questione è stata modi<cata, ma al solo scopo di ampliare la sua già vaga de<nizione di
terrorismo. All’articolo 2 si de<nisce atto terroristico qualsiasi atto che “provochi disordine
turbando l’ordine pubblico” . Inoltre, in base all’articolo 3, sono considerati atti di terro-
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rismo anche alcuni atti criminali previsti dal Codice penale, tra cui il “turbamento delle
relazioni con un Paese straniero” . Queste disposizioni scoprono il <anco alle interpreta-
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zioni e non si limitano a minacce precise e a chiare tipologie di previsioni di attacchi violenti
o a pericolosi comportamenti-spia da intercettare per prevenire attacchi terroristici.
Il testo emendato a&erma che l’utilizzo dei media e la pubblicazione di materiale allo
scopo di “facilitare la commissione e la promozione di atti terroristici” può essere conside-
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rato un atto di terrorismo . Tale formulazione è abbastanza ampia da permettere alle
autorità di ritenere che i media che riferiscono di attacchi terroristici siano essi stessi pro-
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motori del terrorismo. Nel 2015 fece scalpore il caso di un giornalista arrestato perché
aveva, secondo le autorità giordane, violato l’ordine di non divulgazione da parte dei
media, pubblicando dettagli su un complotto terroristico sventato. In conclusione, la legge
prevede pene che vanno dai lavori forzati all’ergastolo e alla pena di morte in caso di atti vio-
lenti. mentre per gli atti terroristici che rientrano nell’articolo 2 della legge - tra cui il distur-
bo dell’”ordine pubblico” - la pena prevede un minimo di cinque anni di lavori forzati ,
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per altri reati come il “disturbo delle relazioni con un Paese straniero” o l’uso dei media per
promuovere atti terroristici, si fa solo riferimento ai “lavori forzati temporanei” .
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Sostanzialmente, le persone sono condannate ad una pena detentiva da uno a cinque anni.
33 l’articolo 2 recita: “Ogni atto deliberato o l’astensione di un atto, o la minaccia di un atto, indipen-
dentemente dalle cause, dagli usi o dai mezzi, commessi per compiere collettivamente o individual-
mente un atto criminale che possa mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità della società; o
causare disordini turbando l’ordine pubblico o causando terrore tra la popolazione, o intimidendo-
la, o mettendo a repentaglio la sua vita; o causare danni all’ambiente, o strutture, o proprietà pub-
bliche o private, o strutture di missioni internazionali, o diplomatiche (…)”.
34 l’articolo 3 (b) della legge antiterrorismo 55/2006 è frutto di un rapporto fatto dalle autorità giordane in
riferimento ad “atti volti a rovinare le buone relazioni che la Giordania intrattiene con i Paesi stranieri”.
35 l’articolo 3, lettera e), della legge 55/2006 sancisce che “è reato utilizzare sistemi informatici, inter-
net e siti web per facilitare la commissione e la promozione di atti terroristici”.
36 Human Rights Watch, Jordan: journalists, writers facing terrorism charges, 15 luglio 2015,
https://www.hrw.org./news/2015/07/15/jordan-journalists-writers-facing-terrorism-charges.
37 Articolo 7 (i) della legge 55/2006.
38 Articolo 7 (a) (3) della legge 55/2006.
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