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OSSERvATORIO INTERNAzIONAlE




             4.2. Attività sotto copertura: profili soggettivi e oggettivi
                  la <gura dell’agente sotto copertura rappresenta una delle forme più e caci
             del contrasto al terrorismo, grazie ad una penetrazione informativa operata dalle
             forze di polizia che è sostanzialmente ineguagliabile. l’importanza di tale tecnica di
             contrasto si rivela cruciale soprattutto nel momento in cui bisogna scardinare grup-
             pi caratterizzati da una impermeabilità altrimenti non violabile . Il valore che oggi
                                                                      43
             è riconosciuto a tale tecnica di indagine non si concilia con la prudenza del legisla-
             tore degli anni Novanta. In quegli anni, infatti, fu disciplinato il cosiddetto “agente
             provocatore”, <gura creata a livello giurisprudenziale per garantire che le condotte
             di appartenenti alle forze di polizia non fossero punite penalmente ma protette
             dall’alveo dell’operazione stessa.
                  Con una lunga evoluzione iniziata già agli artt. 97 e 98 del d.p.r. 309/90 ,
                                                                                       44
             continuata con l’art.14 della legge 269/98 e culminata nella legge 438/2001, il legi-
             slatore ha sempre di più posto in risalto l’attenzione alle attività sotto copertura.
             Anche se i primi passi sono stati mossi in altri ambiti, la materia è stata successiva-
             mente attagliata all’antiterrorismo. la disciplina introdotta dal d.l. 374/2001 (che
             ha introdotto la legge 438/2001) ha una modulazione simile a quanto inteso per le
             altre materie.
                  In prima istanza, è stata sottolineata la natura speciale della scriminante in
             parola, che va applicata solo al personale di polizia inserito in unità specializzate o
             agli ausiliari ed alle interposte persone di cui gli stessi operatori di polizia si sono
             avvalsi. la legge 438/2001 ha ribadito, come visto, l’utilità nonché l’obbligatorietà
             di  uno  stretto  raccordo  informativo  tra  operanti  ed  Autorità  Giudiziaria,  sulla
             quale vige la facoltà di autorizzare o meno quanto le forze di polizia “chiedono” di
             fare. Il tutto deve avvenire in un contesto di strutture create ed attive solo in fun-
             zione di contrasto al terrorismo, per evitare ogni inutile sovrapposizione . Il pro-
                                                                                45
             blema poteva essere, però, quello di una sovrapposizione normativa e della mancan-
             za di una linea procedurale comune tale da avere un’unica metodologia per quello
             che attiene alla disciplina delle attività sotto copertura. A tal proposito, nel 2006
             con la legge 146, per la prima volta il problema è stato a&rontato in forma unitaria,
             arrivando poi alla de<nitiva soluzione del 2010 con la legge 136.
                  la legge 146/2006 ha rati<cato nel nostro ordinamento la Convenzione di


             43  Elemento tipico delle cellule jihadiste più volte neutralizzate sul suolo europeo.
             44  Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
               cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
             45  Si nota qui una forte volontà del legislatore di settorializzare la materia (approccio già desumibile
               dalla modalità di produzione normativa) e di non appesantire gli apparati burocratici ed operativi
               procedenti.

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