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ANALIsI e coNfroNTo deLLe LeggI ANTITerrorIsmo IN gIordANIA, IsrAeLe ed ITALIA




               zone di guerra per e&ettuare il jihad   .

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                    È giusto porre in evidenza che spesso la decisione di procedere all’espulsione
               è presa all’esito di attività investigative e, quindi, viene concordata con l’Autorità
               Giudiziaria, allorché le indagini abbiano evidenziato concreti indicatori di perico-
               losità del soggetto ma non permettano l’acquisizione di elementi probatori o fatti-
               specie perfettamente inquadrabili in reati. Inoltre, è opportuno speci<care che in
               nessuno caso si può procedere all’espulsione se nel Paese di destinazione l’espulso
               possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, sesso, lingua, cit-
               tadinanza, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.                         in
                                                                                                      es
               4.8. espulsione amministrativa disposta dal ministro dell’interno o dal prefetto ai    co
                  sensi dell’art. 3 del decreto-legge 144/2005                                        qu
                    l’articolo in questione prevede che il ministro dell’Interno o, su sua delega, il
               Prefetto, possa disporre l’espulsione dello straniero nel caso in cui lo stesso appartenga   qu
               a una delle categorie previste dall’art.18 della legge 152/1975 (atti obiettivamente   fr
               rivolti a <nalità terroristiche) e sussistano fondati motivi per ritenere che la sua perma-  co
               nenza in Italia possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche.   st
                    Precedentemente al 2007, la legge prevedeva, in via del tutto emergenziale,       pe
               una serie di sempli<cazioni procedurali, ovvero l’immediata esecutività del provve-    È
               dimento senza necessario nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria nel caso in     al
               cui lo straniero fosse sottoposto a procedimento penale. le menzionate eccezioni       co
               sono venute meno successivamente al 2007, con conseguente sopravvivenza della          ev
               sola norma sostanziale prevista dall’art. 3 del d.l. 144/2005.                         pe
                    l’espulsione da parte del ministro dell’Interno o del Prefetto è soggetta alla    ta
               disciplina applicabile alle altre misure amministrative di allontanamento coattivo     ne
               dal territorio nazionale. Si deduce che esso è: immediatamente esecutivo ma ricor-
               ribile al TAR; sotteso ad un nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria in caso di   zi
               procedimento penale pendente ed autorizzato con convalida da parte del giudice di
               pace competente per quel che concerne l’accompagnamento coattivo alla frontiera.
               In termini operativi, occorre ribadire che le due forme di espulsione a <rma mini-
               steriale, essendo di natura prettamente “preventiva” per ragioni di sicurezza interna
               dello Stato ed avendo la medesima disciplina esecutiva, <niscono per coincidere. Da
               un punto di vista statistico, dal 1° gennaio 2002 al maggio 2015 sono state e&ettuate
               91 espulsioni a <rma del ministro dell’Interno, intendendo in tale calcolo sia i prov-
               vedimenti ex art. 13 comma 1 del d.lgs. 286/98 sia quelli inerenti all’art. 3, comma
               1, del d.lgs. 144/2005 .
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               54  I più colpiti sono: algerini, marocchini e tunisini. Su 91 espulsioni, ben 12 riguardano gli “imam”.

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