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OSSERvATORIO INTERNAzIONAlE
bilizzazione securitaria”: la legge antiterrorismo del 2006, ampliata nel 2014, si carat-
terizza per definizioni vaghe e per una delega sostanziale al potere informale dei ser-
vizi di intelligence (il GID), che esercitano competenze spesso prive di un controllo
giurisdizionale effettivo, con conseguenze problematiche sul piano delle libertà civili
e della separazione dei poteri. l’Italia, infine, ha dato vita a un modello che potrem-
mo definire di “tipicità garantita”, in cui strumenti di grande penetrazione informa-
tiva, come le operazioni sotto copertura, i colloqui investigativi e le espulsioni per
motivi di prevenzione, sono incardinati in cornici giuridiche precise e soggetti a pro-
cedure di autorizzazione, convalida e ricorso. Tale assetto, frutto di una lunga strati-
ficazione normativa, ha il pregio di coniugare efficienza operativa e rispetto delle
garanzie fondamentali.
l’analisi del sistema preventivo italiano merita un approfondimento specifi-
co. A differenza di Israele, che ha fatto della legislazione emergenziale un paradigma
permanente, e della Giordania, che ha scelto la via di un securitarismo accentuato,
l’Italia ha elaborato un impianto giuridico raffinato, stratificato e calibrato. Dopo
l’11 settembre 2001, il legislatore italiano ha preferito non adottare una legge gene-
rale e onnicomprensiva, ma piuttosto una serie di interventi puntuali e mirati che
hanno progressivamente arricchito e affinato il sistema preventivo. Il d.l. 374 del
2001, il d.l. 144 del 2005, la legge 146 del 2006 e la legge 136 del 2010 sono tappe
fondamentali di un percorso che ha privilegiato la tipizzazione delle condotte, l’in-
dividuazione di specifici strumenti operativi e la previsione di meccanismi di con-
trollo articolati.
Il cuore del sistema preventivo italiano risiede nella capacità di bilanciare inci-
sività e garanzie. le operazioni sotto copertura, ad esempio, sono state disciplinate
in modo da consentire una penetrazione effettiva nei circuiti terroristici, anche
attraverso l’uso di interposte persone, ma il loro svolgimento è subordinato all’au-
torizzazione dei vertici delle forze di polizia e all’obbligo di informare tempestiva-
mente l’autorità giudiziaria.
Analogamente, i colloqui investigativi con detenuti, estesi ai reati di terrori-
smo dopo gli attentati del 2001 e del 2005, consentono di acquisire informazioni
preziose, ma sono vincolati a procedure autorizzative che coinvolgono il ministro
della Giustizia, i Pubblici ministeri e la Procura Nazionale Antimafia e
Antiterrorismo. le espulsioni per motivi di sicurezza, infine, costituiscono uno
strumento duttile che permette di neutralizzare soggetti pericolosi anche in assenza
di prove penali sufficienti, ma sono soggette a vincoli formali stringenti: motivazio-
ne qualificata, nulla osta dell’autorità giudiziaria, convalida del giudice di pace, pos-
sibilità di ricorso e rispetto del principio di non refoulement sancito dalla CEDU.
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