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OSSERvATORIO INTERNAzIONAlE
l’esperienza delle organizzazioni criminali offrì importanti spunti investigati-
vi, sia in fase preventiva che repressiva. Per quello che interessa nell’analisi del macro-
tema in questione, risulta evidente che la possibilità di interfacciarsi con soggetti
neutralizzati ma a conoscenza di dinamiche e strutture interne ai gruppi di matrice
jihadista (o comunque di matrice semplicemente terroristica) ha da subito avuto
grande successo. Già solo la possibilità di conoscere eventuali futuri obiettivi ha aiu-
tato le nostre Agenzie di Sicurezza nel prevenire eventuali attacchi. Grazie alla natura
informale dei colloqui, è stato possibile acquisire un patrimonio informativo che
altrimenti sarebbe stato impossibile ottenere. Al riguardo, la legge 45/2001 avendo
lo scopo di disciplinare la cosiddetta forma del “pentitismo”, ha esteso ai delitti com-
messi per finalità di terrorismo ed eversione la possibilità di adottare anche forme di
protezione nei confronti di coloro i quali cedevano informazioni: si è voluto, quindi,
garantire una sorta di scudo normativo per dichiaranti che passavano dallo stadio del
colloquio investigativo a quello della collaborazione informativa.
Un passaggio, quello adottato dal legislatore, che ha in qualche modo tipizza-
to lo strumento del colloquio, ma ha anche concesso importanti garanzie e prote-
zioni a coloro i quali fornivano informazioni .
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4.4. colloqui investigativi: i presupposti
l’art.1 del d.l. 144 del 2005, convertito nella legge 155 del 2005 ha modi<ca-
to l’art.18-bis della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario), dando la possibi-
lità di svolgere colloqui anche in materia di terrorismo. Il fatto che una legge così
importante abbia dovuto subire modi<che solo a seguito degli attentati del 2001,
2004 e 2005 forse pone all’attenzione che il legislatore sia stato poco lungimirante
nell’anticipare scenari geopolitici che già si stavano a&acciando sul panorama
internazionale negli anni di produzione della legge di riferimento. In e&etti,
all’epoca l’opinione pubblica italiana era “distratta” da avvenimenti interni che
hanno distolto l’attenzione del legislatore, ad esempio, dal panorama medio-orien-
tale; ma queste sono considerazioni a posteriori che ora risulterebbero oltremodo
stantie.
Allo stato attuale, il colloquio è concesso con tutti i detenuti (anche per reati
comuni) dato che l’obiettivo è solo ed unicamente quello di ottenere informazioni
utili a prevenire reati terroristici. A scopo esempli<cativo, anche le informazioni
concesse da parte di un detenuto, estraneo ad organizzazioni terroristiche ma inse-
rito nel contesto socio-ambientale delle stesse, può essere di fondamentale impor-
tanza per coloro i quali operano nell’ambito della prevenzione.
49 Questo è un momento importante. lo Stato ha deciso in qualche modo di premiare le forme colla-
borative, proprio come fu fatto con le ma<e e con i terroristi degli “anni di piombo”.
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