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OSSERvATORIO INTERNAzIONAlE




                  l’esperienza delle organizzazioni criminali offrì importanti spunti investigati-
             vi, sia in fase preventiva che repressiva. Per quello che interessa nell’analisi del macro-
             tema in questione, risulta evidente che la possibilità di interfacciarsi con soggetti
             neutralizzati ma a conoscenza di dinamiche e strutture interne ai gruppi di matrice
             jihadista (o comunque di matrice semplicemente terroristica) ha da subito avuto
             grande successo. Già solo la possibilità di conoscere eventuali futuri obiettivi ha aiu-
             tato le nostre Agenzie di Sicurezza nel prevenire eventuali attacchi. Grazie alla natura
             informale dei colloqui, è stato possibile acquisire un patrimonio informativo che
             altrimenti sarebbe stato impossibile ottenere. Al riguardo, la legge 45/2001 avendo
             lo scopo di disciplinare la cosiddetta forma del “pentitismo”, ha esteso ai delitti com-
             messi per finalità di terrorismo ed eversione la possibilità di adottare anche forme di
             protezione nei confronti di coloro i quali cedevano informazioni: si è voluto, quindi,
             garantire una sorta di scudo normativo per dichiaranti che passavano dallo stadio del
             colloquio investigativo a quello della collaborazione informativa.
                  Un passaggio, quello adottato dal legislatore, che ha in qualche modo tipizza-
             to lo strumento del colloquio, ma ha anche concesso importanti garanzie e prote-
             zioni a coloro i quali fornivano informazioni .
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             4.4. colloqui investigativi: i presupposti
                  l’art.1 del d.l. 144 del 2005, convertito nella legge 155 del 2005 ha modi<ca-
             to l’art.18-bis della legge 354/1975 (ordinamento penitenziario), dando la possibi-
             lità di svolgere colloqui anche in materia di terrorismo. Il fatto che una legge così
             importante abbia dovuto subire modi<che solo a seguito degli attentati del 2001,
             2004 e 2005 forse pone all’attenzione che il legislatore sia stato poco lungimirante
             nell’anticipare  scenari  geopolitici  che  già  si  stavano  a&acciando  sul  panorama
             internazionale  negli  anni  di  produzione  della  legge  di  riferimento.  In  e&etti,
             all’epoca l’opinione pubblica italiana era “distratta” da avvenimenti interni che
             hanno distolto l’attenzione del legislatore, ad esempio, dal panorama medio-orien-
             tale; ma queste sono considerazioni a posteriori che ora risulterebbero oltremodo
             stantie.
                  Allo stato attuale, il colloquio è concesso con tutti i detenuti (anche per reati
             comuni) dato che l’obiettivo è solo ed unicamente quello di ottenere informazioni
             utili a prevenire reati terroristici. A scopo esempli<cativo, anche le informazioni
             concesse da parte di un detenuto, estraneo ad organizzazioni terroristiche ma inse-
             rito nel contesto socio-ambientale delle stesse, può essere di fondamentale impor-
             tanza per coloro i quali operano nell’ambito della prevenzione.

             49  Questo è un momento importante. lo Stato ha deciso in qualche modo di premiare le forme colla-
               borative, proprio come fu fatto con le ma<e e con i terroristi degli “anni di piombo”.

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