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ANALIsI e coNfroNTo deLLe LeggI ANTITerrorIsmo IN gIordANIA, IsrAeLe ed ITALIA




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               Palermo  e l’art. 20 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
               transnazionale. l’obiettivo <nale era quello di disciplinare la materia abrogando le
               poco chiare e frammentarie norme precedenti agli anni 2000.
                    l’ansia del legislatore nel fornire un apparato normativo fruibile e valido, l’ha
               portato ad abrogare tutte le norme precedenti e ad informare la nuova normazione
               nel d.l. 374/2001. Una damnatio memoriae che però, ad un certo punto, ha scelto
               un riferimento legislativo valido e l’ha fatto proprio. Alcune delle lacune non trat-
               tate dal legislatore del 2006 hanno costretto quest’ultimo a riprendere la materia
               negli anni successivi, come nel caso dell’ampliamento delle attività sotto copertura
               per reati in materia di tra co di ri<uti e di terrorismo.
                    Per quanto riguarda il pro<lo dell’interposta persona, questo può essere inqua-
               drabile sia in un agente o un u ciale di polizia giudiziaria che in un privato cittadino.
               Invece, la nozione di ausiliario si di&erenzia dall’interposta persona per la forma di
               collaborazione  che  può  fornire  agli  in<ltrati,  di  natura  esterna  ed  indiretta  ma
               comunque <nalizzata alla riuscita dell’operazione. Non rientrano nel novero della
               norma solo le attività per cui si richiedono speci<che competenze tecniche.

               4.3. colloqui investigativi: l’evoluzione normativa
                    l’istituto dei colloqui investigativi è presente nel nostro ordinamento a partire
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               dal 1992 , anno che nella mente di noi tutti assume una rilevanza unica. l’estensione
               ai reati di terrorismo è stata operata dal decreto Pisanu del 2005. Una parziale modi-
               <ca dell’art. 18-bis della legge 354/1975  stabilisce che possono essere svolti colloqui
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               investigativi con soggetti detenuti allo scopo di acquisire informazioni utili per la pre-
               venzione e repressione dei delitti commessi per <nalità di terrorismo. la ratio della
               dilatazione dell’operatività di questo importante strumento risiede negli attentati ter-
               roristici che hanno colpito il mondo occidentale nei primi anni del 2000.
                    Il legislatore, resosi conto dell’e&ettiva pericolosità e gravità della minaccia ter-
               roristica, ha deciso di equipararla a tutti gli e&etti al fenomeno (a suo modo a itti-
               vo per la nostra società) delle criminalità organizzate. A tal proposito, l’intenzione
               del legislatore era proprio quella di garantire agli organi di polizia, i quali preceden-
               temente erano stati forniti delle armi per combattere le ma<e, strumenti atti a con-
               trastare e cacemente l’ormai incombente spettro terroristico. Quale strumento
               migliore della possibilità di ottenere informazioni da persone detenute in carcere?

               46  maria Assunta Accili Sabbatini, La convenzione di Palermo e i negoziati per il ra orzamento della
                  cooperazione internazionale, in rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata 5.4 (2019).
               47  Anno in cui furono vilmente uccisi dalla ma<a i due Uomini di Stato, Giovanni Falcone e Paolo
                  Borsellino.
               48  legge sull’ordinamento penitenziario.

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