Page 205 - Rassegna 2025-2
P. 205
ANALIsI e coNfroNTo deLLe LeggI ANTITerrorIsmo IN gIordANIA, IsrAeLe ed ITALIA
46
Palermo e l’art. 20 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
transnazionale. l’obiettivo <nale era quello di disciplinare la materia abrogando le
poco chiare e frammentarie norme precedenti agli anni 2000.
l’ansia del legislatore nel fornire un apparato normativo fruibile e valido, l’ha
portato ad abrogare tutte le norme precedenti e ad informare la nuova normazione
nel d.l. 374/2001. Una damnatio memoriae che però, ad un certo punto, ha scelto
un riferimento legislativo valido e l’ha fatto proprio. Alcune delle lacune non trat-
tate dal legislatore del 2006 hanno costretto quest’ultimo a riprendere la materia
negli anni successivi, come nel caso dell’ampliamento delle attività sotto copertura
per reati in materia di tra co di ri<uti e di terrorismo.
Per quanto riguarda il pro<lo dell’interposta persona, questo può essere inqua-
drabile sia in un agente o un u ciale di polizia giudiziaria che in un privato cittadino.
Invece, la nozione di ausiliario si di&erenzia dall’interposta persona per la forma di
collaborazione che può fornire agli in<ltrati, di natura esterna ed indiretta ma
comunque <nalizzata alla riuscita dell’operazione. Non rientrano nel novero della
norma solo le attività per cui si richiedono speci<che competenze tecniche.
4.3. colloqui investigativi: l’evoluzione normativa
l’istituto dei colloqui investigativi è presente nel nostro ordinamento a partire
47
dal 1992 , anno che nella mente di noi tutti assume una rilevanza unica. l’estensione
ai reati di terrorismo è stata operata dal decreto Pisanu del 2005. Una parziale modi-
<ca dell’art. 18-bis della legge 354/1975 stabilisce che possono essere svolti colloqui
48
investigativi con soggetti detenuti allo scopo di acquisire informazioni utili per la pre-
venzione e repressione dei delitti commessi per <nalità di terrorismo. la ratio della
dilatazione dell’operatività di questo importante strumento risiede negli attentati ter-
roristici che hanno colpito il mondo occidentale nei primi anni del 2000.
Il legislatore, resosi conto dell’e&ettiva pericolosità e gravità della minaccia ter-
roristica, ha deciso di equipararla a tutti gli e&etti al fenomeno (a suo modo a itti-
vo per la nostra società) delle criminalità organizzate. A tal proposito, l’intenzione
del legislatore era proprio quella di garantire agli organi di polizia, i quali preceden-
temente erano stati forniti delle armi per combattere le ma<e, strumenti atti a con-
trastare e cacemente l’ormai incombente spettro terroristico. Quale strumento
migliore della possibilità di ottenere informazioni da persone detenute in carcere?
46 maria Assunta Accili Sabbatini, La convenzione di Palermo e i negoziati per il ra orzamento della
cooperazione internazionale, in rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata 5.4 (2019).
47 Anno in cui furono vilmente uccisi dalla ma<a i due Uomini di Stato, Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino.
48 legge sull’ordinamento penitenziario.
203

