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APPALTi PUbbLiCi
Il relativo vaglio è poi procedimentalizzato nella valutazione degli specifici ele-
menti, oggetto di contraddittorio con l’operatore economico. In breve: tutto ciò
che si discosta dal canone desunto dalla tessitura a croce dei quattro requisiti , è da
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ritenersi un deragliamento dall’optimum, un allontanamento dalla normalità delle
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scelte funzionalizzate all’interesse pubblico dell’intera operazione economica .
3. La serietà dell’offerta quale prodromo della responsabilità precontrattuale
Prof li di interesse assume, in chiave sistematica, la responsabilità precon-
trattuale, posta a presidio proprio della serietà delle trattative che precedono la
formazione del contratto e che impone alle parti di comportarsi secondo il cano-
ne della buona fede in senso oggettivo, in conformità alla generale previsione
dell’art. 1337 c.c. . Se è la serietà un tratto in comune tra committenza pubblica
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e mercato, e questa serietà, dunque, permea l’of erta che già sulla scorta di criteri
epistemologici di cui all’art. 108 c.c.p. può ritenersi “migliore”, allora passarla ad
un ulteriore setaccio impone, nell’adozione della relativa procedura, una maggio-
re attenzione da parte della stazione appaltante, giacché è proprio il ragionevole
af damento sulla stipula del contratto, scevro da colpa (art. 1338 c.c.) e da valu-
tare in relazione al grado di sviluppo della procedura, a fondare una responsabili-
tà precontrattuale dell’Amministrazione per violazione dei generali canoni di
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correttezza e buona fede .
Anche secondo tralatizio orientamento, la Corte di Cassazione ha espressa-
mente af ermato che il dovere di correttezza e buona fede (e l’eventuale responsa-
bilità precontrattuale in caso di sua violazione) sussiste, prima e a prescindere del-
l’aggiudicazione, nell’ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica
27 Su questo prof lo, la giurisprudenza ha più volte ribadito la centralità, nelle procedure di gara
pubbliche, del Piano Economico Finanziario. tale documento è f nalizzato a dimostrare la capa-
cità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale prescelto
(cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2020, n. 3348). In altri termini, è un documento che
giustif ca la sostenibilità dell’of erta e non si sostituisce a essa, ma ne rappresenta un supporto per
la valutazione di congruità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7811).
28 Succintamente, la verif ca che l’of erta economica sia sostenibile, quindi non produca una perdi-
ta, sia congrua rispetto alla legge di gara e all’oggetto della commessa, seria rispetto alle condizioni
di mercato e realizzabile, e quindi non siano individuabili circostanze ostative all’esecuzione della
commessa (così Cons. Stato, sez. V., 13 agosto 2024, n. 7114, cit.).
29 Franco Sciarretta, il sistema di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, Bologna, il
Mulino ed., 2022., p. 109, secondo cui - in linea con recente arresto del Consiglio di Stato (sent.
10/2020), tale luce renderebbe evanescente la rigida separazione tra la fase di aggiudicazione del
contratto, tradizionalmente pubblicistica, e quella dell’esecuzione, tradizionalmente privatistica.
30 Vds. Stefano Fantini, Hadrian Simonetti, op. cit., p. 144, cit.
31 Cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. pl., 29 novembre 2021, n. 21.
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