Page 121 - Rassegna 2025-2
P. 121

APPALTi PUbbLiCi




                    Il relativo vaglio è poi procedimentalizzato nella valutazione degli specifici ele-
               menti, oggetto di contraddittorio con l’operatore economico. In breve: tutto ciò
               che si discosta dal canone desunto dalla tessitura a croce dei quattro requisiti , è da
                                                                                     28
               ritenersi un deragliamento dall’optimum, un allontanamento dalla normalità delle
                                                                                       29
               scelte funzionalizzate all’interesse pubblico dell’intera operazione economica .

               3. La serietà dell’offerta quale prodromo della responsabilità precontrattuale
                    Prof li di interesse assume, in chiave sistematica, la responsabilità precon-
               trattuale, posta a presidio proprio della serietà delle trattative che precedono la
               formazione del contratto e che impone alle parti di comportarsi secondo il cano-
               ne della buona fede in senso oggettivo, in conformità alla generale previsione
               dell’art. 1337 c.c. . Se è la serietà un tratto in comune tra committenza pubblica
                                30
               e mercato, e questa serietà, dunque, permea l’of erta che già sulla scorta di criteri
               epistemologici di cui all’art. 108 c.c.p. può ritenersi “migliore”, allora passarla ad
               un ulteriore setaccio impone, nell’adozione della relativa procedura, una maggio-
               re attenzione da parte della stazione appaltante, giacché è proprio il ragionevole
               af  damento sulla stipula del contratto, scevro da colpa (art. 1338 c.c.) e da valu-
               tare in relazione al grado di sviluppo della procedura, a fondare una responsabili-
               tà  precontrattuale  dell’Amministrazione  per  violazione  dei  generali  canoni  di
                                      31
               correttezza e buona fede .
                    Anche secondo tralatizio orientamento, la Corte di Cassazione ha espressa-
               mente af ermato che il dovere di correttezza e buona fede (e l’eventuale responsa-
               bilità precontrattuale in caso di sua violazione) sussiste, prima e a prescindere del-
               l’aggiudicazione, nell’ambito in tutte le fasi della procedura ad evidenza pubblica


               27  Su questo prof lo, la giurisprudenza ha più volte ribadito la centralità, nelle procedure di gara
                  pubbliche, del Piano Economico Finanziario. tale documento è f nalizzato a dimostrare la capa-
                  cità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale prescelto
                  (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2020, n. 3348). In altri termini, è un documento che
                  giustif ca la sostenibilità dell’of erta e non si sostituisce a essa, ma ne rappresenta un supporto per
                  la valutazione di congruità (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 dicembre 2020, n. 7811).
               28  Succintamente, la verif ca che l’of erta economica sia sostenibile, quindi non produca una perdi-
                  ta, sia congrua rispetto alla legge di gara e all’oggetto della commessa, seria rispetto alle condizioni
                  di mercato e realizzabile, e quindi non siano individuabili circostanze ostative all’esecuzione della
                  commessa (così Cons. Stato, sez. V., 13 agosto 2024, n. 7114, cit.).
               29  Franco  Sciarretta,  il  sistema  di  affidamento  ed  esecuzione  dei  contratti  pubblici,  Bologna,  il
                  Mulino ed., 2022., p. 109, secondo cui - in linea con recente arresto del Consiglio di Stato (sent.
                  10/2020), tale luce renderebbe evanescente la rigida separazione tra la fase di aggiudicazione del
                  contratto, tradizionalmente pubblicistica, e quella dell’esecuzione, tradizionalmente privatistica.
               30  Vds. Stefano Fantini, Hadrian Simonetti, op. cit., p. 144, cit.
               31  Cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. pl., 29 novembre 2021, n. 21.

                                                                                        119
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126