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APPALTi PUbbLiCi
non solo: dalla lettura del dato testuale dell’art. 110, si ricava una def nizio-
ne a contrario di una of erta “normale”, ovvero quella in grado di radunare carat-
teri di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Ciò che si discosta - al termi-
ne della prevista disamina - può essere “considerato” anomalo, con conseguente
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esclusione dalla procedura di gara. Assurgendo a criterio unitario, quindi, ed ani-
mato dal super-principio del risultato , la funzione della verif ca dell’anomalia
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dell’of erta è volta, da un lato, ad assicurare l’attendibilità dell’esecuzione dell’ap-
palto (scongiurando of erte cosiddette a foot in the door, ovvero con probabili
rinegoziazioni in fase di esecuzione ), dall’altro ad evitare dumping e politiche
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aggressive di ingresso nel mercato: le strette maglie valutative, in buona sostanza,
porteranno, da un lato, alla diagnosi delle discrasie intestine al meccanismo
imprenditoriale, dall’altro, all’emersione degli eventuali “costi esterni”, che la
controparte privata ha tutto l’interesse a nascondere in vista dell’aggiudicazione.
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2. L’offerta “normale”: perimetrazione e configurazione
Pur dovendo ricavare i segnali di “anomalia” dalla f tta intelaiatura di
norme, prassi e giurisprudenza, è utile precisare f n da subito che non si rinviene
dalla stessa alcun archetipo di of erta “normale”, se non quella suggerita dalla
contingenza della singola procedura di gara.
4 Cfr. Pasquale Cerbo, Le valutazioni riservate all’amministrazione sull’affidabilità del contraente
negli appalti pubblici, in Diritto Amministrativo, fasc. 3, settembre 2020: “alla stazione appaltan-
te deve essere consentita una “prognosi di inaf dabilità” del potenziale contraente […] che è cosa
completamente diversa dalla valutazione di af dabilità sull’of erta presentata, in relazione ad
esempio al suo carattere anomalo” (ibi., p. 739, cit.).
5 Utilizzando la scelta lessicale di cui all’art. 70, 4° comma c.c.p.
6 Con chiara f nalità “nomogenetica” (così nella Relazione illustrativa del Consiglio di Stato), l’art. 4
stabilisce un criterio interpretativo ed applicativo, prevedendo che le disposizioni del codice si appli-
chino in base ai principi individuati dai primi tre articoli (risultato, f ducia, accesso al mercato). È
stato a buon diritto sintetizzato che la forza ordinante dei tre principi si conf gura come “super-prin-
cipio” dell’autonomia amministrativa di risultato (Alessandro Ciof , Prima lettura del nuovo Codice
dei contratti e dei suoi tre principi fondamentali, in www.apertacontrada.it, 16 gennaio 2023).
7 La rinnovata attenzione alla fase dell’esecuzione, d’altronde, che muove dalla consapevolezza dei
rif essi del fenomeno delle sopravvenienze sulle scelte contrattuali cristallizzate in fase di aggiudi-
cazione, è testimoniata proprio dalla rilevanza attribuita all’art. 3 c.c.p., inteso come presidio,
nell’accesso al mercato, anche dei corollari di concorrenza, imparzialità, trasparenza, pubblicità e
non discriminazione, in ossequio al diritto comunitario: per cui, nel preconizzare e disinnescare
manovre elusive dell’evidenza pubblica e la consequenziale lievitazione dei costi, il dettato de quo
“permea entrambe le fasi e vincola comunque la pubblica amministrazione” (Stefano Fantini,
Hadrian Simonetti, op. cit., p. 150, cit.).
8 Jolien Grandia, Leentje Volker, Public procurement - Theory, practices and tools, Switz., Palgave
Macmillian ed., 2023, p. 105.; sull’ef cienza nello scambio cfr. Joseph Eugene Stiglitz, Economia
del settore pubblico - fondamenti teorici, Milano, Hoepli ed., II ed., 2003, p. 40.
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