Page 119 - Rassegna 2025-2
P. 119
APPALTi PUbbLiCi
vantaggiosa, infatti, per un’evidente esigenza di rispetto dei principi di imparzialità
e buon andamento, sarà necessario dare precedenza al conguaglio tecnico del pro-
dotto, in quanto la conoscenza preventiva del valore economico consentirebbe di
modularne il giudizio in modo non conforme alla par condicio dei concorrenti, e
tale situazione di pericolo, ancorché remoto ed eventuale, inf cia di per sé la regola-
rità della procedura .
16
Cesellando ulteriormente il nocciolo def nitorio della “normalità”, non può
non notarsi che l’of erta considerata anormalmente bassa sia una delle cause di
inammissibilità dell’of erta, assieme ad altre cinque elencate nell’art. 70, comma 4,
c.c.p.: in quella sede, peraltro, si distingue - scindendone così anche l’eziologia -
questa ipotesi da quella in relazione alla quale vi siano prove di corruzione o collu-
sione . Al di là della quota probatoria prescelta dal Legislatore (la “prova”), eviden-
17
temente solidissima per prosciugare nebulosi margini di discrezionalità alla stazione
appaltante , si può dedurre che la sintomatologia di un’of erta “anomala”, in que-
18
sta prospettiva, riguarda esclusivamente il proprio valore economico “esteriore”, da
16 Es. cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2013, n. 10; Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287.
17 Endiadi, questa, che sembra espressione generica del “malaf are”, inteso come percezione della
pubblica opinione, oggetto di studio delle scienze sociali, piuttosto che un saldo riferimento alla
violazione di determinate norme giuridiche: “[…] Le esperienze dei cittadini misurano soprattutto
la corruzione pulviscolare […] È probabile invece che le opinioni […] siano plasmate soprattutto
dalla corruzione di alto prof lo, quella che investe i vertici politici e amministrativi e chiama in
causa i grandi af ari (appalti, commesse, urbanistica, concessioni, ecc.). Queste due facce della cor-
ruzione si rivelano strettamente intrecciate tra loro, come in un sistema di vasi comunicanti. ne
trova conferma la tesi che le radici profonde del malaf are nella sfera pubblica non risiedano tanto
nelle caratteristiche di particolari procedure, quanto piuttosto in fattori profondi di natura cul-
turale e istituzionale, comuni ai diversi processi decisionali” (vds. Alberto Vannucci, Atlante della
corruzione, torino, Gruppo Abele ed., 2012, pp. 91-92, cit.).
18 A parere di chi scrive, pur se coerente con un codice deliberatamente ispirato ad una reciproca
f ducia tra gli attori negoziali in vista del miglior risultato possibile (artt. 1 e 2 c.c.p.), resta tuttavia
molto forte il threshold normativamente richiesto della “prova” di corruzione o collusione, termi-
ne, questo, che richiama categorie processualpenalistiche ed i discendenti meccanismi intestini di
funzionamento. Sarebbe stata verosimilmente più ragionevole, e forse più ef cace, una formula-
zione più generica, anche solo in termini di fondatezza di ipotetico inquinamento delle procedure
di gara, a cui l’obbligo di motivazione scaturente dall’art. 3 della l. 241/90 avrebbe dato agio alla
parte pubblica di argomentare il caso concreto. Ancora: se il riferimento alla corruzione apre una
serie tutto sommato chiara di reati contro la pubblica amministrazione, richiamare la collusione
evoca un ancoraggio umbratile a determinate fattispecie delittuose, il cui spettro si allunga sino
alla soglia della criminalità organizzata, anche di stampo maf oso, ovvero si ritrae sino a vaghe sug-
gestioni clientelari, di cui - a fortiori - stabilirne la prova appare impresa ardua e, oltretutto, sco-
moda per una (mera) stazione appaltante. La risacca def nitoria, allora, porta da un lato alla pleo-
nastica previsione dell’inammissibilità di un’of erta che proviene da soggetto (già) carente dei
requisiti generali (dal momento che l’accertamento, e quindi la def nizione della prova di reati
attiene solo alla giurisdizione penale all’esito di un dibattimento), dall’altro conduce ad una pro-
batio diabolica (ovvero: refrattaria al raggiungimento di una prova) rivolta all’apodittica crimina-
lizzazione di presunti comportamenti illeciti.
117

