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DottRInA




             cui poi scaturisce un giudizio che impinge indici genetici dif erenziati. La soglia di
             allarme scatta da un posizionamento basso del prezzo richiesto dall’operatore eco-
             nomico:  da  questo  punto  in  avanti,  occorre  (sub)procedere  con  cautela.  In
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             un’ottica di costante dialogo con il mercato , è il RUP ad avviare il sub-procedi-
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             mento di verif ca  che, in caso di particolare complessità delle valutazioni o della
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             specif cità delle competenze richieste, potrà essere coadiuvato da una struttura di
             supporto  o dalla commissione giudicatrice .
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                  Ecco allora soccorrere una griglia “epistemologica” attraverso cui setacciare,
             investigandolo, il compendio dei requisiti dell’of erta che, per essere ef ettiva-
             mente  la  migliore,  deve  potersi  inscrivere  nel  sintagma  aggettivale  del  primo
             comma dell’art. 110, congrua , seria ,sostenibile ,realizzabile .
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             19  Come nel codice precedente (nello stesso solco dell’art. 97 d.lgs. 50/2016, si innesta l’art. 110
               c.p.p.), ravvisata la sussistenza di indici di anomalia, va attivato un procedimento in contradditto-
               rio (cosiddetto sub-procedimento), in cui l’operatore economico può fornire delle spiegazioni a
               giustif cazione dei risparmi di spesa che gli consentono di assicurare gli sconti proposti (le spiega-
               zioni possono riguardare solo alcuni aspetti, indicati al comma 3). Si evidenzia che il Legislatore,
               come confermato dalla Relazione illustrativa al codice, ha inteso rimettere alla discrezionalità
               della  stazione  appaltante,  responsabilizzandola,  l’individuazione  delle  of erte  che  prima  facie
               appaiono anomale e che quindi andranno sottoposte a verif ca, eliminando dunque le soglie f ssa-
               te ex lege (vds. anche AnAC, Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, pp. 35 e ss.). È noto
               che,  per  costante  giurisprudenza,  nel  sub-procedimento  di  verif ca  dell’of erta,  la  valutazione
               amministrativa va ef ettuata considerando se le stime previsionali delle diverse voci siano attendi-
               bili e complessivamente credibili, fermo restando che un sospetto di anomalia per una specif ca
               componente non incide necessariamente ed automaticamente sull’intera of erta.
             20  Cfr. Franco Sciarretta, il complesso allineamento del sistema domestico delle commesse pubbliche al
               modello europeo secondo la logica codificatoria a diritto costante, in il diritto dell’economia, anno
               65, n. 99 (2 2019), p. 393.
             21  Vds. https://www.luigifadda.it/verif ca-anomalia-costo-manodopera, ultima consultazione 31 agosto 2023.
             22  nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 15, comma 6, c.c.p.
             23  nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’of erta economica-
               mente più vantaggiosa.
             24  Sulla correlazione tra congruità e serietà, recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito che nelle gare pubbli-
               che, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti essere nullo, non è lecito stabilire un determinato livello
               di prof tto al di sotto del quale un’of erta debba necessariamente considerarsi incongrua. Viceversa, deve essere
               presa in considerazione la serietà dell’of erta contrattuale, poiché anche un margine di prof tto apparentemen-
               te modesto può comportare un vantaggio signif cativo (Cons. Stato, Sez. V., 16 settembre 2024, n. 7603).
             25  In  chiave  sistematica,  appare  opportuno  richiamare  i  prof li  di  responsabilità  precontrattuale
               dell’Amministrazione, che l’ordinamento pone a presidio della serietà delle trattative che precedono la
               formazione del contratto e che impone alle parti di comportarsi secondo il canone della buona fede in
               senso oggettivo, in conformità alla generale previsione dell’art. 1337 c.c. (cfr. Stefano Fantini, Hadrian
               Simonetti, op. cit., p. 144). L’art. 5 del nuovo codice, d’altronde, esplicita a chiare lettere che “anche
               prima dell’aggiudicazione, sussiste un af  damento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del
               potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede” (comma 2).
             26  La cui portata semantica allarga le maglie della contrattualistica pubblica in maniera così estesa da
               infrangersi su quelle f uide della geograf a economica, vds. infra 4.

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