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cui poi scaturisce un giudizio che impinge indici genetici dif erenziati. La soglia di
allarme scatta da un posizionamento basso del prezzo richiesto dall’operatore eco-
nomico: da questo punto in avanti, occorre (sub)procedere con cautela. In
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un’ottica di costante dialogo con il mercato , è il RUP ad avviare il sub-procedi-
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mento di verif ca che, in caso di particolare complessità delle valutazioni o della
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specif cità delle competenze richieste, potrà essere coadiuvato da una struttura di
supporto o dalla commissione giudicatrice .
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Ecco allora soccorrere una griglia “epistemologica” attraverso cui setacciare,
investigandolo, il compendio dei requisiti dell’of erta che, per essere ef ettiva-
mente la migliore, deve potersi inscrivere nel sintagma aggettivale del primo
comma dell’art. 110, congrua , seria ,sostenibile ,realizzabile .
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19 Come nel codice precedente (nello stesso solco dell’art. 97 d.lgs. 50/2016, si innesta l’art. 110
c.p.p.), ravvisata la sussistenza di indici di anomalia, va attivato un procedimento in contradditto-
rio (cosiddetto sub-procedimento), in cui l’operatore economico può fornire delle spiegazioni a
giustif cazione dei risparmi di spesa che gli consentono di assicurare gli sconti proposti (le spiega-
zioni possono riguardare solo alcuni aspetti, indicati al comma 3). Si evidenzia che il Legislatore,
come confermato dalla Relazione illustrativa al codice, ha inteso rimettere alla discrezionalità
della stazione appaltante, responsabilizzandola, l’individuazione delle of erte che prima facie
appaiono anomale e che quindi andranno sottoposte a verif ca, eliminando dunque le soglie f ssa-
te ex lege (vds. anche AnAC, Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, pp. 35 e ss.). È noto
che, per costante giurisprudenza, nel sub-procedimento di verif ca dell’of erta, la valutazione
amministrativa va ef ettuata considerando se le stime previsionali delle diverse voci siano attendi-
bili e complessivamente credibili, fermo restando che un sospetto di anomalia per una specif ca
componente non incide necessariamente ed automaticamente sull’intera of erta.
20 Cfr. Franco Sciarretta, il complesso allineamento del sistema domestico delle commesse pubbliche al
modello europeo secondo la logica codificatoria a diritto costante, in il diritto dell’economia, anno
65, n. 99 (2 2019), p. 393.
21 Vds. https://www.luigifadda.it/verif ca-anomalia-costo-manodopera, ultima consultazione 31 agosto 2023.
22 nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 15, comma 6, c.c.p.
23 nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’of erta economica-
mente più vantaggiosa.
24 Sulla correlazione tra congruità e serietà, recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito che nelle gare pubbli-
che, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti essere nullo, non è lecito stabilire un determinato livello
di prof tto al di sotto del quale un’of erta debba necessariamente considerarsi incongrua. Viceversa, deve essere
presa in considerazione la serietà dell’of erta contrattuale, poiché anche un margine di prof tto apparentemen-
te modesto può comportare un vantaggio signif cativo (Cons. Stato, Sez. V., 16 settembre 2024, n. 7603).
25 In chiave sistematica, appare opportuno richiamare i prof li di responsabilità precontrattuale
dell’Amministrazione, che l’ordinamento pone a presidio della serietà delle trattative che precedono la
formazione del contratto e che impone alle parti di comportarsi secondo il canone della buona fede in
senso oggettivo, in conformità alla generale previsione dell’art. 1337 c.c. (cfr. Stefano Fantini, Hadrian
Simonetti, op. cit., p. 144). L’art. 5 del nuovo codice, d’altronde, esplicita a chiare lettere che “anche
prima dell’aggiudicazione, sussiste un af damento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del
potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede” (comma 2).
26 La cui portata semantica allarga le maglie della contrattualistica pubblica in maniera così estesa da
infrangersi su quelle f uide della geograf a economica, vds. infra 4.
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