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                  In questo senso, è consentito alle stazioni appaltanti di non procedere all’ag-
             giudicazione se nessuna of erta risulti conveniente o idonea in relazione all’ogget-
             to del contratto .
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                  Ciò posto, la “normalità” sarà allora la linea tracciata rispetto a parametri
             dinamici, ovvero il minor prezzo  e l’offerta economicamente più vantaggiosa , che
                                                                                   11
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             si atteggiano a criteri in relazione ai quali la stazione appaltante dovrà selezionare
             l’of erta migliore . Sotto questo prof lo, la dicotomia tra of erta tecnica  ed of erta
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                                                                              13
             economica  assume rilievo agli occhi della commissione giudicatrice  per ragioni
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             metodologiche: in caso di applicazione del criterio dell’of erta economicamente più
             9  Con l’unico vincolo che tale facoltà deve essere indicata espressamente nel bando di gara o invito
               nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla con-
               clusione delle valutazioni delle of erte (art. 108, comma 10).
             10  tale criterio, recepito inizialmente dal diritto comunitario, consente di tenere in considerazione, ai
               f ni della selezione dell’aggiudicatario, anche altri elementi che insieme al prezzo concorrono a com-
               porre l’of erta e consente di pervenire ad una valutazione globale delle componenti tecniche e valu-
               tative, oltre che economiche, delle of erte, dalla quale potrebbe risultare preferito l’operatore che
               non ha richiesto il prezzo più basso, ma ha indicato rispetto agli atri concorrenti caratteristiche
               complessivamente più convenienti (così Elena Brandolini, Valeria Zambardi, op. cit., p. 350).
             11  Quest’ultimo, comportando un’aggiudicazione non basata esclusivamente sulla comparazione in
               termini  meramente  monetari,  introduce  inevitabili  elementi  di  discrezionalità.
               Conseguentemente, al f ne di garantire l’interesse dei concorrenti ad avere preventivamente piena
               conoscenza delle condizioni di gara, le stazioni appaltanti devono indicare sin dal bando, possibil-
               mente nell’ordine decrescente di importanza, gli elementi che intendono applicare, con l’attribu-
               zione di coef  cienti di valutazione che esprimono l’importanza comparativa di ciascuno di essi
               (art. 108, comma 7, c.c.p.).
             12  Fermo restando che il criterio del minor prezzo potrà trovare applicazione solo per i servizi e le for-
               niture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono def nite dal mercato, fatta ecce-
               zione per i servizi ad alta densità di manodopera.
             13  Questa contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei prodotti o dei servizi of erti, con l’indi-
               cazione e descrizione degli specif ci elementi oggetto di valutazione, in coerenza con i criteri e sub cri-
               teri di valutazione tecnica previsti dalla stazione appaltante, fermo restando che tutti i prodotti/servizi
               proposti devono rispettare, sempre a pena di esclusione, le caratteristiche minime stabilite nel proget-
               to posto a base di gara secondo i criteri di equivalenza di cui all’articolo 68 c.c.p. (vds. AnAC,
               Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, p. 28, rintracciabile sul sito web dell’Autorità).
             14  In cui l’operatore è tenuto a indicare, a pena di esclusione14, i costi della manodopera e gli oneri azien-
               dali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetto
               che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale (art. 108, comma 9).
             15  Il nuovo articolo 93 c.c.p., novellando la disciplina dei previgenti artt. 77 e 78 del d.lgs. 50/2016,
               individua la commissione giudicatrice quale un organo straordinario e temporaneo, creato speci-
               f camente per gestire una determinata procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. Per
               quanto rileva di nostro interesse, deve segnalarsi che il gradiente di esperienza dei membri, nella
               nuova formulazione codicistica, prescinde dall’inserimento negli albi detenuti dall’AnAC, che
               sono stati eliminati, nonché il superamento - in forza del principio della f ducia - della previsione
               che precludeva la nomina a commissario del soggetto che avesse svolto altra funzione o incarico
               relativo al contratto del cui af  damento si tratta (cfr. anche Stefano Fantini, Hadrian Simonetti,
               op. cit., p. 112).

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