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DoTTrIna
nel vigore dell’originario assetto costituzionale, un primo intervento di rilie-
vo si è avuto con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante disposizioni
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in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli
Enti locali. L’art. 159, comma 2, chiarisce che le attribuzioni relative all’ordine e alla
sicurezza pubblica concernono le misure preventive e repressive dirette al manteni-
mento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali
e degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l’ordinata e civile convivenza
nella comunità nazionale, nonché alla salvaguardia delle istituzioni, dei cittadini e
dei loro beni. In questa prospettiva, l’ordine pubblico viene delineato come catego-
ria funzionale alla salvaguardia della coesione sociale e del sistema giuridico nazio-
nale, inteso quale equilibrio ordinato di rapporti fondato su beni e valori ritenuti
essenziali. alla medesima concezione si è ispirato il legislatore costituzionale del
2001, nell’ambito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ,
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allorché ha inserito, all’art. 117, comma 2, lettera h), il riferimento espresso all’ordi-
ne pubblico e alla sicurezza, riaf ermandone la natura di competenza legislativa
esclusiva dello Stato. Tale previsione appare coerente con l’impostazione originaria
del 1948, che - come risulta dai lavori preparatori - intendeva sottrarre la materia in
questione alla disponibilità del legislatore regionale, in considerazione della sua
intrinseca connessione con l’unità giuridica e politica dell’ordinamento.
L’introduzione del riferimento testuale all’ordine pubblico non può essere letta
quale apertura ad un’accezione ideologicamente orientata della nozione, atteso che
né la collocazione sistematica della norma né la logica dei principi democratici costi-
tuzionali risultano compatibili con un simile approccio.
In questa cornice si inserisce la tradizionale distinzione - elaborata dalla dottri-
na e accolta dalla giurisprudenza costituzionale - tra funzioni di polizia di sicurezza,
af erenti al nucleo preventivo e repressivo dell’ordine pubblico, e funzioni di polizia
amministrativa , riconducibili all’esercizio dell’amministrazione attiva e rimesse
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alla competenza degli Enti territoriali. La Corte costituzionale ha reiteratamente
af ermato che le attività di polizia di pubblica sicurezza attengono alla tutela di beni
giuridici fondamentali la cui protezione è presupposto della stessa sopravvivenza
21 https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/440.pdf.
Consultato il 28 aprile 2025.
22 L’art. 117, comma 2, della Costituzione sottolinea - tra le altre cose - che “lo Stato ha legislazione
esclusiva nelle seguenti materie: ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministra-
tiva locale”.
23 La polizia amministrativa concerne le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere
arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali
vengono esercitate le competenze […] senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli inte-
ressi tutelati in funzione dell’ordine e della sicurezza pubblica (art. 159 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
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