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DoTTrIna




                  nel vigore dell’originario assetto costituzionale, un primo intervento di rilie-
             vo si è avuto con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante disposizioni
                                                                    21
             in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli
             Enti locali. L’art. 159, comma 2, chiarisce che le attribuzioni relative all’ordine e alla
             sicurezza pubblica concernono le misure preventive e repressive dirette al manteni-
             mento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali
             e degli interessi pubblici primari sui quali si fonda l’ordinata e civile convivenza
             nella comunità nazionale, nonché alla salvaguardia delle istituzioni, dei cittadini e
             dei loro beni. In questa prospettiva, l’ordine pubblico viene delineato come catego-
             ria funzionale alla salvaguardia della coesione sociale e del sistema giuridico nazio-
             nale, inteso quale equilibrio ordinato di rapporti fondato su beni e valori ritenuti
             essenziali. alla medesima concezione si è ispirato il legislatore costituzionale del
             2001, nell’ambito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ,
                                                                                       22
             allorché ha inserito, all’art. 117, comma 2, lettera h), il riferimento espresso all’ordi-
             ne pubblico e alla sicurezza, riaf ermandone la natura di competenza legislativa
             esclusiva dello Stato. Tale previsione appare coerente con l’impostazione originaria
             del 1948, che - come risulta dai lavori preparatori - intendeva sottrarre la materia in
             questione  alla  disponibilità  del  legislatore  regionale,  in  considerazione  della  sua
             intrinseca  connessione  con  l’unità  giuridica  e  politica  dell’ordinamento.
             L’introduzione del riferimento testuale all’ordine pubblico non può essere letta
             quale apertura ad un’accezione ideologicamente orientata della nozione, atteso che
             né la collocazione sistematica della norma né la logica dei principi democratici costi-
             tuzionali risultano compatibili con un simile approccio.
                  In questa cornice si inserisce la tradizionale distinzione - elaborata dalla dottri-
             na e accolta dalla giurisprudenza costituzionale - tra funzioni di polizia di sicurezza,
             af erenti al nucleo preventivo e repressivo dell’ordine pubblico, e funzioni di polizia
             amministrativa , riconducibili all’esercizio dell’amministrazione attiva e rimesse
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             alla competenza degli Enti territoriali. La Corte costituzionale ha reiteratamente
             af ermato che le attività di polizia di pubblica sicurezza attengono alla tutela di beni
             giuridici fondamentali la cui protezione è presupposto della stessa sopravvivenza


             21  https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/pre_2006/440.pdf.
               Consultato il 28 aprile 2025.
             22  L’art. 117, comma 2, della Costituzione sottolinea - tra le altre cose - che “lo Stato ha legislazione
               esclusiva nelle seguenti materie: ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministra-
               tiva locale”.
             23  La polizia amministrativa concerne le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere
               arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali
               vengono esercitate le competenze […] senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli inte-
               ressi tutelati in funzione dell’ordine e della sicurezza pubblica (art. 159 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

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