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Fu in quel contesto, infatti, che si delineò progressivamente un apparato
burocratico accentrato attorno alla figura del sovrano, il quale si pose quale garante
dell’ordine interno e promotore di una gestione razionale e preventiva delle istanze
di sicurezza collettiva.
Già nel diritto romano, tuttavia, si rinvengono le prime manifestazioni di una
concezione pubblicistica della sicurezza, fondata sull’esigenza di prevenire i disordi-
ni e preservare la tranquillitas ordinis (espressa emblematicamente dalla formula ne
cives ad arma veniant vel ruant). Tale ordinamento si caratterizzava per la compe-
netrazione tra la funzione giudiziaria e il potere di coercizione proprio della polizia .
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Dapprima sotto l’inf uenza gotico-bizantina, poi in epoca longobarda, emerse e si
consolidò il ricorso alla partecipazione privata nell’of erta di sicurezza, sia attraverso
forme di autogestione sia mediante l’attribuzione di compiti delegati da parte del-
l’autorità pubblica, in un quadro ancora frammentato e privo di un’amministrazio-
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ne unif cata .
Un passaggio cruciale si ebbe con le regie Patenti del 13 luglio 1814 emanate
da Vittorio Emanuele I di Savoia, le quali istituirono il Corpo dei Carabinieri reali,
embrione della futura arma dei Carabinieri, contraddistinta da una doppia dipen-
denza funzionale dal Ministero della Guerra e dal Ministero dell’Interno, e da com-
piti specif ci di vigilanza e mantenimento dell’ordine pubblico . L’Italia, def nita
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sprezzantemente da Metternich come una mera “espressione geograf ca”, era un
insieme di realtà politiche disomogenee, legate a dif erenti tradizioni giuridiche, lin-
guistiche e culturali; come osserva lo storico Denis Mack Smith, l’emergere di una
forte autorità centrale - talvolta incline ad accenti autocratici - fu ritenuto necessa-
rio per contrastare fenomeni endemici come il brigantaggio e il dif uso malconten-
to nelle regioni meridionali . L’esistenza di una pluralità di Forze di polizia impose,
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già nei primi anni del regno, l’esigenza di una razionalizzazione dei poteri e delle
competenze. a tal f ne, la legge 20 marzo 1865, n. 2.248 (all. B), prima disciplina
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nazionale organica in materia di pubblica sicurezza, attribuì al Prefetto - organo
decentrato dello Stato, gerarchicamente subordinato al Ministero dell’Interno - la
funzione di rappresentanza governativa e di coordinamento sul territorio, raf or-
zando la centralità della f gura prefettizia nell’architettura istituzionale italiana. Il
2 Il confronto tra iurisdictio, quale potere di conf gurare in termini giuridici una controversia e coercitio,
la facoltà di intervenire per reprimere condotte sovversive o destabilizzanti contro l’ordine pubblico.
3 Cammarosano P., Storia dell’Italia medievale. Dal VI all’XI secolo, Biblioteca Storica Laterza, 2008.
4 oliva G., Storia dei carabinieri. Dal 1814 a oggi, Mondadori, 2019.
5 Mammarella G., L’Italia dopo il fascismo. 1943-1973, Bologna, 1974.
6 Il Prefetto è investito del potere di “sovraintende[re] alla pubblica sicurezza […] disporre della forza
pubblica, e di richiedere la forza armata” (art. 3, L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. a).
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