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L’IsTITuTo DeLLa roTazIone DagLI appaLTI pubbLICI aLL’anTICorruzIone




                    Si può inoltre derogare alla rotazione se la stazione appaltante fornisce una
               adeguata motivazione che sussistono in modo concorrente tutti i presupposti pre-
               visti dalla norma, come modif cata dal d.lgs. 209/2004 e cioè la struttura del merca-
               to, l’ef ettiva assenza di alternative, l’accurata esecuzione della prestazione del pre-
               cedente contratto, nonché la qualità della prestazione resa. nella precedente disci-
               plina il principio della rotazione  era derogabile solo quando il nuovo af  damento
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               avviene tramite procedure ordinarie o comunque aperte.
                    La giurisprudenza ha chiarito che la stazione appaltante per derogare al divie-
               to di invitare il contraente uscente deve attestare, con un provvedimento motivato,
               che sussistono tutti i presupposti richiesti dalla legge. Di fatto, la circostanza della
               particolare struttura del mercato che determina l’assenza di alternative, tranne ipo-
               tesi eccezionali legate a richieste che attengono ad un settore di nicchia del mercato
               o a particolari collocazioni geograf che della stazione appaltante, potrà essere corro-
               borato solo con una previa indagine di mercato. Attività che dif  cilmente la pub-
               blica amministrazione ef ettuerà soprattutto con riferimento a queste procedure
               connotate, anche per l’esiguità dell’importo, da celerità e snellezza, altrimenti si ver-
               rebbero a ledere i principi di ef  cienza ed economicità dell’azione amministrativa.
                    La  norma  prevede  altre  possibilità  per  far  rientrare  in  gioco  l’appaltatore
               uscente“senza saltare una procedura”, quale la possibilità che venga indicato dal-
               l’impresa aggiudicataria quale subappaltatore, in presenza dei relativi presupposti
               normativa, non sussistendovi limitazioni dettate dalla disciplina della rotazione.
                    Il legislatore, inoltre, prevede che le stazioni appaltanti possono suddividere
               l’af  damento in fasce di valore, in modo da applicare la rotazione solo in caso di af  -
               damenti rientranti nella stessa fascia, la scelta dell’amministrazione in ordine ai valo-
               ri di riferimento delle rispettive fasce deve essere adeguatamente motivata. In tal
               modo  la  stazione  appaltante  ha  maggiore  f essibilità  nella  scelta  degli  af  datari
               fermo restando che la suddivisione preventiva e trasparente .
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                    L’articolazione del testo normativo, che introduce questo divieto ma, al con-
               tempo, prevede una serie di deroghe, evidenzia la dif  coltà nel bilanciare i contrap-
               posti interessi sottesi; certamente il divieto, alla base della rotazione, non può essere
               assoluto, deve prevedere delle eccezioni, altrimenti vi sarebbe una causa non codif -
               cata di esclusione dalla partecipazione alle gare dell’operatore af  datario e non un
               presidio per evitare situazioni di favore.


               10  Anche in vigenza della nuova disciplina, il Consiglio di stato ha ribadito che nelle procedure aperte
                  il principio di rotazione non si applica in quanto “il principio di concorrenzialità è garantito dalla
                  pubblicità e dalla parità di accesso”, cfr. Consiglio di stato sentenza 19 febbraio 2025, n. 366.
               11  Sul punto si confronti l’articolo di riccardo renzi, Il principio di rotazione nel nuovo codice dei con-
                  tratti pubblici: chiarimenti del parere del MI n.3342/2025, in Italia appalti.

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