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amministrativa e dai molteplici interventi interpretativi dell’AnAC, che si sono
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succeduti nel tempo.
Il legislatore, sempre più convinto della necessità di attuare una politica pre-
ventiva, introduce tale istituto anche in materia di anticorruzione, con la legge n. 190
/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione. In particolare, le pubbliche amministrazioni e gli
enti a partecipazione pubblica dovranno prevedere, nei Piani Triennale di
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Prevenzione della corruzione, la rotazione delle f gure dirigenziali e dei funzionari,
che operano nei settori a maggior rischio di corruzione, per evitare che, il permanere
nel medesimo ruolo, possa facilitare il consolidarsi di rapporti che potrebbero gene-
rare la formazione di pactum sceleris, tali da non garantire l’ef cacia e l’ef cienza
dell’azione amministrativa. Certamente tale istituto va correlato con l’esigenza di
assicurare il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa e di garanti-
re la qualità delle competenze professionali necessarie all’espletamento della funzio-
ne. Qualora la misura non possa essere applicata essendo di dif cile realizzazione o
produce rischi di inef cienza e/o malfunzionamento dell’amministrazione si
dovranno adottare misure alternative quale la segregazione delle funzioni .
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In aggiunta a tale istituto, def nito rotazione ordinaria, il legislatore, integran-
do cosiddetto Testo Unico sul pubblico impiego, introduce, all’articolo 16-quater,
un’altra ipotesi di rotazione, def nita straordinaria, che si conf gura quando un
dipendente viene sospettato di aver realizzato condotte di natura corruttiva, che
abbiano o meno rilevanza penale. In questo caso, le pubbliche amministrazioni e gli
enti a partecipazione pubblica sono tenute, per cautela, ad assegnare il personale ad
un altro servizio, mentre in caso di procedimenti penali, che attengono ad altre
tipologie di reati contro la pubblica amministrazione, il datore di lavoro ha facoltà
di adottare o meno tali provvedimenti organizzativi di trasferimento.
1 Sul punto si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 2292 del 17 marzo 2021 che ribadisce che
la rotazione è il necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta alla pubblica ammi-
nistrazione nel decidere gli operatori economici da invitare alle procedure, esso è una misura adottata
dal legislatore per evitare rendite di posizione.
2 Sul punto si segnala la sentenza del TAr Lecce del 29 gennaio 2025, n. 138, che sottolinea, in linea con la
precedente giurisprudenza in argomento che la ratio sottesa all’istituto della rotazione risiede nella neces-
sità di prevenire che l’eccessiva discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nell’individuare gli af -
datari possa tradursi in uno strumento per favorire determinati operatori. La rotazione si pone quale pre-
sidio per la tutela dell’imparzialità, della trasparenza e della legalità amministrativa nel settore degli appalti.
3 L’AnAC nella parte V (prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti di diritto privato) della
delibera 1064 del 13 novembre 2019 chiarisce che la misura preventiva della corruzione si applica
anche agli enti di diritto privato.
4 Cfr Misure di organizzazione generale della pubblica amministrazione la rotazione del personale in
Cammino Diritto rivista di informazione giuridica di Savario Patti.
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