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L’IsTITuTo DeLLa roTazIone DagLI appaLTI pubbLICI aLL’anTICorruzIone
La natura cautelare e preventiva della misura, tesa a tutelare l’immagine azien-
dale, impone che il provvedimento in questione venga adottato appena l’ammini-
strazione viene a conoscenza dell’avvio del procedimento penale o disciplinare per
condotte di natura cautelare. La misura trova applicazione anche verso professionisti
esterni, ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale, qualora vengano sospettati
di aver realizzato un reato contro la pubblica amministrazione. In quanto vincitori
di un concorso, se si verif ca nei loro confronti la condizione che legittima verso il
dipendente il provvedimento di rotazione, anch’essi, pur conservando l’incarico, a
parità di retribuzione, verranno destinati ad una diversa attività. nella pratica la
misura, spesso viene attuata solo dopo l’impulso dell’Autorità Anticorruzione.
La rotazione ordinaria si attua prima che l’evento corruttivo si verif chi men-
tre la corruzione straordinaria ad evento già realizzato, sempre in un’ottica cautelare
per evitare vi sia la reiterazione dello stesso .
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In materia di appalti, con il decreto d.lgs. 50/2016, il principio di rotazione
viene rintrodotto con una valenza più amplia, anticipando il divieto per le stazioni
appaltanti di invitare a partecipare ad una procedura negoziata ed agli af damenti
diretti, non solo l’operatore economico af datario uscente, ma anche gli operatori
economici che sono stati solo invitati alla precedente procedura avente ad oggetto
la medesima prestazione, per un’asimmetria informativa rispetto agli altri parteci-
panti, che gli potrebbe consentire di formulare un’of erta migliore rispetto ai con-
correnti, specialmente in mercati con un elevato numero di operatori .
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La ratio sottesa all’istituto in questione è quella di assicurare parità di condi-
zioni a tutti gli operatori economici, evitando che coloro che già hanno partecipato
alla precedente procedura possano essere avvantaggiati, riducendo in tal modo le
chances di vittoria degli altri operatori, allo scopo di garantire la turnazione tra i
diversi operatori economici, garantendo la partecipazione alle piccole imprese e
5 Cfr. La rotazione preventiva (o ordinaria) del personale nella pubblica amministrazione di Franco
Scaramella, in Diritto.it.
6 La giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292 nel vigore del d.lgs. 50/2016
oggi espressamente previsto dall’art. 49, comma 4, del d.lgs. 36/2023 af ermava che il “principio
della rotazione non è regola preclusiva che non ammette eccezioni, potendo l’amministrazione dero-
gare fornendo un’adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno determinato
l’invito del gestore uscente e il conseguente rinnovato af damento con riferimento alla struttura del
mercato, all’ef ettiva assenza di alternative o accurata esecuzione del precedente contratto”.
7 La giurisprudenza in modo pacif co ha af ermato che il collegamento d’imprese riconducibili ad un
unico centro decisionale assume rilevanza anche ai f ni dell’applicazione del principio di rotazione
nelle procedure ristrette. Pertanto, in presenza di un rapporto tra enti, riconducibile all’articolo
2359 del c.c., l’ente controllato o controllante dell’ente invitato a partecipare o aggiudicatario non
potrà partecipare alla procedura successiva altrimenti si eluderebbe il principio di rotazione, trovan-
dosi in una posizione di favore rispetto agli altri concorrenti per una dissimmetria conoscitiva. Cfr.
Consiglio di Stato sez. VI, 17 luglio 2020, n. 4627.
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