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L’IsTITuTo DeLLa roTazIone DagLI appaLTI pubbLICI aLL’anTICorruzIone




                    La natura cautelare e preventiva della misura, tesa a tutelare l’immagine azien-
               dale, impone che il provvedimento in questione venga adottato appena l’ammini-
               strazione viene a conoscenza dell’avvio del procedimento penale o disciplinare per
               condotte di natura cautelare. La misura trova applicazione anche verso professionisti
               esterni, ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale, qualora vengano sospettati
               di aver realizzato un reato contro la pubblica amministrazione. In quanto vincitori
               di un concorso, se si verif ca nei loro confronti la condizione che legittima verso il
               dipendente il provvedimento di rotazione, anch’essi, pur conservando l’incarico, a
               parità di retribuzione, verranno destinati ad una diversa attività. nella pratica la
               misura, spesso viene attuata solo dopo l’impulso dell’Autorità Anticorruzione.
                    La rotazione ordinaria si attua prima che l’evento corruttivo si verif chi men-
               tre la corruzione straordinaria ad evento già realizzato, sempre in un’ottica cautelare
               per evitare vi sia la reiterazione dello stesso .
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                    In materia di appalti, con il decreto d.lgs. 50/2016, il principio di rotazione
               viene rintrodotto con una valenza più amplia, anticipando il divieto per le stazioni
               appaltanti di invitare a partecipare ad una procedura negoziata ed agli af  damenti
               diretti, non solo l’operatore economico af  datario uscente, ma anche gli operatori
               economici che sono stati solo invitati alla precedente procedura avente ad oggetto
               la medesima prestazione, per un’asimmetria informativa rispetto agli altri parteci-
               panti, che gli potrebbe consentire di formulare un’of erta migliore rispetto ai con-
               correnti, specialmente in mercati con un elevato numero di operatori   .
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                    La ratio sottesa all’istituto in questione è quella di assicurare parità di condi-
               zioni a tutti gli operatori economici, evitando che coloro che già hanno partecipato
               alla precedente procedura possano essere avvantaggiati, riducendo in tal modo le
               chances di vittoria degli altri operatori, allo scopo di garantire la turnazione tra i
               diversi operatori economici, garantendo la partecipazione alle piccole imprese e

               5  Cfr. La rotazione preventiva (o ordinaria) del personale nella pubblica amministrazione di Franco
                  Scaramella, in Diritto.it.
               6  La giurisprudenza del Consiglio di Stato sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292 nel vigore del d.lgs. 50/2016
                  oggi espressamente previsto dall’art. 49, comma 4, del d.lgs. 36/2023 af ermava che il “principio
                  della rotazione non è regola preclusiva che non ammette eccezioni, potendo l’amministrazione dero-
                  gare fornendo un’adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno determinato
                  l’invito del gestore uscente e il conseguente rinnovato af  damento con riferimento alla struttura del
                  mercato, all’ef ettiva assenza di alternative o accurata esecuzione del precedente contratto”.
               7  La giurisprudenza in modo pacif co ha af ermato che il collegamento d’imprese riconducibili ad un
                  unico centro decisionale assume rilevanza anche ai f ni dell’applicazione del principio di rotazione
                  nelle procedure ristrette. Pertanto, in presenza di un rapporto tra enti, riconducibile all’articolo
                  2359 del c.c., l’ente controllato o controllante dell’ente invitato a partecipare o aggiudicatario non
                  potrà partecipare alla procedura successiva altrimenti si eluderebbe il principio di rotazione, trovan-
                  dosi in una posizione di favore rispetto agli altri concorrenti per una dissimmetria conoscitiva. Cfr.
                  Consiglio di Stato sez. VI, 17 luglio 2020, n. 4627.

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