Page 96 - Rassegna 2025-2
P. 96

DoTTrInA




             consentendo alle stazioni appaltanti di conseguire una prestazione più ef  ciente a
             condizioni economiche competitive. nei settori dove il numero degli operatori
             economici è basso questa esigenza è particolarmente sentita in quanto una eccessiva
             discrezionalità della stazione appaltante restringerebbe eccessivamente e in maniera
             arbitraria la concorrenza tra gli operatori.
                  Lo scopo di garantire condizioni paritarie e massima partecipazione viene ex sé rag-
             giunto, senza necessità di rendere operativo l’obbligo della rotazione, qualora le stazioni
             appaltanti scelgano di individuare, i futuri af  datari, attraverso l’iter procedimentale
             della procedura aperta o ordinaria, le cui procedure sono prive di margini discrezionali .
                                                                                       8
                  Il legislatore, nel nuovo Codice Appalti (art. 49, d.lgs. n. 36/2023), ritornan-
             do sui su passi, riduce la valenza di tale principio, restringendo il divieto, per la sta-
             zione appaltante, di invitare il solo contraente precedentemente af  datario, nel caso
             di due consecutivi af  damenti che abbiano ad oggetto una commessa rientrante
             nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere o nello stesso
             settore di servizio. Perché sia applicabile la limitazione della rotazione, è essenziale
             che, tra le due prestazioni, quelle oggetto del contratto concluso e quello da esegui-
             re, vi sia omogeneità .
                               9
                  Il legislatore, nel testo vigente, ha rimosso la preclusione che l’impresa, solo invi-
             tata nella precedente procedura, non può partecipare a quella in corso, in quanto era
             oltremodo penalizzante, cercando, in tal modo, di bilanciare i contrapposti interessi
             dati dalla tutela della concorrenzialità con quelli della libertà d’iniziativa economica.
                  Il legislatore, nell’individuare l’ambito di applicazione dell’istituto della rota-
             zione usa concetti labili che presumibilmente daranno origine a una diversa inter-
             pretazione da parte delle stazioni appaltanti, con il rischio di generare disparità di
             comportamento  fra  stazioni  appaltanti  e,  conseguentemente,  nei  confronti  del
             mercato. Si lascia alla giurisprudenza l’arduo compito di individuare un criterio
             interpretativo unitario del testo normativo. Il legislatore prevede delle eccezioni
             all’applicazione del principio della rotazione. Esso, infatti, non trova applicazione
             per gli af  damenti diretti, il cui importo è inferiore a cinquemila euro, proprio per
             l’esiguità della spesa o nelle procedure negoziate quando vi è stata una preventiva
             indagine di mercato, ef ettuata senza porre limiti al numero di operatori economici
             in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

             8 Cfr. la sentenza del Consiglio di Stato n. 2946 del 28 marzo 2024 che conferma l’orientamento già
               consolidato dalla giurisprudenza che va escluso il principio di rotazione se il nuovo af  damento
               avviene con procedure nelle quali la stazione appaltante non opera alcuna limitazione in merito al
               numero degli operatori economici da selezionare.
             9  Il servizio contratti pubblici del MIt ha chiarito che ciò rileva ai f ni dell’applicazione del principio
               della rotazione è l’identità della categoria merceologica essendo irrilevante quanto tempo sia passato
               tra i due af  damenti.

             94
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101