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La coSTruzIonE gIurIDIca DELLa PubbLIca SIcurEzza. I ProfILI STorIcI E coSTITuzIonaLI
neonato regno d’Italia, tuttavia, si confrontò con una realtà socio-politica assai
complessa e con risorse amministrative limitate. Questo contesto rese particolar-
mente oneroso il processo di unif cazione amministrativa, specie in ambito di pub-
blica sicurezza, ancora segnato da disomogeneità regionali .
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nei decenni successivi, la disciplina in materia di sicurezza fu oggetto di pluri-
mi interventi normativi, sino all’entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121,
nota come nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza.
Quest’ultima, di portata riformatrice, operò una completa riconf gurazione dell’in-
tero sistema. Essa introdusse un modello fondato sulla distinzione delle funzioni
politico-amministrative da quelle tecnico-operative, con una chiara articolazione
delle responsabilità su base gerarchico-territoriale. al vertice dell’apparato fu indivi-
duata l’“autorità nazionale di pubblica sicurezza” nel Ministro dell’Interno, def ni-
to “responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica” . Il Dipartimento
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della Pubblica Sicurezza - articolazione tecnico-operativa del Ministero - agisce con-
formemente alle direttive del Ministro , mentre il coordinamento delle Forze di poli-
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zia è attribuito, a livello centrale, allo stesso Ministro e, a livello provinciale, al
Prefetto, individuato quale “autorità provinciale di pubblica sicurezza” .
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Entrambi sono coadiuvati rispettivamente dal Comitato nazionale e dal
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Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica , istituiti per garantire
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l’unitarietà dell’azione amministrativa e la cooperazione interforze.
7 Ferrara a., Storia Documentale dell’arma dei carabinieri. Dalla Terza guerra d’Indipendenza
alla coesione del Paese con roma capitale, Ente Editoriale per l’arma dei Carabinieri, 2007.
8 Legge 1 aprile 1981, n. 121 “nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza” e
L. 31 marzo 2000, n. 78 “Delega al Governo in materia di riordino dell’arma dei Carabinieri, del
Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia”.
9 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si articola in Uf ci e Direzioni Centrali. ad esso è preposto
il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (art. 5, L. n. 121/1981, cit.).
10 Il Prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza, con responsabilità generale dell’ordine e della
sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all’attuazione delle direttive emanate in materia
(art. 13, L. n. 121/1981, cit.).
11 Il Comitato nazionale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica-CnoSP è un organo ausiliario di consu-
lenza del Ministro dell’Interno per l’esercizio delle sue attribuzioni di alta direzione e di coordinamen-
to in materia di ordine e sicurezza pubblica. È presieduto dal Ministro dell’Interno ed è composto da
un Sottosegretario di Stato per l’Interno, dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, dal Direttore Generale dell’amministrazione Penitenziaria, dai Comandanti Generali
dell’arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (artt. 18 e 19, L. n. 121/1981, cit.).
12 Il Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica-CPoSP è un organo ausiliario di con-
sulenza del Prefetto per l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurez-
za. È presieduto dal Prefetto ed è composto dal Questore, dal Sindaco del Comune capoluogo, dai
Comandanti Provinciali dell’arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (art. 20 L.
n. 121/1981, cit.).
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