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nenti sinergici della medesima funzione statale primaria: la tutela della convivenza
civile in tutte le sue articolazioni. Da tale unitarietà discende una visione integrata
dell’intervento pubblico, che si esplica tanto in via preventiva quanto in via repres-
siva, con l’obiettivo comune di salvaguardare l’equilibrio ordinamentale. Sotto il
prof lo sistematico, la prevenzione costituisce l’ambito elettivo del diritto della pub-
blica sicurezza, espressione del diritto amministrativo volto a garantire l’osservanza
di regole precostituite per la tutela della collettività. La repressione, invece, rientra
nella sfera del diritto penale, essendo f nalizzata alla comminazione di sanzioni per
la violazione delle medesime regole. I due rami, pur distinti quanto a funzione e
oggetto, operano in stretta interazione, in quanto la risposta punitiva interviene, in
linea generale, laddove le misure di prevenzione abbiano fallito. ne consegue che
l’ef cacia della prevenzione assume valore strategico nel contenimento dei fattori di
rischio per l’ordine pubblico. Tale ripartizione si rif ette anche sul piano soggettivo:
l’attività preventiva è af data a uf ciali e agenti di pubblica sicurezza, nell’ambito
della funzione amministrativa; quella repressiva spetta agli organi di polizia giudi-
ziaria, che operano nella sfera giurisdizionale. Sebbene nella prassi le stesse Forze di
polizia siano spesso chiamate a svolgere entrambe le funzioni, la distinzione teorica
tra i due ambiti rimane fondamentale, quale manifestazione della separazione tra
amministrazione della sicurezza e amministrazione della giustizia.
nel contesto attuale, tuttavia, il paradigma della sicurezza risulta trasformato:
essa non è più esclusiva attribuzione dello Stato centrale, ma si conf gura quale
responsabilità condivisa, articolata su più livelli istituzionali. La sicurezza urbana, in
particolare, si costruisce attraverso modelli di cooperazione multilivello, che vedo-
no coinvolti Comuni, Prefetture, Forze di polizia statali e locali, nell’ottica di una
governance integrata e partecipativa . In questo quadro, agli Enti locali spetta un
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ruolo crescente nella predisposizione di strumenti operativi mirati, che spaziano
dalle ordinanze contingibili e urgenti - spesso orientate alla tutela del decoro e della
vivibilità urbana - f no alla stipula dei patti per la sicurezza, il cui rilievo strategico è
stato ulteriormente valorizzato a seguito dell’adozione del cosiddetto Decreto
Sicurezza .
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2.3 Il Decreto-Legge n. 48/2025
Il Decreto-Legge n. 48/2025, recante Disposizioni urgenti in materia di sicu-
28 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.
29 Le prime misure urgenti sono state già introdotte con il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 “Disposizioni urgen-
ti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la fun-
zionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e conf scati alla criminalità organizzata”.
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