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             2. Il sistema di pubblica sicurezza nell’ordinamento costituzionale
                  La def nizione dei concetti di ordine pubblico e sicurezza pubblica continua a
             rappresentare, ancora oggi, un’operazione di signif cativa complessità teorica e giu-
             ridica, poiché si tratta di nozioni intrinsecamente polisemiche e suscettibili di tra-
             sformazioni nel tempo .
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                  In via preliminare, appare opportuno richiamare la classica distinzione, ampia-
             mente recepita in dottrina, tra ordine pubblico materiale e ordine pubblico ideale,
             formulata a partire dalle prime esperienze legislative moderne e consolidatasi con l’ap-
             porto delle costituzioni di matrice illuministica del tardo Settecento, f no a costituire
             una chiave ermeneutica tuttora rilevante . nella sua accezione materiale, l’ordine
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             pubblico si concreta nella salvaguardia di beni tangibili e immediati - quali la sicurezza
             collettiva, la tranquillità sociale e la salubrità pubblica - ritenuti essenziali per l’ordina-
             to svolgimento della convivenza civile e per il mantenimento del minimo etico-giuri-
             dico dello Stato di diritto (ordre dans la rue) . Diversamente, l’accezione ideale rico-
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             nosce all’ordine pubblico una dimensione profondamente valoriale, in cui conf ui-
             scono principi etici, politici e morali selezionati dall’autorità statuale, con f nalità con-
             servatrici rispetto all’assetto istituzionale vigente e all’ideologia dominante .
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                  alla luce dell’esperienza autoritaria vissuta sotto il regime fascista - il quale
             aveva fatto un uso estensivo e ideologizzato della categoria dell’ordine pubblico per
             comprimere le libertà fondamentali - il legislatore costituente, nella redazione della
             Costituzione della repubblica Italiana del 1948, deliberatamente evitò l’impiego di
             tale espressione. In sua vece, fu preferita la formula “sicurezza pubblica”, maggior-
             mente  evocativa  di  un  contenuto  concreto,  oggettivo  e  pragmatico.  Secondo
             l’orientamento prevalente in dottrina, questa scelta semantica rif ette la volontà di
             circoscrivere la nozione di ordine pubblico alla condizione pacifica della convivenza
             civile, immune da violenze, rigettando ogni tentativo di attribuirle un signif cato
             ideologico, totalizzante e impermeabile al confronto democratico e all’evoluzione
             storica .  Questa  ricostruzione  trova  autorevole  conferma  nella  giurisprudenza
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             della Corte costituzionale, la quale ha ripetutamente af ermato che - nell’ambito
             dell’ordinamento repubblicano - l’ordine pubblico debba essere inteso in senso


             13  Zanobini G., ordine pubblico, in Enciclopedia italiana, Volume XXV, roma-Milano, 1935; Panza
               G., ordine pubblico. I) Teoria generale, in Enciclopedia giuridica, Volume XXII, roma, 1990.
             14  Giupponi T.F., La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali, Bononia University Press, Bologna,
               2008.
             15  Hauriou M., Précis élémentaire de droit administratif, IV Edizione, Parigi, 1938.
             16  Pace a., Il concetto di ordine pubblico nella costituzione italiana, in archivio giuridico filippo
               Serafini, Volume CLXV, 1965.
             17  Corso G., ordine pubblico, in Enciclopedia del Diritto, Volume XXX, Milano, 1980.

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