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La coSTruzIonE gIurIDIca DELLa PubbLIca SIcurEzza. I ProfILI STorIcI E coSTITuzIonaLI
strettamente materiale, e non come espressione di un sistema assiologico intangibi-
le . a supporto di tale indirizzo interpretativo, parte della più attenta dottrina ha
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sottolineato come, in un sistema a struttura liberal-democratica, la categoria dell’or-
dine pubblico non possa in alcun modo ergersi a limite generale e indeterminato
delle libertà costituzionalmente garantite, ma debba piuttosto fungere da parame-
tro funzionale alla sola tutela della sicurezza f sica e sociale. ne discende che even-
tuali limitazioni preventive all’esercizio dei diritti fondamentali possono ritenersi
legittime esclusivamente ove previste da fonti normative di rango costituzionale o
legislativo, le quali facciano espresso riferimento a esigenze quali la sicurezza pub-
blica, l’ordine pubblico o un prevalente interesse pubblico. Le restrizioni risultano
ammissibili soltanto entro i conf ni tracciati dalla legge, nei casi in cui
l’amministrazione risulti specif camente investita di poteri preventivi idonei a inci-
dere su situazioni soggettive costituzionalmente garantite . La sicurezza pubblica
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assume, pertanto, una valenza duplice: da un lato, quale funzione primaria e impre-
scindibile dello Stato, rivolta a garantire la tutela dell’ordine interno; dall’altro,
quale possibile limite all’esplicazione delle libertà individuali, purché ciò avvenga
nel rispetto del principio di legalità e secondo modalità conformi alle garanzie pre-
viste dall’ordinamento costituzionale.
Va tuttavia osservato che la giurisprudenza costituzionale non si è sempre
attestata su posizioni rigorosamente ancorate alla dimensione materiale. In alcune
pronunce, infatti, si può cogliere un certo recupero del prof lo ideale dell’ordine
pubblico, inteso come limite implicito e trasversale a tutte le libertà fondamentali,
anche in assenza di un richiamo esplicito nelle singole disposizioni della Carta costi-
tuzionali . Le presenti oscillazioni interpretative, pur marginali, evidenziano la per-
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sistente tensione tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, imponen-
do una rif essione costante sul bilanciamento tra garanzia delle libertà e salvaguardia
della coesione sociale.
2.1 Le regioni, le Province e i comuni: la L. cost. n. 3/2001
Il legislatore, sia nella sua veste ordinaria che in quella costituzionale, si è tro-
vato a dover chiarire se, e in quale misura, anche le regioni e gli Enti locali potessero
essere legittimamente coinvolti nell’esercizio delle funzioni inerenti alla tutela della
sicurezza pubblica.
18 Corte cost., 27 marzo 1987, n. 77 e Corte cost. 25 febbraio 1988, n. 218.
19 Pace a., ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale, ordine pubblico secondo la corte costituzio-
nale, in giurisprudenza costituzionale, 1971.
20 In attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59.
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