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La coSTruzIonE gIurIDIca DELLa PubbLIca SIcurEzza. I ProfILI STorIcI E coSTITuzIonaLI




               strettamente materiale, e non come espressione di un sistema assiologico intangibi-
               le . a supporto di tale indirizzo interpretativo, parte della più attenta dottrina ha
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               sottolineato come, in un sistema a struttura liberal-democratica, la categoria dell’or-
               dine pubblico non possa in alcun modo ergersi a limite generale e indeterminato
               delle libertà costituzionalmente garantite, ma debba piuttosto fungere da parame-
               tro funzionale alla sola tutela della sicurezza f sica e sociale. ne discende che even-
               tuali limitazioni preventive all’esercizio dei diritti fondamentali possono ritenersi
               legittime esclusivamente ove previste da fonti normative di rango costituzionale o
               legislativo, le quali facciano espresso riferimento a esigenze quali la sicurezza pub-
               blica, l’ordine pubblico o un prevalente interesse pubblico. Le restrizioni risultano
               ammissibili  soltanto  entro  i  conf ni  tracciati  dalla  legge,  nei  casi  in  cui
               l’amministrazione risulti specif camente investita di poteri preventivi idonei a inci-
               dere su situazioni soggettive costituzionalmente garantite . La sicurezza pubblica
                                                                     19
               assume, pertanto, una valenza duplice: da un lato, quale funzione primaria e impre-
               scindibile  dello  Stato,  rivolta  a  garantire  la  tutela  dell’ordine  interno;  dall’altro,
               quale possibile limite all’esplicazione delle libertà individuali, purché ciò avvenga
               nel rispetto del principio di legalità e secondo modalità conformi alle garanzie pre-
               viste dall’ordinamento costituzionale.
                    Va tuttavia osservato che la giurisprudenza costituzionale non si è sempre
               attestata su posizioni rigorosamente ancorate alla dimensione materiale. In alcune
               pronunce, infatti, si può cogliere un certo recupero del prof lo ideale dell’ordine
               pubblico, inteso come limite implicito e trasversale a tutte le libertà fondamentali,
               anche in assenza di un richiamo esplicito nelle singole disposizioni della Carta costi-
               tuzionali . Le presenti oscillazioni interpretative, pur marginali, evidenziano la per-
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               sistente tensione tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali, imponen-
               do una rif essione costante sul bilanciamento tra garanzia delle libertà e salvaguardia
               della coesione sociale.

               2.1 Le regioni, le Province e i comuni: la L. cost. n. 3/2001
                    Il legislatore, sia nella sua veste ordinaria che in quella costituzionale, si è tro-
               vato a dover chiarire se, e in quale misura, anche le regioni e gli Enti locali potessero
               essere legittimamente coinvolti nell’esercizio delle funzioni inerenti alla tutela della
               sicurezza pubblica.


               18  Corte cost., 27 marzo 1987, n. 77 e Corte cost. 25 febbraio 1988, n. 218.
               19  Pace a., ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale, ordine pubblico secondo la corte costituzio-
                  nale, in giurisprudenza costituzionale, 1971.
               20  In attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59.

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