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La coSTruzIonE gIurIDIca DELLa PubbLIca SIcurEzza. I ProfILI STorIcI E coSTITuzIonaLI




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               dell’ordinamento, e quindi rientrano nella competenza esclusiva dello Stato . Per
               converso, le attività di polizia amministrativa mirano a prevenire e reprimere illeciti
               nell’ambito dell’esercizio di attività soggette a vigilanza pubblica, conf gurandosi
               come funzioni strumentali e accessorie rispetto a quelle primarie esercitate dagli Enti
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               locali . anche dopo la revisione del Titolo V, l’interpretazione della Corte costitu-
               zionale si è mantenuta improntata a criteri di rigore sistematico, ribadendo l’esclusi-
               vità della competenza statale in materia di ordine e sicurezza pubblica e riconoscen-
               do, al contempo, la legittimità di interventi regionali complementari, purché ricon-
               ducibili alla polizia amministrativa o ai modelli di sicurezza integrata .
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                    Da tale impianto emergono, ancora una volta, le due tradizionali dimensioni
               della nozione di ordine pubblico: quella materiale, riferita alla quiete pubblica e alla
               sicurezza collettiva, e quella ideale, quale espressione dei valori fondanti dell’ordina-
               mento, a presidio dell’ordine democratico. L’autorità di Pubblica Sicurezza rima-
               ne dunque legittimata ad adottare misure preventive in presenza di situazioni che,
               anche  solo  potenzialmente,  pregiudichino  l’equilibrio  della  convivenza  civile  o
               costituiscano un pericolo concreto per la sicurezza dei cittadini.

               2.2 La natura fluida dell’ordine e sicurezza pubblica
                    La costante evoluzione delle minacce alla tranquillitas della vita collettiva
               impone una rilettura dinamica del concetto di sicurezza, il quale non può essere cri-
               stallizzato in un’accezione immutabile, ma deve, piuttosto, essere interpretato alla
               luce delle esigenze mutevoli della comunità. La sicurezza si conf gura, in questa pro-
               spettiva, come indice della resilienza sistemica, ossia della capacità di un ordinamen-
               to di garantire l’adempimento delle proprie funzioni fondamentali anche in presen-
               za di fattori di rischio ritenuti tollerabili. In altri termini, essa rif ette l’idoneità del-
               l’apparato pubblico ad agire come se il pericolo fosse assente o ridotto entro limiti
               gestibili .
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                    La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza più recente riconducono ordine
               e sicurezza pubblica a un unico nucleo concettuale, qualif candoli come compo-


               24  Corte cost., 3 novembre 1988, n. 1013.
               25  Il criterio di ripartizione delle competenze giustif ca la persistenza, compresi i settori di competenza
                  locale, di poteri statali f nalizzati alla tutela della sicurezza pubblica. Un esempio è il potere del
                  Questore di sospendere o revocare la licenza di esercizi pubblici in presenza di pericoli per l’ordine
                  pubblico, la moralità pubblica, il buon costume o la sicurezza dei cittadini (art. 100 r.D. 18 giugno
                  1931, n. 773 TULPS).
               26  La Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità di interventi regionali f nalizzati a supportare
                  l’azione statale, senza sovrapporsi alla competenza esclusiva in materia di ordine pubblico (Sentenza
                  23 dicembre 2019, n. 285).
               27  Pajno a., amato G., La sicurezza urbana, Maggioli Editore, Santarcangelo di romagna 2010.

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