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OsservAzIOnI sUlle nOrme A PrOTezIOne DeglI AnImAlI.
UnO sgUArDO Al bene gIUrIDIcO DI cATegOrIA
percorsi formativi specifici per gli alunni in materia di etologia comportamenta-
le degli animali e del loro rispetto, a cominciare dalle scuole secondarie di primo
grado.
9. Il reato di uccisione di animali
L’art. 544-bis recita che “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona
la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.
Nella previgente formulazione dell’art. 727, comma 2, c.p., come riformulato
dalla legge 22 novembre 1993, n.473 , la condotta di uccisione di un animale era
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prevista come aggravante speciale del reato di maltrattamento diventando poi,
con la legge 189/2004 fattispecie autonoma di reato confluita nell’articolo in pre-
messa.
Trattasi, pertanto, di una fattispecie delittuosa il cui elemento soggettivo
è caratterizzato dal dolo, inteso anche nella forma del dolo eventuale quando,
con la propria condotta, se ne accetta il rischio di morte seppur l’evento non sia
voluto, mentre non è espressamente prevista la fattispecie colposa come, ad
esempio, nel caso di omicidio ex art. 575 c.p.; vale la pena evidenziare come il
reato in trattazione si discosti dalla fattispecie di cui all’art. 575 c.p. perché il
reato di uccisione di animali non protegge la vita in sé dell’animale, quanto
piuttosto l’uccisione dello stesso con modalità crudeli o in assenza di motivi
adeguati: vale a dire, l’intrinseca superfluità o l’inutilità dell’uccisione cruenta
dell’animale.
reato comune, che quindi può essere compiuto da chiunque, a forma libe-
ra in cui l’evento può essere procurato con condotte sia di tipo commissivo che
di tipi omissivo non necessitando, pertanto, di alcun vincolo tipico di quei reati
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in cui la produzione dell’evento deve avvenire con determinate modalità (esem-
pio, reato di truffa). reato perseguibile d’ufficio (importante in quanto le “vitti-
me” del reato non potevano presentare denuncia). Per la sussistenza del fatto tipi-
co sono poi necessari due requisiti di illiceità speciale: la crudeltà e la mancanza
di necessità.
38 Art. 727, comma 2, c.p. secondo la previgente formulazione: Chiunque incrudelisce verso animali
senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le
loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura
valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili
con la loro natura è punito con l’ammenda da 1000 a 5.000 euro. La pena è aumentata, se il fatto
è commesso con mezzi particolarmente dolorosi (…) o se causa la morte degli animali.
39 Il soggetto agente, dopo avere accidentalmente investito un gatto all’interno della sua proprietà,
aveva impedito, senza necessità e giustificazione alcuna, alle proprietarie di recuperare l’animale al
fine di prestargli le dovute cure. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29543 del 22 luglio 2011.
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